Concordato preventivo - Spossessamene attenuato – Cass. n. 3850/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Spossessamene attenuato - Conseguenze - Pignoramento presso terzi - Pagamento del "debitor debitoris" - Ammissibilità - Condizioni.
Nel concordato preventivo, ove non trova applicazione il cd. "spossessamelo"previsto in ambito fallimentare dagli artt. 42 e 43 l.fall., con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo art. 44, ma opera un diverso congegno in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, è legittimo — salvo non ricorra l'ipotesi di frode di cui all'art. 173 l.fall. — il pagamento effettuato dal "debitor debitoris" in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 533 c.p.c. sia anch'essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3850 del 15/02/2021 (Rv. 660568 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_142, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_106, Cod_Proc_Civ_art_533 …...
Atti successivi alla dichiarazione di fallimento – Cass. n. 377/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - atti successivi alla dichiarazione - Fallimento - Azione ex art. 441. fall. - Effetti - Declaratoria di inefficacia dell'atto di trasferimento della casa familiare al coniuge - Diritto personale di godimento sui generis- Sussistenza.
In tema di fallimento, una volta ritenuto improduttivo di effetti nei confronti della procedura ex art. 44 l. fall. l'atto traslativo dell'immobile già oggetto di assegnazione come casa familiare in favore del coniuge o del convivente affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti), la declaratoria di inefficacia non travolge il diritto personale di godimento "sui generis" sorto in capo all'assegnatario,che, in quanto contenuto in un provvedimento di data certa, è suscettibile d'essere opposto, ancorché non trascritto, anche al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione medesima, ovvero, qualora il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 377 del 13/01/2021
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_144, Cod_Civ_art_0155_1, Cod_Civ_art_0337_1 Cod_Civ_art_0155_4 …...
Nuova domanda - Proposizione da parte dell'attore dopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. – Cass. n. 18546/2020Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Proposizione da parte dell'attore dopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. - Condizioni - Teleologica "complanarità" - Requisiti - Fattispecie.
Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell’attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che, in un giudizio promosso per la declaratoria di inefficacia di alcuni pagamenti ex art. 44 l.fall., aveva ritenuto ammissibile l'ulteriore domanda di adempimento formulata dall'attore, in via gradata, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18546 del 07/09/2020 (Rv. 658999 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, (Legge Falliment. art. 44 = Dlgs_14_2019_art_144), Cod_Civ_art_1218
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CASSAZIONE
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - atti successivi alla dichiarazione – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7477 del 20/03/2020 (Rv. 657470 - 02)Azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. - Legittimazione passiva del beneficiario del pagamento e non del soggetto incaricato della sua esecuzione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi dell'art. 44 l.fall., e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della "par condicio creditorum" vanno proposte nei confronti dell'"accipiens", che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato, decidendo nel merito, la decisione di appello che aveva erroneamente ritenuto legittimato passivo di una domanda ex art. 44 l.fall. un istituto di credito che si era limitato a trasferire del denaro al creditore di una società dichiarata fallita su ordine, impartito con bonifico bancario, del liquidatore di quest'ultima, il quale aveva dichiarato di agire in nome e per conto della società stessa).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7477 del 20/03/2020 (Rv. 657470 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_144, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_100 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - comunicazione e pubblicazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7477 del 20/03/2020 (Rv. 657470 - 01)Disciplina posteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Efficacia della sentenza - Ora "zero" del giorno della sua pubblicazione o iscrizione - Fondamento.
In materia fallimentare, nella disciplina successiva al d.lgs. n. 5 del 2006, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono sin dall'ora "zero" del giorno della sua pubblicazione o iscrizione nel registro delle imprese con riguardo, rispettivamente, da una parte, al debitore fallito ed al creditore istante, e, dall'altra, ai terzi, poiché la legge ricollega detti effetti alla sola data di esecuzione di tali adempimenti, senza ulteriori riferimenti cronologici.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7477 del 20/03/2020 (Rv. 657470 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_049, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_142, Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_145, Dlgs_14_2019_art_150, Cod_Proc_Civ_art_133 …...
Contratti bancari - apertura di credito bancario (nozione, caratteri, distinzioni) - garanzia – Cass. n. 13458/2019Fallimento del titolare di conto corrente bancario con scoperto garantito da fideiussione - Accreditamento di somme sul conto, da parte del fideiussore, con riduzione dello scoperto - Insussistenza di debiti del fideiussore verso il fallito - Presunzione di adempimento del debito fideiussorio da parte del fideiussore - Inefficacia dell'accreditamento ex art. 44 l.fall. o revocabilità ex art. 67 l.fall. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie.
Il principio di autonomia contrattuale consente al fideiussore di uno scoperto di conto corrente bancario di poter estinguere il proprio debito fideiussorio, oltre che in modo diretto (ossia mediante versamento alla banca personalmente), altresì in modo indiretto (cioè mediante accreditamento della somma sul conto del garantito, perché la banca se ne giovi), di modo che, quando un terzo versi sul conto corrente del debitore, e dopo il fallimento di costui, una somma a riduzione dello scoperto del conto stesso per il quale egli aveva prestato fideiussione, e non risulti la sussistenza di debiti verso il fallito da parte del terzo, deve ritenersi che questi abbia adempiuto il proprio debito fideiussorio, restando pertanto il relativo accreditamento sottratto alla dichiarazione di inefficacia di cui all'art. 44 l.fall. ovvero all'azione revocatoria di cui all'art. 67 l.fall. (Principio affermato con riferimento al versamento diretto sul conto corrente del fallito effettuato, ex art. 1180 c.c., dal genitore del fideiussore del rapporto bancario, ad estinzione del debito fideiussorio del figlio verso la banca, soggetto diverso dal fallito).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13458 del 17/05/2019 (Rv. 653899 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_056, Cod_Civ_art_1823, Cod_Civ_art_1944, Cod_Civ_art_1180
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - atti successivi alla dichiarazione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8972 del 29/03/2019 (Rv. 653237 - 01)Art. 44 l.fall. - Girata prefallimentare di una cambiale, emessa dal terzo in favore del creditore poi fallito quando era ancora "in bonis" ed onorata dall'emittente con pagamento al giratario dopo la dichiarazione di fallimento - Inefficacia del pagamento - Sussiste - Fondamento.
Nel caso di girata prefallimentare di una cambiale emessa dal terzo a favore del creditore poi fallito quando questi era "in bonis", è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., il pagamento al giratario avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento, atteso che il momento rilevante è quello del pagamento e non della girata in quanto questa non implica l'estinzione dell'obbligazione causale che si verifica solo quando la cambiale sia scaduta ed effettivamente onorata.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8972 del 29/03/2019 (Rv. 653237 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_144 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - atti successivi alla dichiarazione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6375 del 05/03/2019 (Rv. 652817 - 01)Conto corrente postale - Addebiti successivi alla dichiarazione di fallimento - Inefficacia - Presupposti - Notificazione della sentenza alla Poste Italiane s.p.a. - Necessità - Esclusione.
Le norme della legge fallimentare sono applicabili anche ai conti correnti postali, in virtù della espressa previsione di cui all'art. 24 d.P.R. n. 156 del 1973, non derogata dal successivo art. 82, con la conseguenza che devono ritenersi inefficaci ex art. 44, l.fall., gli addebiti effettuati su detto conto dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, senza che sia necessaria la sua notificazione a Poste Italiane s.p.a., posto che la disciplina prevista dall'art. 17 l.fall. fonda la sussistenza di una presunzione generale di conoscenza della pronuncia che dichiara aperta la procedura concorsuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6375 del 05/03/2019 (Rv. 652817 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_144 …...
144 Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 44 (Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -Art. 144 Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 44 (Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 144 Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale
1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.
----- precedente normativa di riferimento
Art. 44 (Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 24137/2018 Estratti conto bancari - “Data valuta” - Tempo effettivo dell’operazione - Data certa - Esclusione - Ragioni.
In tema di revocatoria fallimentare, le "date valuta" risultanti dagli estratti conto bancari non sono idonee a provare il tempo in cui le relative operazioni sono state realmente effettuate sul conto, né a conferire data certa alle stesse, essendo nella prassi bancaria utilizzate dette date in maniera convenzionale per postergare il tempo di effettuazione dei versamenti ed antergare invece quello dei prelievi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24137 del 03/10/2018 (Rv. 650609 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2704, Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
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24137
2018
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15495 del 13/06/2018 (Rv. 649446 - 01)Dichiarazione di fallimento - Sorte dei pagamenti effettuati in esecuzione del concordato ma violativi del principio della “par condicio creditorum” - Ripetibilità dei pagamenti - Limiti - Fattispecie.
I pagamenti effettuati in seno al concordato preventivo sono ripetibili nella successiva procedura fallimentare se abbiano violato il principio della "par condicio creditorum", allorché emergano crediti di grado uguale o poziore nella procedura fallimentare, secondo una valutazione da parametrare ai canoni del soddisfacimento concordatario avuto riguardo, in primo luogo, alle regole fissate dal decreto di omologazione e, per gli aspetti ivi eventualmente non disciplinati, alle regole legali, prime fra tutte quelle riguardanti il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, senza verificare la violazione del principio della "par condicio creditorum", aveva ritenuto ripetibile il pagamento effettuato durante la vigenza di un concordato preventivo sorto anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 80 del 2005).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15495 del 13/06/2018 (Rv. 649446 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_119, Dlgs_14_2019_art_117, Dlgs_14_2019_art_252, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_225 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12854 del 23/05/2018 (Rv. 648887 - 01)Accertamento tributario – Impugnazione - Legittimazione straordinaria all’impugnazione del fallito – Conseguimento di esito favorevole – Utilizzabilità del risultato da parte del curatore – Modalità.
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento In genere.
Il contribuente fallito è legittimato ad impugnare l'accertamento tributario, nell'inerzia degli organi fallimentari, e, nel caso di esito favorevole dell'azione promossa, il curatore può eccepire il relativo giudicato, limitando in tal modo la pretesa del concessionario, insinuatosi al passivo per il recupero dell'intero credito tributario contestato, che dovrà essere ammesso al passivo nei limiti della minor somma acclarata in via definitiva in sede contenziosa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12854 del 23/05/2018 (Rv. 648887 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_142, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_200, Cod_Proc_Civ_art_300 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11966 del 16/05/2018 (Rv. 648458 - 01)Interruzione della prescrizione - Atto di costituzione in mora - Destinatari - Impresa in amministrazione straordinaria - Commissario straordinario - Inefficacia - Ragioni.
Nel caso di impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l'atto di costituzione in mora proveniente dal creditore è parimenti inefficace, sia se compiuto direttamente nei confronti dell'impresa già ammessa alla procedura, perché essa non può più eseguire pagamenti, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999 – che richiama l'art. 44 l.fall. –, sia se indirizzato al suo commissario straordinario, il quale non ha la libera disponibilità dei diritti e degli obblighi dell'impresa in procedura, essendo idonea a determinare l'interruzione della prescrizione del credito soltanto la presentazione della domanda di insinuazione nello stato passivo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11966 del 16/05/2018 (Rv. 648458 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945, Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_202 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - atti successivi alla dichiarazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2821 del 06/02/2018 (Rv. 646868 - 01)Assegno bancario - Ricezione da parte del fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento - Azioni spettanti al curatore - Inefficacia del pagamento ex art. 44, comma 2, l.fall. - Configurabilità - Terzo giratario del titolo - Inefficacia dell’atto solutorio ex art. 44, comma 1, l.fall. - Cumulo delle domande - Ammissibilità.
In caso di emissione di un assegno bancario ricevuto da soggetto già dichiarato fallito, il curatore fallimentare può promuovere contemporaneamente, trattandosi di obbligazioni differenti, sia l’azione di inefficacia di tale atto, ex art. 44, comma 2, l.fall., nei confronti dell’emittente che non resta liberato a seguito del pagamento inefficace, sia l’azione di inefficacia, ex art. 44, comma 1, l.fall., nei confronti del terzo divenuto giratario del medesimo titolo, quale atto solutorio posto in essere dal fallito e, quindi, inefficace rispetto ai creditori.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2821 del 06/02/2018 (Rv. 646868 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166 …...