Ammissione al passivo - Insinuazione al passivo – Cass. n. 8602/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Insinuazione al passivo - Crediti tributari nei confronti del debitore - Opponibilità alla massa - Atto amministrativo di accertamento - Rilevanza - Esclusione - Realizzazione dei presupposti previsti dalla legge - Sufficienza.
In tema di insinuazione al passivo, i crediti tributari devono essere ammessi al concorso indipendentemente dalla circostanza che il loro accertamento ovvero l'iscrizione al ruolo siano successivi all'apertura del fallimento, perché detti crediti nascono "ex lege" con l'avveramento dei relativi presupposti e non per l'effetto dell'atto amministrativo di accertamento, né tantomeno attraverso l'iscrizione a ruolo. (Conf. Sez. U, Sentenza n. 4779 del 28/05/1987, Rv. 453433 - 01)
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8602 del 26/03/2021 (Rv. 660954 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Cod_Civ_art_2704 …...
Accertamento del passivo – Fallimento – Cass. n. 3054/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - esecutivita' dello stato passivo - Domande di insinuazione tardiva- Termine per l'impugnazione- Decorrenza- Decreto di esecutività- Fondamento.
In materia di fallimento, anche il procedimento di accertamento dello stato passivo riguardante le domande di insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 l. fall., benché la loro trattazione sia frazionabile in più udienze, si conclude con il decreto di esecutività reso ex art. 96, ultimo comma, l. fall. unico e tipico provvedimento a contenuto precettivo, il cui termine per l'impugnazione decorre solo dalla sua comunicazione, mentre è inammissibile un'impugnazione del provvedimento di ammissione di singoli crediti perché in contrasto con l'esigenza di definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo stato passivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3054 del 09/02/2021 (Rv. 660577 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Dlgs_14_2019_art_208 …...
Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore – Cass. n. 27940/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore - Proponibilità - Conseguenze - Fattispecie.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni di merito nuove, ossia non formulate già in sede di verifica, senza che si determini alcuna preclusione anche se le questioni siano state ugualmente esaminate in precedenza dal giudice delegato. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso del creditore che in un giudizio di opposizione allo stato passivo aveva contestato l'ammissibilità delle eccezioni, formulate per la prima volta dal curatore in sede di opposizione, in quanto già esaminate dal giudice delegato, che sarebbe perciò incorso in ultrapetizione precludendo il loro successivo esame).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27940 del 07/12/2020
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_202, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207
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Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma privo di dichiarazione – Cass. n. 24157/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. - Opponibilità allo stato passivo - Esclusione - Opponibilità alla massa fallimentare di spese per l' ipoteca giudiziale - Esclusione .
Non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non opposto ma privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. intervenuta prima della dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che non sono ammissibili al passivo neanche le spese sostenute per l'ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base al predetto decreto ingiuntivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24157 del 30/10/2020 (Rv. 659415 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_145, Cod_Proc_Civ_art_647, Dlgs_14_2019_art_201
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Opposizione allo stato passivo - eccezioni proponibili dal curatore – Cass. n. 21490/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Natura impugnatoria - Nuove eccezioni proponibili dal curatore - Preclusione di cui all'art. 345 c. p. c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatola, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in materia di "ius novorum", con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del "thema disputandum" e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21490 del 06/10/2020 (Rv. 659272 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3878 del 17/02/2020 (Rv. 657072 - 01)Decreto ingiuntivo esecutivo - Pagamento effettuato dal fallito quando ancora “in bonis” - Rimedi - Azione revocatoria - Ammissibilità - Ripetizione dell'indebito - Condizioni.
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecuzione provvisoria.
Nell'ipotesi di sottoposizione a procedura concorsuale di colui che abbia eseguito, volontariamente o coattivamente, un pagamento sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso in suo danno e da lui opposto, il pagamento così effettuato dal debitore "in bonis" è assoggettabile ad azione revocatoria, se ne ricorrano i presupposti, altrimenti rivelandosi ripetibile, ex art_ 2033 c.c., soltanto se risulti non dovuto. A quest'ultimo fine, peraltro, è necessario che gli organi della procedura concorsuale alleghino e dimostrino che il creditore non abbia avanzato alcuna pretesa nei confronti di quest'ultima, nei modi e termini di legge, ovvero che tale pretesa, benché proposta, sia stata rigettata con decisione irrevocabile.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3878 del 17/02/2020 (Rv. 657072 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Dlgs_14_2019_art_203
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
FALLIMENTO
PASSIVITA' FALLIMENTARI
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 09/01/2019 (Rv. 652070 - 01)Ricorso per ammissione al passivo - Pluralità di domande - Difetto di “causa petendi" per alcune - Inammissibilità dell’intero ricorso - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di insinuazione al passivo, l'omessa o assolutamente incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., fermo restando che quando sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale carenza della "causa petendi" delle altre, comporta l'inammissibilità solo di queste ultime e non dell'intero ricorso. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto del tribunale che aveva parzialmente accolto l'opposizione allo stato passivo in relazione ad una tra più domande, tuttavia inammissibile poiché priva di "causa petendi").
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 09/01/2019 (Rv. 652070 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 34447 del 24/12/2019 (Rv. 656487 - 01)Credito tributario - Prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella - Eccezione del curatore in sede di ammissione al passivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Giurisdizione civile - giurisdizione in generale.
L'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 34447 del 24/12/2019 (Rv. 656487 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_203, Cod_Civ_art_2946 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22386 del 06/09/2019 (Rv. 655291 - 01)Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore - Proponibilità - Conseguenze - Termine a difesa per l'opponente - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove, ossia non formulate già in sede di verifica; in tal caso peraltro, e solo in relazione ai contenuti e termini dell'eccezione nuova, il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato il decreto del Tribunale di inammissibilità della produzione documentale sull'esistenza, entità e rango del credito insinuato, richiesta dall'opponente, in quanto estranea al tema dei controcrediti introdotto con l'eccezione del curatore).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22386 del 06/09/2019 (Rv. 655291 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_202, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207
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Delibazione (giudizio di) - dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10540 del 15/04/2019 (Rv. 653472 - 03) Condizioni - ordine pubblico italiano: non contrarietà - Sentenza straniera di condanna nei confronti di società ammessa a procedura concorsuale - Contrarietà all'ordine pubblico derivante dalla necessità di ricorrere al procedimento di ammissione al passivo - Esclusione – Ragioni
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - In genere.
Il procedimento di accertamento dello stato passivo non costituisce l'unica modalità consentita per accertare eventuali ragioni di credito ammesse ad una procedura concorsuale. Ne cosnegue che non è contraria all'ordine pubblico la sentenza straniera che accerti tale credito al di fuori della cognizione del giudice fallimentare, e ciò sia avuto riguardo alla disciplina nazionale - che conosce più di un caso in cui la decisione sull'esistenza e l'entità del credito sia devoluta alla giurisdizione di altri giudici (ad es. il giudice tributario, quello amministrativo e la Corte dei conti) - sia in relazione alla disciplina europea di cui al Reg. (UE) 848/2015 che - non contenendo alcuna disposizione vincolante per gli Stati membri in tema di verifica dei crediti, e rinviando alla disciplina dello Stato di provenienza - non esprime principi irrinunciabili che impongano a tutela della "par condicio creditorum" necessariamente l'accertamento dei crediti in sede concorsuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10540 del 15/04/2019 (Rv. 653472 - 03)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_202, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9020 del 01/04/2019 (Rv. 653450 - 01)Opposizione allo stato passivo - Potere del giudice di ordinare alle parti l'esibizione di documenti - Indispensabilità - Discrezionalità - Motivazione - Necessità - Insussistenza.
Prova civile - "actio ad exibendum" - ordine di esibizione - In genere.
In tema di poteri istruttori d'ufficio del giudice dell'opposizione allo stato passivo, l'emanazione dell'ordine di esibizione (nella specie, di documenti) è discrezionale, e la valutazione di indispensabilità neppure deve essere esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere motivazionale ed il provvedimento di rigetto dell'istanza è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9020 del 01/04/2019 (Rv. 653450 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_210, Cod_Civ_art_2711, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Dlgs_14_2019_art_203 …...
203 Progetto di stato passivo e udienza di discussione - Dlgs 14/2019 -Art. 95 (Progetto di stato passivo e udienza di discussione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 Art. 203 Progetto di stato passivo e udienza di discussione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 95 (Progetto di stato passivo e udienza di discussione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 203 Progetto di stato passivo e udienza di discussione
1. Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 201 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonchè l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.
2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni aN'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 201, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.
3. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.
4. Il debitore può chiedere di essere sentito.
5. Delle operazioni si redige processo verbale.
----- precedente normativa di riferimento
Art. 95 ( …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 09/01/2019 (Rv. 652070 - 01)Ricorso per ammissione al passivo - Pluralità di domande - Difetto di “causa petendi" per alcune - Inammissibilità dell’intero ricorso - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di insinuazione al passivo, l'omessa o assolutamente incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., fermo restando che quando sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale carenza della "causa petendi" delle altre, comporta l'inammissibilità solo di queste ultime e non dell'intero ricorso. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto del tribunale che aveva parzialmente accolto l'opposizione allo stato passivo in relazione ad una tra più domande, tuttavia inammissibile poiché priva di "causa petendi").
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 09/01/2019 (Rv. 652070 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - verificazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22784 del 25/09/2018 (Rv. 650929 - 02)Eccezione revocatoria - C.d. revocatoria incidentale - Proposta dal curatore - Introducibilità nel giudizio di opposizione allo stato passivo - Per la prima volta - Sussistenza - Fondamento.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può proporre per la prima volta l'eccezione revocatoria, anche se non formulata in sede di verifica dello stato passivo, e nonostante la corrispondente azione non sia stata inserita nel programma di liquidazione e neppure effettivamente proposta, anche in via riconvenzionale, nel medesimo giudizio, potendo il giudice delegato ed il tribunale escludere il credito in conseguenza della semplice contestazione del curatore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22784 del 25/09/2018 (Rv. 650929 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22208 del 12/09/2018 (Rv. 650403 - 01)Insinuazione al passivo del credito della banca - Onere di deposito degli estratti conto - Sussistenza - Contestazioni specifiche del curatore - Onere di integrazione documentale della banca - Sussistenza - Mancanza di contestazioni - Presa d'atto delle risultanze degli estratti conto da parte del giudice delegato o del tribunale fallimentare, in caso di opposizione allo stato passivo - Sussistenza - Limiti.
In tema di ammissione al passivo fallimentare, nell'insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l'onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22208 del 12/09/2018 (Rv. 650403 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_208, Cod_Civ_art_1832, Cod_Civ_art_2697 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21583 del 03/09/2018 (Rv. 650469 - 01)Opposizione allo stato passivo - Decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. prima del fallimento - Opponibilità alla procedura - Esclusione - Violazione dell'art. 1, protocollo n. 1, CEDU - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. o la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento; né ciò viola l'art. 1, protocollo n. 1, della CEDU (che tutela sia i "beni" che i valori patrimoniali, compresi i crediti) poiché l'aspettativa dell'ingiungente di tutela del diritto di credito in via privilegiata non ha base legale di diritto interno alla luce della suddetta consolidata giurisprudenza. (Nella specie, l'ingiungente aveva proposto opposizione all'ammissione del proprio credito in chirografo allegando l'aspettativa di tutela indotta dall'opponibilità al debitore del decreto ingiuntivo e dal riconoscimento della prelazione ipotecaria).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21583 del 03/09/2018 (Rv. 650469 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_647, Dlgs_14_2019_art_049, Dlgs_14_2019_art_150, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11362 del 10/05/2018 (Rv. 648583 - 01)Ammissione al passivo con riserva - Sentenza non ancora passata in giudicato - Applicazione dell’art. 96, comma 2, n. 3 l. fall. - Interpretazione estensiva - Ammissibilità.
In tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l'articolo 96, comma 2, n. 3 l.fall. deve essere interpretato estensivamente, in modo da ricomprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11362 del 10/05/2018 (Rv. 648583 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - rivendicazione, restituzione, separazione di cose – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1891 del 25/01/Di cose fungibili o di denaro - Inammissibilità - Domanda di ammissione del credito allo stato passivo - Necessità - Fattispecie.
Le domande di rivendicazione e restituzione, ai sensi dell'art. 103 l.fall., sono ammissibili solo con riguardo a cose mobili determinate nella loro specifica e precisa individualità, non anche in relazione alle cose fungibili e, in particolare, al denaro, restando al loro riguardo configurabile un diritto di credito da far valere nei modi e nelle forme dell’ammissione al passivo ex artt. 93 ss l.fall. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del tribunale che, nel rigettare un’opposizione allo stato passivo, aveva disatteso la domanda di una società tesa ad ottenere la restituzione di somme che essa assumeva essere detenute dalla fallita per l’esecuzione di un mandato).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1891 del 25/01/2018 (Rv. 646856 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_110, Cod_Civ_art_2761 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010 (Rv. 615853 - 01)Art. 95, terzo comma, legge fall. nel testo anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 80 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 - Interpretazione estensiva - Configurabilità - Sentenza non ancora passata in giudicato di rigetto (anche solo parziale) della domanda di accertamento del credito - Impugnazione - Necessità - Sentenza di accertamento del credito - Conseguenze in ordine alla domanda di ammissione al passivo del fallimento del debitore - Efficacia - Configurabilità - Fondamento - Rilevabilità anche d'ufficio nel giudizio di cassazione - Sussistenza.
La norma dell'art. 95, terzo comma, legge fall. - nel testo applicabile "ratione temporis",anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 80 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 - va interpretata estensivamente e trova applicazione, pertanto, anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore, il quale deve, quindi, impugnarla, onde evitarne il passaggio in giudicato; tale interpretazione estensiva è coerente con il principio di durata ragionevole del processo, ex art. 111 Cost., e trova conforto nella più recente formulazione dell'art.96, comma 2, n.3, legge fall.. Ne consegue, che ove a seguito dell'impugnazione della sentenza di rigetto (anche parziale) della domanda da parte del creditore, il giudizio, interrottosi per la dichiarazione di fallimento del debitore, sia perseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado spiega efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda in primo grado; né a tale efficacia osta la circostanza che la predetta sentenza sia intervenuta solo successivamente alla pronuncia sull'opposizione allo stato passivo impugnata e sia stata, quindi, prodotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, essendo la sua esistenza, pari di quella del giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio in tale fase.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010 (Rv. 615853 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Dlgs_14_2019_art_150, Dlgs_14_2019_art_203, …...