Atto di disposizione compiuto da amministratore di società di capitali su bene personale – Cass. n. 14478/2021Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Atto di disposizione compiuto da amministratore di società di capitali su bene personale - Azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare della società - Lesione della garanzia patrimoniale della società - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore di una società di capitali fallita, l’atto dispositivo con cui l'amministratore societario ha disposto di un proprio bene per il pagamento di un debito sociale non pregiudica la garanzia patrimoniale generica della società, in quanto l'adempimento del terzo, comunque eseguito col patrimonio personale, non depaupera il patrimonio sociale. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, su iniziativa del curatore fallimentare, aveva dichiarato inefficace l'alienazione a terzi di un immobile degli amministratori, eseguita, prima del fallimento, "solutionis causa", per estinguere un debito risarcitorio della società di capitali nei confronti degli acquirenti).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14478 del 26/05/2021 (Rv. 661571 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Dlgs_14_2019_art_165 …...
Fallimento - effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori – Cass. n. 4694/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Revocatoria ordinaria - Mutuo garantito da ipoteca per ripianare un precedente mutuo - Revocabilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di fallimento, la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta, per un verso ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione, per altro verso a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del negozio in sé, ma nell'impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che nel caso di due banche mutuanti, una sola delle quali vantava un un precedente credito nei confronti della mutuataria, non aveva differenziato la posizione dell'altra, la quale effettivamente aveva erogato le somme alla debitrice con contestuale iscrizione dell'ipoteca su suoi immobili, senza tuttavia beneficiare dell'estinzione anticipata del proprio credito).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021 (Rv. 660570 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Dlgs_14_2019_art_165
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Azione revocatoria ordinaria - Pendenza del relativo giudizio - Cass. n. 26520/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria ordinaria - Pendenza del relativo giudizio - Fallimento sopravvenuto - Subentro del curatore - Inerzia della curatela nella prosecuzione del giudizio - Creditore originario - Legittimazione e interesse alla domanda - Sussistenza.
Qualora il curatore del fallimento, che sia subentrato nell'azione revocatoria ordinaria già promossa dal creditore individuale nei confronti del debitore "in bonis", ometta di coltivare la domanda, non riproponendola nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., il creditore individuale che sia rimasto in causa e che abbia, invece, riproposto la richiesta di revocatoria in sede di appello riacquista un interesse concreto ed attuale all'esame della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26520 del 20/11/2020 (Rv. 659859 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_346, (Legge Falliment. art. 66 = Dlgs_14_2019_art_165)
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
26520
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Comunione legale dei coniugi - Atto di alienazione immobiliare compiuto da uno dei coniugi -Cass. n. 24950/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - Comunione legale dei coniugi - Atto di alienazione immobiliare compiuto da uno dei coniugi - Azione revocatoria fallimentare - Litisconsorzio necessario nei confronti dell'altro coniuge - Esclusione – Fondamento - procedimento civile - litisconsorzio - necessario - In genere.
Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, l'altro, che sia rimasto estraneo alla formazione dell'atto, è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quei giudizi nei quali si domandi una decisione che incida direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all'azione revocatoria esperita, ai sensi sia dell'art. 66 che dell'art. 67 l.fall., in favore del disponente fallito, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24950 del 06/11/2020 (Rv. 659770 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_177, Cod_Civ_art_184, (Legge Falliment. art. 66 = Dlgs_14_2019_art_165), (Legge Falliment. art. 67 = Dlgs_14_2019_art_166)
azione revocatoria fallimentare
Comunione legale dei coniugi
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Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Cass. n. 13862/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria ordinaria - Pendenza del relativo giudizio - Fallimento sopravvenuto - Subentro del curatore - Legittimità - Conseguenze - Creditore originario - Legittimazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento di questi, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, con conseguente improcedibilità della domanda dallo stesso proposta, salva la dimostrazione dell'inerzia degli organi della procedura in relazione al diritto azionato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13862 del 06/07/2020 (Rv. 658304 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_1965, (Legge Falliment. art. 43= Dlgs_14_2019_art_005), (Legge Falliment. art. 51= Dlgs_14_2019_art_150) , (Legge Falliment. art. 66 = Dlgs_14_2019_art_165)
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165 Azione revocatoria ordinaria - Dlgs 14/2019 -Art. 66 (Azione revocatoria ordinaria). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -Art. 165 Azione revocatoria ordinaria - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 66 (Azione revocatoria ordinaria). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 165 Azione revocatoria ordinaria
1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
2. L'azione si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.
----- precedente normativa di riferimento
Art. 66 (Azione revocatoria ordinaria). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) – Cass. n. 17544/2018 Azione revocatoria ordinaria proseguita dal curatore fallimentare - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dalla data dell'atto impugnato - Fondamento - Interruzione ad opera di uno dei creditori - Efficacia a favore del fallimento - Sussistenza.
Nel giudizio di revocazione ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, qualora sopravvenga il fallimento di questi, il curatore può subentrare nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, sicché trattandosi di azione che il curatore trova nella massa fallimentare e si identifica con quella che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento, per un verso, la prescrizione decorre anche nei confronti della curatela, ai sensi dell'art. 2903 c.c., dalla data dell'atto impugnato, per l'altro, l'interruzione della prescrizione ad opera di uno dei creditori, cui sia subentrato il curatore ex art. 66 cit., giova alla massa fallimentare.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17544 del 04/07/2018 (Rv. 649659 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2903, Cod_Civ_art_2943, Dlgs_14_2019_art_165
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - tribunale fallimentare - competenza funzionale - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15982 del 18/06/2018 (Rv. 649507 - 01)Condizioni - Incidenza della controversia sulla procedura concorsuale - Significato - Fattispecie.
In materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa. (Nella specie, la S.C., non ravvisando la finalità recuperatoria del bene oggetto dell'atto dispositivo a vantaggio della massa dei creditori, ha escluso la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare in ordine alla causa di revocazione ordinaria proposta, ex art. 66 l.fall., dall'amministrazione straordinaria e riferita ad atto dispositivo - donazione - compiuto non dalla società poi dichiarata insolvente bensì dal debitore di essa, su bene proprio, in forza di obbligazione risarcitoria fondata su fatti commessi anteriormente alla dichiarazione di insolvenza).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15982 del 18/06/2018 (Rv. 649507 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_032, Dlgs_14_2019_art_165, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare – assuntore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15793 del 15/06/2018 (Rv. 649473 - 01)Concordato fallimentare - Assuntore - Effetti sull'azione revocatoria - Cessione dell’azione subordinata all'esecuzione del concordato - Perdita della legittimazione processuale del curatore prima del decreto previsto dall'art. 136 l.fall. - Esclusione.
In tema di concordato fallimentare con assunzione, qualora la relativa proposta contempli la cessione delle azioni revocatorie, la perdita della legittimazione processuale del curatore si verifica soltanto con l'emissione del decreto previsto dall'art. 136 l.fall., non determinandosi peraltro l'interruzione del processo sino a quando tale evento non sia stato dichiarato o notificato ai sensi dell'art. 300 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15793 del 15/06/2018 (Rv. 649473 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_128, Dlgs_14_2019_art_165, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_236, Dlgs_14_2019_art_240, Dlgs_14_2019_art_246, Dlgs_14_2019_art_249, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_300 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - assuntore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15793 del 15/06/2018 (Rv. 649473 - 01)Concordato fallimentare - Assuntore - Effetti sull'azione revocatoria - Cessione dell’azione subordinata all'esecuzione del concordato - Perdita della legittimazione processuale del curatore prima del decreto previsto dall'art. 136 l.fall. - Esclusione.
In tema di concordato fallimentare con assunzione, qualora la relativa proposta contempli la cessione delle azioni revocatorie, la perdita della legittimazione processuale del curatore si verifica soltanto con l'emissione del decreto previsto dall'art. 136 l.fall., non determinandosi peraltro l'interruzione del processo sino a quando tale evento non sia stato dichiarato o notificato ai sensi dell'art. 300 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15793 del 15/06/2018 (Rv. 649473 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_128, Dlgs_14_2019_art_165, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_236, Dlgs_14_2019_art_240, Dlgs_14_2019_art_246, Dlgs_14_2019_art_249, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_300 …...
Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15077 del 11/06/2018 (Rv. 649568 - 01)Azione revocatoria - Azione di simulazione - Proposizione nello stesso giudizio - Alternatività o subordinazione.
L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15077 del 11/06/2018 (Rv. 649568 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_2901, Dlgs_14_2019_art_165 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare – Cass. n. 9565/2018 Azione revocatoria - "Eventus damni" - Revocatoria esercitata dal fallimento - Onere della prova a carico del fallimento - Ragioni.
In tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'"eventus damni", incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. Ne consegue che in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9565 del 18/04/2018 (Rv. 648449 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2901, Dlgs_14_2019_art_165
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
9565
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