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154 Crediti pecuniari - Dlgs 14/2019 -Art. 55 (Effetti del fallimento sui debiti pecuniari). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 154 Crediti pecuniari - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 55 (Effetti del fallimento sui debiti pecuniari). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 154 Crediti pecuniari

1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall'articolo 153, comma 3.

2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 204, 226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.


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