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158 Crediti non pecuniari - Dlgs 14/2019 -Art. 59 (Crediti non pecuniari) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 158 Crediti non pecuniari - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 59 (Crediti non pecuniari) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 158 Crediti non pecuniari

1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la rivalutazione dei crediti di lavoro è ammessa anche dopo la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e dopo l'apertura di una procedura di insolvenza. La rivalutazione è ammessa, negli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino alla definitività della sentenza di omologazione e, nelle procedure di insolvenza, fino al decreto pronunciato ai sensi dell'articolo 204, comma 4, in relazione alle domande di ammissione al passivo depositate nel termine di cui all'articolo 201, comma 1.

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Art. 158 Crediti non pecuniari

1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.


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