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144 Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 44 (Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 144 Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 44 (Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente     |red

Art. 144 Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.


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