Art. 165 Azione revocatoria ordinaria - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 66 (Azione revocatoria ordinaria). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente
Art. 165 Azione revocatoria ordinaria
1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
2. L'azione si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.
modifiche e precedente normativa
----- precedente normativa di riferimento
Art. 66 (Azione revocatoria ordinaria). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.
la giurisprudenza
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