Formazione dello stato passivo - Insinuazione al passivo – Cass. n. 13207/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Insinuazione al passivo - Società fallita - Compenso spettante al sindaco - Eccezione di inadempimento del curatore - Valutazione - Criteri - Fattispecie.
Ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare del credito da compenso professionale del sindaco non incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di avere agito con la prescritta diligenza, spettando, di contro, al curatore che sollevi l'eccezione d'inadempimento della prestazione di "facere", l'allegazione di uno specifico comportamento negligente e la doverosità della condotta non tenuta in relazione al mandato ricevuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di rigetto dell'opposizione allo stato passivo avanzata da un sindaco cui veniva genericamente imputata l'errata valutazione dell'incidenza di alcuni fatti).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13207 del 17/05/2021 (Rv. 661392 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2223, Cod_Civ_art_2334, Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_1460, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Civ_art_2697 …...
Accertamento del passivo – Fallimento – Cass. n. 3054/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - esecutivita' dello stato passivo - Domande di insinuazione tardiva- Termine per l'impugnazione- Decorrenza- Decreto di esecutività- Fondamento.
In materia di fallimento, anche il procedimento di accertamento dello stato passivo riguardante le domande di insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 l. fall., benché la loro trattazione sia frazionabile in più udienze, si conclude con il decreto di esecutività reso ex art. 96, ultimo comma, l. fall. unico e tipico provvedimento a contenuto precettivo, il cui termine per l'impugnazione decorre solo dalla sua comunicazione, mentre è inammissibile un'impugnazione del provvedimento di ammissione di singoli crediti perché in contrasto con l'esigenza di definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo stato passivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3054 del 09/02/2021 (Rv. 660577 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Dlgs_14_2019_art_208 …...
Esecutivita' dello stato passivo – Cass. n. 3054/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - esecutivita' dello stato passivo - Pluralità di domande tempestive - Trattazione in più udienze - Decreto di esecutività - Esame di tutte le domande - Necessità - Termine per il deposito delle domande tardive - Decorrenza.
In materia di fallimento, poichè il giudice delegato può formare lo stato passivo e renderlo esecutivo con decreto depositato in cancelleria, solo dopo aver terminato l'esame di tutte le domande presentate tempestivamente, deve escludersi che, nel caso in cui il procedimento di verifica si protragga per più udienze, il giudice possa adottare all'esito di ciascuna di esse altrettanti decreti di esecutività, i quali, ove erroneamente emessi, devono ritenersi "tamquam non essent" e, perciò, privi di effetti ai fini della scadenza del termine per il deposito delle domande tardive di cui all'art. 101 l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3054 del 09/02/2021 (Rv. 660577 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Dlgs_14_2019_art_208 …...
Domanda di insinuazione fondata su titolo di credito – Cass. n. 1826/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Domanda di insinuazione fondata su titolo di credito - Opposizione allo stato passivo - Azione causale - "Mutatio libelli" - Esclusione - Ragioni.
In tema di insinuazione allo stato passivo, il creditore che abbia presentato domanda di partecipazione al concorso fondata su un titolo di credito scaduto, può per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo richiedere l'ammissione in forza del rapporto causale sottostante, non configurandosi una inammissibile "mutatio libelli" attesa l’identità di "petitum" e di "causa pretendi" tra l'azione cartolare e quella causale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1826 del 28/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1988, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207 …...
Opposizione allo stato passivo – Cass. n. 1821/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Opposizione allo stato passivo - Costituzione tardiva del curatore - Decadenza dall'eccezione di prescrizione - Rilevabilità d'ufficio - Sussiste - Ragioni - Fattispecie.
In tema di opposizione allo stato passivo, la decadenza dall'eccezione di prescrizione può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche se la parte interessata abbia sollevato tardivamente la relativa eccezione. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il tribunale aveva omesso di rilevare la decadenza dall'eccezione di prescrizione formulata dal curatore, che si era tardivamente costituito).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1821 del 28/01/2021
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Civ_art_2934 …...
Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore – Cass. n. 27940/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore - Proponibilità - Conseguenze - Fattispecie.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni di merito nuove, ossia non formulate già in sede di verifica, senza che si determini alcuna preclusione anche se le questioni siano state ugualmente esaminate in precedenza dal giudice delegato. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso del creditore che in un giudizio di opposizione allo stato passivo aveva contestato l'ammissibilità delle eccezioni, formulate per la prima volta dal curatore in sede di opposizione, in quanto già esaminate dal giudice delegato, che sarebbe perciò incorso in ultrapetizione precludendo il loro successivo esame).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27940 del 07/12/2020
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_202, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207
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Curatore nella funzione di gestione del patrimonio del fallito – Cass. n. 27902/2020Prova civile - documentale (prova) - libri e scritture contabili - valore probatorio - tra imprenditori - Curatore nella funzione di gestione del patrimonio del fallito - Applicabilità degli artt. 2709 e 2710 c. c.- Esclusione - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento.
Al curatore fallimentare, che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l'efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., delle scritture contabili regolarmente tenute, senza che tale inopponibilità, in sede di accertamento del passivo, resti preclusa ove non eccepita, trattandosi di eccezione in senso lato - e, dunque, rilevabile d'ufficio in caso di inerzia del curatore - poiché non si riconnette ad una azione necessaria dell'organo, ma al regime dell'accertamento del passivo in sé, nel cui ambito il curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, si pone in posizione di terzietà rispetto all'imprenditore fallito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27902 del 04/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2709, Cod_Civ_art_2710, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207
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Passività' fallimentari (accertamento del passivo) – Cass. n. 27709/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Giudicato c.d. endofallimentare - Oggetto - Fattispecie.
L'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva valorizzato alla stregua di giudicato gli esiti del giudizio di verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato al fallimento nell'ambito di un distinto giudizio ordinario di risoluzione di un contratto di leasing, intrapreso dalla curatela).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27709 del 03/12/2020
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Civ_art_2909
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Opposizione allo stato passivo - Indicazione specifica dei documenti - Cass. n. 25663/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Opposizione allo stato passivo - Indicazione specifica dei documenti - Sufficienza - Documentazione già prodotta dal creditore nella fase di insinuazione al passivo - Acquisizione d'ufficio dal fascicolo della procedura - Necessità.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso é custodito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25663 del 13/11/2020 (Rv. 659596 - 01)
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 93 = Dlgs_14_2019_art_201), (Legge Falliment. art. 98 = Dlgs_14_2019_art_206), (Legge Falliment. art. 99 = Dlgs_14_2019_art_207)
accertamento del passivo
opposizione allo stato passivo
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25663
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Opposizione allo stato passivo del fallimento - Cartella di pagamento – Cass. n. 23809/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Opposizione allo stato passivo del fallimento - Cartella di pagamento - Contestazione di sgravio parziale da parte della curatela - Ammissione del credito con riserva.
In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, la domanda di ammissione proposta dalla società concessionaria per la riscossione dei tributi fondata su una cartella esattoriale, contestata dalla curatela stante l'avvenuto sgravio parziale del debito tributario, postula l'ammissione del credito residuo al passivo con riserva, perché la questione relativa allo sgravio, ove anteriore alla notifica della cartella, implica che l'obbligazione tributaria non esista più, in forza di un previo atto di autotutela amministrativa, e deve essere portata alla cognizione del giudice tributario con l'impugnazione della cartella.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23809 del 28/10/2020 (Rv. 659537 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207
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Opposizione allo stato passivo - contratto di apertura di conto corrente bancario – Cass. 23490/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo – istruzione - Credito fondato su contratto - Prova dell'anteriorità del negozio rispetto al fallimento - Opponibilità alla massa dell'intero rapporto - Sussistenza.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'accertamento della data certa anteriore al fallimento del contratto di apertura di conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 2704 c.c., consente di rendere opponibile alla massa dei creditori l'intero svolgimento del rapporto negoziale, anche nel periodo precedente al momento in cui viene a collocarsi detto accertamento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23490 del 27/10/2020 (Rv. 659432 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Civ_art_2704
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Opposizione ex art. 99 l.fall. – Credito – Cass. n. 23490/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo – istruzione - Opposizione ex art. 99 l.fall. - Credito- Anteriorità rispetto all'apertura del fallimento - Prova - Principio di acquisizione processuale - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la parte che contesti la mancata ammissione del proprio credito al passivo fallimentare deve dimostrare la data certa anteriore del contratto ad esso relativo, ma il giudice non è vincolato dai fatti a tal fine allegati, ben potendo attribuire rilievo a fatti diversi, comunque risultanti dagli atti di causa, in applicazione del principio di acquisizione processuale, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzata ai fini della decisione, indipendentemente dalla sua provenienza (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto impugnato che ammetteva al passivo il credito derivante da scoperto di conto corrente, ricavando la data certa del contratto dal documento depositato dalla banca in sede monitoria).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23490 del 27/10/2020 (Rv. 659432 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2704, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Dlgs_14_2019_art_207, Dlgs_14_2019_art_151
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Opposizione allo stato passivo - decreto impugnato - Omessa produzione – Cass. n. 23138/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo. Opposizione allo stato passivo - Copia autentica del decreto impugnato - Omessa produzione - Improcedibilità dell'opposizione - Esclusione - Acquisizione a cura del tribunale - Configurabilità.
In tema di opposizione allo stato passivo, non incorre nella sanzione dell'improcedibilità il creditore opponente che abbia omesso di produrre copia autentica dello stato passivo formato dal giudice delegato, non trovando applicazione l'art. 347, comma 2, c.p.c. previsto solo per l'appello e potendo, comunque, il tribunale accedere direttamente al fascicolo di cui all'art. 90 l.fall. per conoscere il contenuto del provvedimento impugnato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 23138 del 22/10/2020 (Rv. 659426 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_199, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Proc_Civ_art_347
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23138
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Opposizione allo stato passivo - eccezioni proponibili dal curatore – Cass. n. 21490/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Natura impugnatoria - Nuove eccezioni proponibili dal curatore - Preclusione di cui all'art. 345 c. p. c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatola, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in materia di "ius novorum", con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del "thema disputandum" e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21490 del 06/10/2020 (Rv. 659272 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207
corte
cassazione
21490
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Opposizione allo stato passivo - Intervento in causa – Cass. n. 19422/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Intervento in causa - Preclusioni assertive e istruttorie - Prove documentali - Applicabilità - Fattispecie.
In tema di opposizione allo stato passivo, il terzo interveniente volontario, principale o litisconsortile, sottostà al regime delle preclusioni istruttorie di cui agli artt. 98 e 99 l.fall., applicandosi nei suoi confronti il disposto dell'art. 268, comma 2, c.p.c., che interdice all'interveniente - non sul piano assertivo, ma sul piano istruttorio, relativamente sia alle prove costituente che a quelle documentali - il compimento di atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in un giudizio di opposizione allo stato passivo intrapreso dal concessionario per la riscossione, aveva dichiarato ammissibili gli interventi degli enti impositori, salvo dichiararne la decadenza dal potere di proporre eccezioni e mezzi di prova oltre il termine di cui all'art. 98 l.fall.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19422 del 17/09/2020 (Rv. 659143 - 01)
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 98 = Dlgs_14_2019_art_206), (Legge Falliment. art. 99 = Dlgs_14_2019_art_207), Cod_Proc_Civ_art_268
CORTE
CASSAZIONE
19422
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Opposizione allo stato passivo - Cass. n. 16268/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Opposizione ex art. 98, comma 2, l.fall. - Accoglimento - Impugnazione del creditore concorrente - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO
OPPOSIZIONE
STATO PASSIVO
In tema di accertamento del passivo fallimentare, il creditore concorrente può impugnare ex art. 98 l.fall. solo il decreto del giudice delegato di esecutività dello stato passivo e non invece il decreto con il quale il tribunale accoglie l'opposizione promossa da un altro creditore ( che è ricorribile per cassazione), atteso che la legge fallimentare, che regola interamente la materia, non prevede tale ulteriore mezzo in favore del creditore in concorso, il cui interesse, al pari di quello della massa dei creditori, è comunque tutelato, nel giudizio di opposizione, dal curatore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16268 del 30/07/2020 (Rv. 658714 - 01)
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 98 = Dlgs_14_2019_art_206), (Legge Falliment. art. 99 = Dlgs_14_2019_art_207)
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Opposizione allo stato passivo - Insinuazione allo stato passivo - Cass. n. 15339/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Insinuazione allo stato passivo - Credito del lavoratore - Conteggi - Mancata contestazione da parte del curatore - Effetti - Fattispecie.
In tema di insinuazione allo stato passivo, nel valutare il conteggio dei crediti operato dal lavoratore opponente occorre distinguere tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, restando irrilevante, ex art. 115 c.p.c., l’eventuale non contestazione del curatore sull'interpretazione della disciplina legale o contrattuale, la cui cognizione rientra nel potere- dovere del giudice di qualificazione giuridica dei fatti da accertare nel processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che aveva ammesso il credito in esito al giudizio di opposizione allo stato passivo, in coerenza con i conteggi depositati dall'opponente e non contestati da parte del curatore).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15339 del 17/07/2020 (Rv. 658706 - 01)
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 98 = Dlgs_14_2019_art_206), Cod_Proc_Civ_art_115, (Legge Falliment. art. 99 = Dlgs_14_2019_art_207)
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Impugnazioni civili - termini – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5320 del 27/02/2020 (Rv. 657241 - 01)Opposizione allo stato passivo - Tribunale di Roma - Termine di impugnazione - Scadenza nel giorno dei Santi Pietro e Paolo - Proroga ex art_ 155, comma 4, c.p.c. - Sussistenza.
La giornata del 29 giugno deve essere considerata, per il solo comune di Roma, giorno festivo, sicché la scadenza del termine processuale per gli atti che riguardino procedimenti celebrati avanti ad un'autorità giudiziaria avente sede nel detto comune si proroga di diritto, ex art_ 155, comma 4, c.p.c., al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 della l. n. 260 del 1949, ed 1 del d.P.R. n. 792 del 1985.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5320 del 27/02/2020 (Rv. 657241 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Proc_Civ_art_155
IMPUGNAZIONI CIVILI
TERMINI
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 09/01/2019 (Rv. 652070 - 01)Ricorso per ammissione al passivo - Pluralità di domande - Difetto di “causa petendi" per alcune - Inammissibilità dell’intero ricorso - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di insinuazione al passivo, l'omessa o assolutamente incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., fermo restando che quando sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale carenza della "causa petendi" delle altre, comporta l'inammissibilità solo di queste ultime e non dell'intero ricorso. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto del tribunale che aveva parzialmente accolto l'opposizione allo stato passivo in relazione ad una tra più domande, tuttavia inammissibile poiché priva di "causa petendi").
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 09/01/2019 (Rv. 652070 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27203 del 23/10/2019 (Rv. 655771 - 01)Accertamento dello stato passivo - Credito documentato da contratto non avente data certa - Mancata ammissione al passivo - Opposizione - Regime probatorio - Fondamento.
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - data - certa - in genere.
In sede di accertamento dello stato passivo del fallimento, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta l'inopponibilità al fallimento delle clausole riportate sulla relativa documentazione, ma ciò non esclude che possa risultare provata la corresponsione di una o più somme da parte del creditore e, quindi, sia la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione in linea capitale, sia la stessa natura contrattuale del credito; ne discende che detta inopponibilità esclude soltanto che le clausole riportate nella documentazione priva di data certa possano essere considerate ai fini della effettiva regolamentazione del rapporto, mentre l'esistenza del contratto potrà essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27203 del 23/10/2019 (Rv. 655771 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704, Dlgs_14_2019_art_150, Dlgs_14_2019_art_207 …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24589 del 02/10/2019 (Rv. 655338 - 01)Riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo - Giudizio promosso da o nei confronti del concessionario - Litisconsorzio necessario tra quest'ultimo ed ente creditore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo fallimentare.
In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest'ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda (proposta, nella specie, con l'opposizione allo stato passivo fallimentare) abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore. La chiamata in causa di quest'ultimo, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, dev'essere, pertanto, ricondotta all'art. 106 c.p.c. ed è, come tale, rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede d'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24589 del 02/10/2019 (Rv. 655338 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269, Dlgs_14_2019_art_150, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) – Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24587 del 02/10/2019 (Rv. 655619 - 01)Privilegio generale ex art. 2752, comma 1, c.c. come novellato dall'art. 23, comma 37, d.l. n. 98 del 2011 - Applicazione anche ai crediti sorti in epoca anteriore alla modifica - Accertamento del passivo non ancora definitivo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il privilegio generale sui mobili per i crediti erariali deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla novella dell'art. 2752, comma 1, c.c., introdotta dall'art. 23, comma 37, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, purché sia ancora in corso il procedimento di accertamento del passivo e il creditore istante abbia formulato tempestivamente - dopo l'entrata in vigore della riforma (6 luglio 2011) - la relativa domanda di riconoscimento del rango privilegiato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile una domanda di insinuazione al privilegio, formulata per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo, dopo che nell'originaria domanda di partecipazione al concorso, depositata prima della modifica dell'art. 2752 c.c., era stato richiesto soltanto il rango chirografario, senza tuttavia invocare il privilegio ora spettante, dopo che la novella era già entrata in vigore, prima che il giudice delegato dichiarasse esecutivo lo stato passivo ex art. 96 l.fall.).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24587 del 02/10/2019 (Rv. 655619 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2752_1, Cod_Civ_art_2771, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22386 del 06/09/2019 (Rv. 655291 - 01)Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore - Proponibilità - Conseguenze - Termine a difesa per l'opponente - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove, ossia non formulate già in sede di verifica; in tal caso peraltro, e solo in relazione ai contenuti e termini dell'eccezione nuova, il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato il decreto del Tribunale di inammissibilità della produzione documentale sull'esistenza, entità e rango del credito insinuato, richiesta dall'opponente, in quanto estranea al tema dei controcrediti introdotto con l'eccezione del curatore).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22386 del 06/09/2019 (Rv. 655291 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_202, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22080 del 04/09/2019 (Rv. 655167 - 01)Domanda di ammissione al passivo - Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto - Sinteticità - Sufficienza - Documentazione prodotta - Rilevanza - Fattispecie.
In tema di formazione dello stato passivo, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda può essere sintetica, purché ne sia assicurata chiarezza ed intelligibilità, assumendo rilevanza anche le complessive indicazioni contenute nell'atto processuale e nei documenti ad esso allegati. (Nella specie, la Corte ha cassato il decreto impugnato che aveva dichiarato inammissibile la domanda di insinuazione al passivo, per carenza dei requisiti ex art. 93, comma 3, n. 3, l.fall., nonostante dalle fatture prodotte dall’istante fosse desumibile la natura dei rapporti contrattuali tra le parti e la domanda esponesse con chiarezza le somme distinguendole anche secondo il loro rango).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22080 del 04/09/2019 (Rv. 655167 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_164, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_207 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – Corte Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 19151 del 17/07/2019 (Rv. 654666 - 01)Passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive
Domanda tardiva - Decreto di inammissibilità - Omessa udienza di verifica - Reclamo ex art. 26 l. fall. - Esclusione - Opposizione allo stato passivo - Ammissibilità - Fondamento.
Il decreto del giudice delegato che, senza fissare l'udienza di verifica, dichiari senz'altro inammissibile la domanda di insinuazione tardiva di un credito, perché formulata oltre il termine di cui all'art. 101 l.fall., è impugnabile con l’opposizione di cui all'art. 99 l.fall. e non con il reclamo ex art. 26 l.fall., trattandosi di provvedimento che concorre alla formazione definitiva dello stato passivo ed incide sul diritto alla partecipazione al concorso del creditore.
Corte Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 19151 del 17/07/2019 (Rv. 654666 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_124, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Dlgs_14_2019_art_208 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 14329 del 24/05/2019 (Rv. 654266 - 01)Liquidazione coatta amministrativa precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Insinuazione tardiva di credito - Rito applicabile.
All'istanza di insinuazione tardiva di un credito nel passivo di una liquidazione coatta amministrativa già pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 si applica il rito ordinario di cognizione, sicché il procedimento deve concludersi non con decreto impugnabile con i mezzi e le forme di cui agli artt. 98 e 99 l. fall., ma, secondo la previgente disciplina, con sentenza appellabile e quindi ricorribile per cassazione nel termine di sessanta giorni, sancendo l'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006 l'applicabilità del rito novellato esclusivamente alle procedure concorsuali apertesi successivamente a quella data.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 14329 del 24/05/2019 (Rv. 654266 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_208, Dlgs_14_2019_art_207, Dlgs_14_2019_art_206 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 14329 del 24/05/2019 (Rv. 654266 - 01)Liquidazione coatta amministrativa precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Insinuazione tardiva di credito - Rito applicabile.
All'istanza di insinuazione tardiva di un credito nel passivo di una liquidazione coatta amministrativa già pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 si applica il rito ordinario di cognizione, sicché il procedimento deve concludersi non con decreto impugnabile con i mezzi e le forme di cui agli artt. 98 e 99 l. fall., ma, secondo la previgente disciplina, con sentenza appellabile e quindi ricorribile per cassazione nel termine di sessanta giorni, sancendo l'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006 l'applicabilità del rito novellato esclusivamente alle procedure concorsuali apertesi successivamente a quella data.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 14329 del 24/05/2019 (Rv. 654266 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_208, Dlgs_14_2019_art_207, Dlgs_14_2019_art_206 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14321 del 24/05/2019 (Rv. 654265 - 01)Credito di un'associazione professionale escluso dallo stato passivo - Legittimazione del professionista associato a proporre opposizione in proprio - Esclusione - Fondamento.
L'associazione professionale costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche autonomo e distinto da quello del singolo associato, con la conseguenza che quest'ultimo non è legittimato a proporre in proprio l'opposizione allo stato passivo contro l'esclusione di un credito di cui è titolare l'associazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14321 del 24/05/2019 (Rv. 654265 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Civ_art_0038, Cod_Civ_art_2267, Cod_Civ_art_2268, Cod_Proc_Civ_art_081 …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13929 del 22/05/2019 (Rv. 654264 - 01)Iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali - Giudizio promosso da o nei confronti del concessionario - Litisconsorzio necessario tra quest'ultimo e l'ente creditore - Esclusione - Fondamento.
In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio promosso dal concessionario o instaurato nei suoi confronti, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario con l'ente creditore, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda (proposta, nella specie, con l'opposizione allo stato passivo fallimentare) abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore, dovendo, la chiamata in causa di quest'ultimo, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, essere ricondotta all'art. 106 c.p.c., ed essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede d'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13929 del 22/05/2019 (Rv. 654264 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269, Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10492 del 15/04/2019 (Rv. 653468 - 01)Composizione del collegio - Fallimento - Opposizione alla stato passivo - Incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio giudicante - Nullità della pronuncia - Esclusione - Fondamento – Limiti
L'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione, non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità, salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa, può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c., ponendosi tale interpretazione in coerenza con il principio del "giusto processo" espresso dall'art. 111, comma 2, della Costituzione che trova nell'art. 6, par. 1, della Convenzione Edu il suo fondamento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10492 del 15/04/2019 (Rv. 653468 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10528 del 15/04/2019 (Rv. 653471 - 01)Opposizione allo stato passivo - Eccezione riconvenzionale del curatore - Competenza del tribunale fallimentare - Sussiste – Ragioni
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il tribunale fallimentare è investito della competenza a decidere su tutti i fatti modificativi od estintivi dei crediti azionati dai creditori concorsuali, sicché il curatore può proporre in detta sede una eccezione riconvenzionale di compensazione al solo fine di ottenere il rigetto della domanda di partecipazione al concorso.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10528 del 15/04/2019 (Rv. 653471 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_032, Dlgs_14_2019_art_150, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10215 del 11/04/2019 (Rv. 653694 - 01)Passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Ricognizione di debito - Fallimento dell'autore della ricognizione - Presunzione rapporto fondamentale - Esclusione - Valore probatorio del documento - Confessione stragiudiziale al terzo – Fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10215 del 11/04/2019 (Rv. 653694 - 01)
In tema di insinuazione allo stato passivo, la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore, non determina la presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale, trattandosi di documento liberamente apprezzabile dal giudice al pari di quanto avviene per la confessione stragiudiziale resa ad un terzo, qual'è il curatore fallimentare (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva ammesso al concorso il credito vantato dalla banca, sulla base del riconoscimento di debito contenuto in una scrittura privata autenticata sottoscritta dal correntista prima dell'apertura del suo fallimento).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10215 del 11/04/2019 (Rv. 653694 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1333, Cod_Civ_art_1988, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2730, Cod_Civ_art_2735, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207
ricognizione di debito …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9020 del 01/04/2019 (Rv. 653450 - 01)Opposizione allo stato passivo - Potere del giudice di ordinare alle parti l'esibizione di documenti - Indispensabilità - Discrezionalità - Motivazione - Necessità - Insussistenza.
Prova civile - "actio ad exibendum" - ordine di esibizione - In genere.
In tema di poteri istruttori d'ufficio del giudice dell'opposizione allo stato passivo, l'emanazione dell'ordine di esibizione (nella specie, di documenti) è discrezionale, e la valutazione di indispensabilità neppure deve essere esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere motivazionale ed il provvedimento di rigetto dell'istanza è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9020 del 01/04/2019 (Rv. 653450 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_210, Cod_Civ_art_2711, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Dlgs_14_2019_art_203 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 09/01/2019 (Rv. 652070 - 01)Ricorso per ammissione al passivo - Pluralità di domande - Difetto di “causa petendi" per alcune - Inammissibilità dell’intero ricorso - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di insinuazione al passivo, l'omessa o assolutamente incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., fermo restando che quando sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale carenza della "causa petendi" delle altre, comporta l'inammissibilità solo di queste ultime e non dell'intero ricorso. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto del tribunale che aveva parzialmente accolto l'opposizione allo stato passivo in relazione ad una tra più domande, tuttavia inammissibile poiché priva di "causa petendi").
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 09/01/2019 (Rv. 652070 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 31474 del 05/12/2018 (Rv. 651929 - 02)Costituzione in giudizio dell'opponente - Modalità - Invio di messaggio di PEC eccedente la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche - Plurimi invii di messaggi - Ammissibilità - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.
In tema di opposizione allo stato passivo, secondo i principi generali dei procedimenti che iniziano con ricorso, quest'ultimo ed il fascicolo di parte contenente i documenti prodotti devono essere depositati contestualmente, stante il disposto dell'art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., sicché, ove la costituzione avvenga mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, il deposito degli atti o dei documenti può avvenire mediante gli invii di più messaggi, purché gli stessi siano coevi - cioè strettamente consecutivi - al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato al pronuncia del Tribunale nella quale si era tenuto conto soltanto della documentazione depositata dall'opponente lo stesso giorno della costituzione in giudizio, escludendo invece quella trasmessa a distanza di uno o due giorni).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 31474 del 05/12/2018 (Rv. 651929 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_207 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - impugnazione dei crediti ammessi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25066 del 10/10/2018 (Rv. 650765Natura ed oggetto - Principio dell'onere della prova - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Nell'impugnazione dei crediti ammessi, di cui all'art. 98 l.fall. – nel testo riformato dal d.lgs. n. 5 del 2006 – trova piena applicazione il principio dell'onere della prova, onde non è il creditore ammesso a dovere dimostrare nuovamente il suo credito, già assistito dalla favorevole valutazione espressa dal giudice delegato in sede di verifica, ma è l'impugnante a dover provare la fondatezza della sua contestazione (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva accolto l'impugnazione proposta dal curatore fallimentare, poichè il creditore ammesso non aveva riprodotto in giudizio le prove documentali su cui si fondava il provvedimento impugnato).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25066 del 10/10/2018 (Rv. 650765 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Civ_art_2697 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - verificazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22784 del 25/09/2018 (Rv. 650929 - 02)Eccezione revocatoria - C.d. revocatoria incidentale - Proposta dal curatore - Introducibilità nel giudizio di opposizione allo stato passivo - Per la prima volta - Sussistenza - Fondamento.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può proporre per la prima volta l'eccezione revocatoria, anche se non formulata in sede di verifica dello stato passivo, e nonostante la corrispondente azione non sia stata inserita nel programma di liquidazione e neppure effettivamente proposta, anche in via riconvenzionale, nel medesimo giudizio, potendo il giudice delegato ed il tribunale escludere il credito in conseguenza della semplice contestazione del curatore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22784 del 25/09/2018 (Rv. 650929 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - impugnazione dei crediti ammessi - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11366 del 10/05/2018 (Rv. 64858Opposizione allo stato passivo - Termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. - Applicabilità - Fattispecie.
L'opposizione allo stato passivo può essere proposta entro sei mesi dal deposito del decreto che lo dichiara esecutivo, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c., salvo che l'opponente provi di non aver avuto conoscenza dell'esistenza della procedura concorsuale. Infatti, l'assimilazione dell'istituto ai rimedi impugnatori cede solo a fronte di ulteriori esigenze di specialità e di autonomia della procedura concorsuale che trovino nella relativa disciplina apposita e distinta regolamentazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto del tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo di un creditore poiché proposta oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., ritenendo irrilevante che la comunicazione formale della sua esclusione fosse pervenuta a due anni di distanza dal deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo, essendo il creditore già a conoscenza della procedura concorsuale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11366 del 10/05/2018 (Rv. 648584 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4787 del 01/03/2018 (Rv. 647892 - 01)Tempestività - Notifica telematica al curatore - Insufficienza - Deposito telematico presso la cancelleria - Necessità - Conseguenze.
In tema di opposizione allo stato passivo, il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo, mediante deposito presso la cancelleria del tribunale, ai sensi dell'art. 99, comma 1, l.fall. Ne deriva che, in caso di deposito telematico, ai fini della verifica della tempestività, il ricorso in opposizione deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, insufficiente essendo la sua mera notifica, entro detto termine, all'indirizzo PEC del curatore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4787 del 01/03/2018 (Rv. 647892 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_207 …...
Procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) - ad causam – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4453 del 23/02/2018 (Rv. 647426 - 01)Opposizione allo stato passivo - Titolarità attiva del rapporto controverso - Natura giuridica - Allegazione e prova - Onere dell'opponente - Contestazione dell'opposto successiva al termine di costituzione ex art. 99, comma 7, della l.fall. - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di opposizione allo stato passivo, la titolarità del credito in capo all'opponente rappresenta un elemento costitutivo della domanda, sicché, non se, da un lato, grava sull'attore l'onere della sua allegazione e della relativa prova, dall'altro, il fallimento opposto è legittimato a prendere posizione su tale profilo e a contestarlo anche in un momento successivo alla tempestiva costituzione in giudizio, non trattandosi di eccezione in senso stretto da sollevare, a pena di decadenza, nella memoria difensiva ex art. 99, comma 7, della l. fall..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4453 del 23/02/2018 (Rv. 647426 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_207 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3956 del 19/02/2018 (Rv. 647235 - 02)Regolamentazione delle spese nel procedimento ex art. 98 l.fall. - Art. 91 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di spese processuali, a seguito delle modifiche apportate all'art. 101 l.fall. dall'art. 86 del d.lgs. n. 5 del 2006, non si pone più il problema dell'estensione ai giudizi di opposizione allo stato passivo del principio desumibile dal previgente art. 101, comma 4, l. fall. (non riproposto nella nuova formulazione della norma) - che, in materia di dichiarazione tardiva di credito, poneva a carico del creditore le spese conseguenti al ritardo della domanda - sicché, anche nei giudizi di cui all'art. 98 l.fall., si applica la regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. (Nella specie, la S.C., nell'affermare il principio, ha confermato il decreto del tribunale che, in sede di opposizione allo stato passivo, ha accolto l'opposizione del creditore e ha condannato la curatela al pagamento delle spese di lite).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3956 del 19/02/2018 (Rv. 647235 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_208, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1900 del 25/01/2018 (Rv. 646860 - 01)Art. 99 l.fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007) - Opposizione allo stato passivo - Termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento da parte del collegio - Perentorietà - Esclusione - Fondamento.
In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, il termine di sessanta giorni entro il quale il collegio deve provvedere sull'opposizione in via definitiva, previsto dall'art. 99 l.fall. nel testo come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 169 del 2007, "ratione temporis" applicabile, in difetto di espressa previsione di perentorietà, deve considerarsi ordinatorio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1900 del 25/01/2018 (Rv. 646860 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Proc_Civ_art_152 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - esecutivita' dello stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1179 del 18/01/2018 (Rv. 646852 -Pluralità di domande tempestive - Trattazione in più udienze - Decreto di esecutività - Esame di tutte le domande - Necessità - Termine per il deposito delle domande tardive - Decorrenza - Fattispecie.
In materia di fallimento,poichè il giudice delegato può formare lo stato passivo e renderlo esecutivo con decreto depositato in cancelleria solo dopo aver terminato l’esame di tutte le domande presentate tempestivamente, deve escludersi che nel caso in cui il procedimento di verifica si protragga per più udienze, il giudice possa adottare all’esito di ciascuna di esse altrettanti decreti di esecutività, i quali, ove erroneamente emessi, devono ritenersi “tamquam non essent” e perciò privi di effetti ai fini della scadenza del termine per il deposito delle domande tardive di cui all’art. 101 l.fall. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento del tribunale di inammissibilità della domanda tardiva depositata dopo il decorso dell’anno dal decreto del giudice delegato, che aveva dichiarato l’esecutività dello stato passivo limitatamente alle sole domande tempestive sulle quali aveva deciso in udienza, rinviando l’esame delle altre ad una udienza successiva).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1179 del 18/01/2018 (Rv. 646852 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Dlgs_14_2019_art_208 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20363 del 05/10/2011 (Rv. 619899 - 01)Art. 99 legge fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007) - Opposizione allo stato passivo - Termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento da parte del collegio - Perentorietà - Esclusione - Fondamento.
In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, il termine di sessanta giorni entro il quale il collegio deve provvedere sull'opposizione in via definitiva, previsto dall'art. 99 legge fall. nel testo come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, "ratione temporis" applicabile, in difetto di espressa previsione di perentorietà, deve considerarsi ordinatorio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20363 del 05/10/2011 (Rv. 619899 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Proc_Civ_art_152 …...