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170 Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia - Dlgs 14/2019 -Art. 69-bis Decadenza dall'azione e computo dei termini Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 170 Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 69-bis Decadenza dall'azione e computo dei termini Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 

Articolo vigente     |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 170 . (Limiti temporali delle azioni revocatone e d'inefficacia)

1. Le azioni revocatone e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

1. Quando alla domanda di accesso a una procedura concorsuale segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163,164,166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.

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Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 170. (Limiti temporali delle azioni revocatone e d'inefficacia) (1)

1. Le azioni revocatone e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

2. Quando alla domanda di accesso a una procedura concorsuale segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.

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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 20 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

2. L'articolo 170 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sostituito integralmente dal Dlgs n. 147/2020 art. 20 comma 2. 


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