Rivendicazione, restituzione, separazione di cose - Rivendica di bene immobile – Cass. n. 12736/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - rivendicazione, restituzione, separazione di cose - Rivendica di bene immobile - Usucapione - Accordo raggiunto dal fallito in sede di mediazione - Mancata trascrizione - Conseguenze - Inopponibilità al curatore - Accertamento dell'usucapione in sede di verifica del passivo - Esclusione - Fondamento.
In sede di rivendica di beni nei confronti del fallimento, non può essere fatta valere l'usucapione dell'immobile intestato al fallito, riconosciuta da quest'ultimo in un accordo in sede di mediazione ma non trascritto, non essendo tale accordo opponibile al curatore che, rispetto ad esso, è terzo, né può essere richiesto alcun accertamento in via incidentale sull'intervenuta usucapione, poiché la verifica dello stato passivo coinvolge la massa dei creditori e non il fallito - che è invece parte necessaria nelle cause promosse ex art. 1158 c.c. -, essendo strutturalmente inidonea alla trattazione di un giudizio sull'usucapione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12736 del 13/05/2021 (Rv. 661503 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_210, Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_2651, Cod_Civ_art_2643 …...
Ammissione al passivo - Insinuazione al passivo – Cass. n. 8602/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Insinuazione al passivo - Crediti tributari nei confronti del debitore - Opponibilità alla massa - Atto amministrativo di accertamento - Rilevanza - Esclusione - Realizzazione dei presupposti previsti dalla legge - Sufficienza.
In tema di insinuazione al passivo, i crediti tributari devono essere ammessi al concorso indipendentemente dalla circostanza che il loro accertamento ovvero l'iscrizione al ruolo siano successivi all'apertura del fallimento, perché detti crediti nascono "ex lege" con l'avveramento dei relativi presupposti e non per l'effetto dell'atto amministrativo di accertamento, né tantomeno attraverso l'iscrizione a ruolo. (Conf. Sez. U, Sentenza n. 4779 del 28/05/1987, Rv. 453433 - 01)
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8602 del 26/03/2021 (Rv. 660954 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Cod_Civ_art_2704 …...
Accertamento del passivo – Fallimento – Cass. n. 3054/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - esecutivita' dello stato passivo - Domande di insinuazione tardiva- Termine per l'impugnazione- Decorrenza- Decreto di esecutività- Fondamento.
In materia di fallimento, anche il procedimento di accertamento dello stato passivo riguardante le domande di insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 l. fall., benché la loro trattazione sia frazionabile in più udienze, si conclude con il decreto di esecutività reso ex art. 96, ultimo comma, l. fall. unico e tipico provvedimento a contenuto precettivo, il cui termine per l'impugnazione decorre solo dalla sua comunicazione, mentre è inammissibile un'impugnazione del provvedimento di ammissione di singoli crediti perché in contrasto con l'esigenza di definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo stato passivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3054 del 09/02/2021 (Rv. 660577 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Dlgs_14_2019_art_208 …...
Esecutivita' dello stato passivo – Cass. n. 3054/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - esecutivita' dello stato passivo - Pluralità di domande tempestive - Trattazione in più udienze - Decreto di esecutività - Esame di tutte le domande - Necessità - Termine per il deposito delle domande tardive - Decorrenza.
In materia di fallimento, poichè il giudice delegato può formare lo stato passivo e renderlo esecutivo con decreto depositato in cancelleria, solo dopo aver terminato l'esame di tutte le domande presentate tempestivamente, deve escludersi che, nel caso in cui il procedimento di verifica si protragga per più udienze, il giudice possa adottare all'esito di ciascuna di esse altrettanti decreti di esecutività, i quali, ove erroneamente emessi, devono ritenersi "tamquam non essent" e, perciò, privi di effetti ai fini della scadenza del termine per il deposito delle domande tardive di cui all'art. 101 l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3054 del 09/02/2021 (Rv. 660577 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Dlgs_14_2019_art_208 …...
Ammissione al passivo - Sentenza non passata in giudicato – Cass. n. 2949/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Ammissione al passivo - Credito- Sentenza non passata in giudicato - Antecedente al fallimento - Mancata prosecuzione del giudizio di impugnazione da parte del curatore- Conseguenze.
In tema di ammissione al passivo del fallimento, in ragione dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. - contenente una deroga al principio generale fissato dall'art. 52 l. fall. e alla "vis attractiva" della procedura concorsuale - il curatore è onerato di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione avverso la sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, e non ancora passata in giudicato, che accerti l'esistenza di un credito nei confronti del fallito sicché, qualora l'onere sia disatteso e sulla sentenza in parola maturi il giudicato, il credito va ammesso al passivo senza alcuna riserva.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2949 del 08/02/2021 (Rv. 660563 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_204 …...
Passività' fallimentari (accertamento del passivo) – Cass. n. 27709/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Giudicato c.d. endofallimentare - Oggetto - Fattispecie.
L'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva valorizzato alla stregua di giudicato gli esiti del giudizio di verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato al fallimento nell'ambito di un distinto giudizio ordinario di risoluzione di un contratto di leasing, intrapreso dalla curatela).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27709 del 03/12/2020
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Civ_art_2909
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Opposizione allo stato passivo del fallimento - Cartella di pagamento – Cass. n. 23809/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Opposizione allo stato passivo del fallimento - Cartella di pagamento - Contestazione di sgravio parziale da parte della curatela - Ammissione del credito con riserva.
In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, la domanda di ammissione proposta dalla società concessionaria per la riscossione dei tributi fondata su una cartella esattoriale, contestata dalla curatela stante l'avvenuto sgravio parziale del debito tributario, postula l'ammissione del credito residuo al passivo con riserva, perché la questione relativa allo sgravio, ove anteriore alla notifica della cartella, implica che l'obbligazione tributaria non esista più, in forza di un previo atto di autotutela amministrativa, e deve essere portata alla cognizione del giudice tributario con l'impugnazione della cartella.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23809 del 28/10/2020 (Rv. 659537 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207
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Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Dichiarazione di fallimento – Cass. n. 23474/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Dichiarazione di fallimento dell'ingiunto in pendenza del giudizio di opposizione - Opponibilità alla curatela del decreto - Esclusione - Fondamento.
Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell’opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell’ipoteca giudiziaria iscritta a ragione della sua provvisoria esecutività.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23474 del 27/10/2020 (Rv. 659536 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_204, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_655
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Opposizione allo stato passivo - decreto impugnato - Omessa produzione – Cass. n. 23138/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo. Opposizione allo stato passivo - Copia autentica del decreto impugnato - Omessa produzione - Improcedibilità dell'opposizione - Esclusione - Acquisizione a cura del tribunale - Configurabilità.
In tema di opposizione allo stato passivo, non incorre nella sanzione dell'improcedibilità il creditore opponente che abbia omesso di produrre copia autentica dello stato passivo formato dal giudice delegato, non trovando applicazione l'art. 347, comma 2, c.p.c. previsto solo per l'appello e potendo, comunque, il tribunale accedere direttamente al fascicolo di cui all'art. 90 l.fall. per conoscere il contenuto del provvedimento impugnato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 23138 del 22/10/2020 (Rv. 659426 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_199, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Proc_Civ_art_347
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Giudicato interno nella procedura di accertamento del passivo – Cass. n. 22954/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - Riparto fallimentare - Giudicato interno nella procedura di accertamento del passivo - Sussistenza - Estensione - Graduazione della prelazione - Esclusione - Fondamento.
Il cd. giudicato endofallimentare ex art. 96, comma 5, l.fall. riguarda solo l'"an" il "quantum" e l'eventuale esistenza di un titolo di prelazione, non già la graduazione dei vari privilegi accertati, poiché - specie dopo la soppressione, con il d.lgs. n. 169 del 2007, dell'onere per il creditore istante di indicare, oltre all'eventuale titolo di prelazione, anche la "graduazione del credito" - il giudice delegato non è tenuto ad accertare l'eventuale collocazione privilegiata del credito in modo "comparativo", cioè graduando i crediti secondo l'ordine delle prelazioni stabilite dagli artt. 2777 e ss. c.c., attività che resta invece riservata alla successiva fase del riparto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22954 del 21/10/2020 (Rv. 659117 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_201
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 2990 del 07/02/2020 (Rv. 656647 - 01)Domanda di risoluzione contrattuale - Azione promossa prima del fallimento della parte convenuta - Pretese esclusive di carattere restitutorio o risarcitorio - Ricorso al procedimento di insinuazione al passivo - Necessità - Pretese estranee alla partecipazione al concorso - Proseguibilità con il rito ordinario - Ammissibilità - Fondamento.
in materia di fallimento, 'art_ 72, comma 5, secondo periodo l. fall. postula - anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi agli artt. 24 e 52 l.fall., nonché del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo - che la domanda di risoluzione proposta prima della declaratoria fallimentare, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede concorsuale, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 e ss. l.fall.; deve parimenti essere esaminata e decisa dal giudice fallimentare la domanda di risoluzione che costituisca antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione, non essendo applicabile in via analogica l'istituto dell'ammissione con riserva ai sensi dell'art_ 96, n. 1 e n. 3, l.fall., né potendosi disporre la sospensione necessaria ai sensi dell'art_ 295 c.p.c., in attesa della decisione della causa pregiudiziale di risoluzione in ipotesi proseguita in sede di cognizione ordinaria. Viceversa, la domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte "in bonis" dagli obblighi contrattuali o l'escussione di una garanzia di terzi) è procedibile in sede di cognizione ordinaria, dopo l'interruzione del processo ex art_ 43 l.fall. e la sua riassunzione nei confronti della curatela fallimentare.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 2990 del 07/02/2020 (Rv. 656647 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_032, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_204, Cod_Proc_Civ_ art_295
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
FALLIMENTO
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2454 del 04/02/2020 (Rv. 657225 - 01)Spedizioniere doganale - Ricezione dall'importatore di somme per il pagamento dei tributi doganali - Dilazione - Successivo inadempimento - Escussione delle garanzie da parte dell'Agenzia delle dogane e surroga dei garanti nei confronti dell'importatore - Credito di quest'ultimo nei confronti dello spedizioniere dichiarato fallito - Ammissione al passivo in via chirografaria - Necessità - Fondamento.
Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali).
In tema di accertamento del passivo, il credito vantato dall'importatore nei confronti dello spedizioniere doganale dichiarato fallito che, ricevute dall'importatore le somme necessarie al pagamento dei tributi, poi non ne abbia curato il pagamento, così provocando l'escussione delle garanzie da parte dell'Agenzia delle dogane e la surroga dei garanti nei confronti dell'importatore, non gode del privilegio ex art_ 2752 c.c., perché lo spedizioniere, ancorché legittimato al pagamento dei tributi doganali, è solo un mandatario dell'importatore, il quale è l'unico soggetto passivo del rapporto tributario e quindi non ha rivalsa o regresso nei confronti dello spedizioniere, né può agire surrogandosi all'Erario.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2454 del 04/02/2020 (Rv. 657225 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1203, Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_1719, Cod_Civ_art_2752, Dlgs_14_2019_art_204
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
PASSIVITA' FALLIMENTARI
AMMISSIONE AL PASSIVO
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 09/01/2019 (Rv. 652070 - 01)Ricorso per ammissione al passivo - Pluralità di domande - Difetto di “causa petendi" per alcune - Inammissibilità dell’intero ricorso - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di insinuazione al passivo, l'omessa o assolutamente incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., fermo restando che quando sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale carenza della "causa petendi" delle altre, comporta l'inammissibilità solo di queste ultime e non dell'intero ricorso. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto del tribunale che aveva parzialmente accolto l'opposizione allo stato passivo in relazione ad una tra più domande, tuttavia inammissibile poiché priva di "causa petendi").
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 09/01/2019 (Rv. 652070 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Opere pubbliche (appalto di) - esecuzione del contratto - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 28978 del 08/11/2019 (Rv. 655631 - 01)Associazione temporanea di imprese - Patti parasociali - Quote di partecipazione ai lavori diverse da quelle indicate in sede di offerta - Conseguenze - Nullità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di appalti pubblici, è nullo il patto parasociale intercorso tra i concorrenti riuniti in ATI, che non rispecchi la percentuale di partecipazione ai lavori indicata nel documento presentato in sede di offerta, in forza dell'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006 - nel testo applicabile "ratione temporis" prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 47 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 80 del 2014 -, a tenore del quale la mancata corrispondenza tra partecipazione all'ATI ed esecuzione dei lavori comporta la "nullità del contratto", trattandosi di precetto imperativo non derogabile dall'autonomia delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale, che aveva respinto l'opposizione allo stato passivo promossa dalla capogruppo di un'ATI nei confronti del fallimento della mandante, per ottenere le somme incassate da quest'ultima eccedenti la percentuale di ripartizione degli utili concordata con i patti parasociali).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 28978 del 08/11/2019 (Rv. 655631 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Dlgs_14_2019_art_208, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) – Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24587 del 02/10/2019 (Rv. 655619 - 01)Privilegio generale ex art. 2752, comma 1, c.c. come novellato dall'art. 23, comma 37, d.l. n. 98 del 2011 - Applicazione anche ai crediti sorti in epoca anteriore alla modifica - Accertamento del passivo non ancora definitivo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il privilegio generale sui mobili per i crediti erariali deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla novella dell'art. 2752, comma 1, c.c., introdotta dall'art. 23, comma 37, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, purché sia ancora in corso il procedimento di accertamento del passivo e il creditore istante abbia formulato tempestivamente - dopo l'entrata in vigore della riforma (6 luglio 2011) - la relativa domanda di riconoscimento del rango privilegiato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile una domanda di insinuazione al privilegio, formulata per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo, dopo che nell'originaria domanda di partecipazione al concorso, depositata prima della modifica dell'art. 2752 c.c., era stato richiesto soltanto il rango chirografario, senza tuttavia invocare il privilegio ora spettante, dopo che la novella era già entrata in vigore, prima che il giudice delegato dichiarasse esecutivo lo stato passivo ex art. 96 l.fall.).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24587 del 02/10/2019 (Rv. 655619 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2752_1, Cod_Civ_art_2771, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20649 del 31/07/2019 (Rv. 654671 - 01)Passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo
Finanziamento del socio - Fallimento della società - Applicabilità dell'art. 2467 c.c. - Ammissione al passivo - Rango postergato - Fondamento.
In tema di insinuazione allo stato passivo, il credito derivante dal finanziamento alla società fallita in qualunque forma effettuato dal socio, in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento ai sensi dell'art. 2467 c.c., va ammesso al concorso con il rango postergato non essendo equiparabile ad un credito chirografario.
Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20649 del 31/07/2019 (Rv. 654671 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2467, Dlgs_14_2019_art_200, Dlgs_14_2019_art_204 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - ammissione con riserva - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14768 del 30/05/2019 (Rv. 654096 - 01)Sentenza di condanna - Fallimento del soccombente in pendenza del giudizio di impugnazione - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nel caso in cui un soggetto, rimasto soccombente all'esito di un giudizio di condanna, sia dichiarato fallito nel corso del giudizio di impugnazione, l'azione proposta non è improcedibile, in quanto, a norma dell'art. 96 l fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, può insinuarsi al passivo con riserva, mentre il curatore, dal suo canto, può proseguire il giudizio di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui il giudice di secondo grado, in seguito al fallimento di una società condannata in primo grado al pagamento di una somma di denaro inferiore a quella richiesta dall'attore appellante, aveva dichiarato improcedibile il giudizio di appello.)
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14768 del 30/05/2019 (Rv. 654096 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_204 …...
Delibazione (giudizio di) - dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10540 del 15/04/2019 (Rv. 653472 - 03) Condizioni - ordine pubblico italiano: non contrarietà - Sentenza straniera di condanna nei confronti di società ammessa a procedura concorsuale - Contrarietà all'ordine pubblico derivante dalla necessità di ricorrere al procedimento di ammissione al passivo - Esclusione – Ragioni
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - In genere.
Il procedimento di accertamento dello stato passivo non costituisce l'unica modalità consentita per accertare eventuali ragioni di credito ammesse ad una procedura concorsuale. Ne cosnegue che non è contraria all'ordine pubblico la sentenza straniera che accerti tale credito al di fuori della cognizione del giudice fallimentare, e ciò sia avuto riguardo alla disciplina nazionale - che conosce più di un caso in cui la decisione sull'esistenza e l'entità del credito sia devoluta alla giurisdizione di altri giudici (ad es. il giudice tributario, quello amministrativo e la Corte dei conti) - sia in relazione alla disciplina europea di cui al Reg. (UE) 848/2015 che - non contenendo alcuna disposizione vincolante per gli Stati membri in tema di verifica dei crediti, e rinviando alla disciplina dello Stato di provenienza - non esprime principi irrinunciabili che impongano a tutela della "par condicio creditorum" necessariamente l'accertamento dei crediti in sede concorsuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10540 del 15/04/2019 (Rv. 653472 - 03)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_202, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204 …...
204 Formazione ed esecutività dello stato passivo -Art. 96 (Formazione ed esecutività dello stato passivo). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 204 Formazione ed esecutività dello stato passivo - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 96 (Formazione ed esecutività dello stato passivo). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 204 Formazione ed esecutività dello stato passivo
1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.
2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:
a) i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154, comma 3;
b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.
3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.
4. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.
5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso.
----- precedente normativa di riferimento
Art. 96 (Formazione ed esecutività dello stato passivo). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 93. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 09/01/2019 (Rv. 652070 - 01)Ricorso per ammissione al passivo - Pluralità di domande - Difetto di “causa petendi" per alcune - Inammissibilità dell’intero ricorso - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di insinuazione al passivo, l'omessa o assolutamente incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., fermo restando che quando sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale carenza della "causa petendi" delle altre, comporta l'inammissibilità solo di queste ultime e non dell'intero ricorso. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto del tribunale che aveva parzialmente accolto l'opposizione allo stato passivo in relazione ad una tra più domande, tuttavia inammissibile poiché priva di "causa petendi").
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 09/01/2019 (Rv. 652070 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29195 del 13/11/2018 (Rv. 651458 - 01)Crediti previdenziali iscritti a ruolo - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Ammissione al passivo - Modalità - Ammissione con riserva ex art. 88 d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Ammissione con riserva ai sensi dell’art. 96 l.fall. - Anche in pendenza di giudizio innanzi al giudice del lavoro - Ammissibilità.
In materia di fallimento, e pertanto anche di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, i crediti previdenziali, seppur iscritti a ruolo e portati da cartelle esattoriali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e, come desumibile dall'art. 31 del d.lgs. n. 46 del 1999, non è possibile servirsi per gli stessi della disciplina di ammissione al passivo con riserva di cui agli artt. 88 e 90, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, utilizzabile solo per i crediti tributari, dovendo seguirsi per i crediti previdenziali le ordinarie regole di ammissione al passivo, ivi comprese, ricorrendone i presupposti, le distinte ipotesi di ammissione con riserva di cui all'art. 96 l.fall., anche qualora, in relazione a tali crediti, risulti un giudizio promosso innanzi al giudice del lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29195 del 13/11/2018 (Rv. 651458 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_204 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22208 del 12/09/2018 (Rv. 650403 - 01)Insinuazione al passivo del credito della banca - Onere di deposito degli estratti conto - Sussistenza - Contestazioni specifiche del curatore - Onere di integrazione documentale della banca - Sussistenza - Mancanza di contestazioni - Presa d'atto delle risultanze degli estratti conto da parte del giudice delegato o del tribunale fallimentare, in caso di opposizione allo stato passivo - Sussistenza - Limiti.
In tema di ammissione al passivo fallimentare, nell'insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l'onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22208 del 12/09/2018 (Rv. 650403 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_208, Cod_Civ_art_1832, Cod_Civ_art_2697 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21583 del 03/09/2018 (Rv. 650469 - 01)Opposizione allo stato passivo - Decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. prima del fallimento - Opponibilità alla procedura - Esclusione - Violazione dell'art. 1, protocollo n. 1, CEDU - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. o la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento; né ciò viola l'art. 1, protocollo n. 1, della CEDU (che tutela sia i "beni" che i valori patrimoniali, compresi i crediti) poiché l'aspettativa dell'ingiungente di tutela del diritto di credito in via privilegiata non ha base legale di diritto interno alla luce della suddetta consolidata giurisprudenza. (Nella specie, l'ingiungente aveva proposto opposizione all'ammissione del proprio credito in chirografo allegando l'aspettativa di tutela indotta dall'opponibilità al debitore del decreto ingiuntivo e dal riconoscimento della prelazione ipotecaria).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21583 del 03/09/2018 (Rv. 650469 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_647, Dlgs_14_2019_art_049, Dlgs_14_2019_art_150, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16404 del 21/06/2018 (Rv. 649545 - 01)Accertamento del passivo - Credito fondato su scrittura privata non autenticata - Mancanza di data certa anteriore al fallimento - Fatto impeditivo costituente eccezione in senso lato - Conseguenza - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice.
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - data – certa - In genere.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione, si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16404 del 21/06/2018 (Rv. 649545 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2702, Cod_Civ_art_2703, Cod_Civ_art_2704, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_204 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11955 del 16/05/2018 (Rv. 648931 - 01)Ammissione al passivo di un credito ipotecario fondato su prova documentale - Eccezione di illiceità del contratto di mutuo - Onere della prova - A carico del curatore fallimentare - Fondamento.
In tema di ammissione al passivo di crediti ipotecari, a fronte della prova documentale dell'esistenza di un contratto di mutuo ipotecario offerta dalla banca mutuante, il curatore del fallimento del mutuatario, che eccepisca l'illiceità dell'operazione - per essere stato il contratto utilizzato al solo fine di promuovere un preesistente credito chirografario a credito ipotecario - ha l'onere ex art. 2697 c.c. di fornire la prova di tale assunto, trattandosi non di una mera contestazione della tesi della controparte ma di un fatto modificativo del diritto vantato dal creditore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11955 del 16/05/2018 (Rv. 648931 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_1art_221, Dlgs_14_2019_art_006 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11362 del 10/05/2018 (Rv. 648583 - 01)Ammissione al passivo con riserva - Sentenza non ancora passata in giudicato - Applicazione dell’art. 96, comma 2, n. 3 l. fall. - Interpretazione estensiva - Ammissibilità.
In tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l'articolo 96, comma 2, n. 3 l.fall. deve essere interpretato estensivamente, in modo da ricomprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11362 del 10/05/2018 (Rv. 648583 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - impugnazione dei crediti ammessi - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11366 del 10/05/2018 (Rv. 64858Opposizione allo stato passivo - Termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. - Applicabilità - Fattispecie.
L'opposizione allo stato passivo può essere proposta entro sei mesi dal deposito del decreto che lo dichiara esecutivo, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c., salvo che l'opponente provi di non aver avuto conoscenza dell'esistenza della procedura concorsuale. Infatti, l'assimilazione dell'istituto ai rimedi impugnatori cede solo a fronte di ulteriori esigenze di specialità e di autonomia della procedura concorsuale che trovino nella relativa disciplina apposita e distinta regolamentazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto del tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo di un creditore poiché proposta oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., ritenendo irrilevante che la comunicazione formale della sua esclusione fosse pervenuta a due anni di distanza dal deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo, essendo il creditore già a conoscenza della procedura concorsuale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11366 del 10/05/2018 (Rv. 648584 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - ammissione con riserva formazione dello stato passivo - ammissione con riserva – Corte di Cassazione, Sez. 1 - ,Riserva prevista dall'art. 96, comma 3, n. 3, l. fall. - Crediti accertati con sentenza passata in giudicato, sottoposta a giudizio di revocazione - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze.
L'art. 96, comma 3, n. 3, l.fall., nel disciplinare l'ambito applicativo dell'ammissione con riserva, opera un esclusivo riferimento ai crediti accertati con sentenza, anteriore al fallimento, non passata in giudicato, fattispecie alla quale non è assimilabile la sentenza passata in giudicato ma oggetto di un giudizio di revocazione, potendosi in tal caso porre rimedio, in ipotesi di caducazione della sentenza, mediante lo strumento della revocazione del credito ammesso, di cui all'art. 98, comma 4, l.fall., onde ottenere la corrispondente modifica dello stato passivo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6258 del 14/03/2018 (Rv. 647757 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - rivendicazione, restituzione, separazione di cose – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1891 del 25/01/Di cose fungibili o di denaro - Inammissibilità - Domanda di ammissione del credito allo stato passivo - Necessità - Fattispecie.
Le domande di rivendicazione e restituzione, ai sensi dell'art. 103 l.fall., sono ammissibili solo con riguardo a cose mobili determinate nella loro specifica e precisa individualità, non anche in relazione alle cose fungibili e, in particolare, al denaro, restando al loro riguardo configurabile un diritto di credito da far valere nei modi e nelle forme dell’ammissione al passivo ex artt. 93 ss l.fall. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del tribunale che, nel rigettare un’opposizione allo stato passivo, aveva disatteso la domanda di una società tesa ad ottenere la restituzione di somme che essa assumeva essere detenute dalla fallita per l’esecuzione di un mandato).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1891 del 25/01/2018 (Rv. 646856 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_110, Cod_Civ_art_2761 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - esecutivita' dello stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1179 del 18/01/2018 (Rv. 646852 -Pluralità di domande tempestive - Trattazione in più udienze - Decreto di esecutività - Esame di tutte le domande - Necessità - Termine per il deposito delle domande tardive - Decorrenza - Fattispecie.
In materia di fallimento,poichè il giudice delegato può formare lo stato passivo e renderlo esecutivo con decreto depositato in cancelleria solo dopo aver terminato l’esame di tutte le domande presentate tempestivamente, deve escludersi che nel caso in cui il procedimento di verifica si protragga per più udienze, il giudice possa adottare all’esito di ciascuna di esse altrettanti decreti di esecutività, i quali, ove erroneamente emessi, devono ritenersi “tamquam non essent” e perciò privi di effetti ai fini della scadenza del termine per il deposito delle domande tardive di cui all’art. 101 l.fall. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento del tribunale di inammissibilità della domanda tardiva depositata dopo il decorso dell’anno dal decreto del giudice delegato, che aveva dichiarato l’esecutività dello stato passivo limitatamente alle sole domande tempestive sulle quali aveva deciso in udienza, rinviando l’esame delle altre ad una udienza successiva).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1179 del 18/01/2018 (Rv. 646852 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Dlgs_14_2019_art_208 …...