Concordato preventivo - Spossessamene attenuato – Cass. n. 3850/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Spossessamene attenuato - Conseguenze - Pignoramento presso terzi - Pagamento del "debitor debitoris" - Ammissibilità - Condizioni.
Nel concordato preventivo, ove non trova applicazione il cd. "spossessamelo"previsto in ambito fallimentare dagli artt. 42 e 43 l.fall., con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo art. 44, ma opera un diverso congegno in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, è legittimo — salvo non ricorra l'ipotesi di frode di cui all'art. 173 l.fall. — il pagamento effettuato dal "debitor debitoris" in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 533 c.p.c. sia anch'essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3850 del 15/02/2021 (Rv. 660568 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_142, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_106, Cod_Proc_Civ_art_533 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - comunicazione e pubblicazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7477 del 20/03/2020 (Rv. 657470 - 01)Disciplina posteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Efficacia della sentenza - Ora "zero" del giorno della sua pubblicazione o iscrizione - Fondamento.
In materia fallimentare, nella disciplina successiva al d.lgs. n. 5 del 2006, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono sin dall'ora "zero" del giorno della sua pubblicazione o iscrizione nel registro delle imprese con riguardo, rispettivamente, da una parte, al debitore fallito ed al creditore istante, e, dall'altra, ai terzi, poiché la legge ricollega detti effetti alla sola data di esecuzione di tali adempimenti, senza ulteriori riferimenti cronologici.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7477 del 20/03/2020 (Rv. 657470 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_049, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_142, Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_145, Dlgs_14_2019_art_150, Cod_Proc_Civ_art_133 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - attribuzioni - ausiliari - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22385 del 06/09/2019 (Rv. 655289 - 02)Contratti bancari - Nullità del contratto per vizio di forma - Potere di eccezione del curatore - Sussistenza - Fondamento.
Il curatore fallimentare è legittimato a far valere la nullità del contratto bancario non redatto per iscritto, in violazione dell'art. 117, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, perché il curatore ha la gestione del patrimonio fallimentare e la sua posizione di terzietà rispetto al fallito è prevista per assicurare una maggiore protezione della massa dei creditori, come confermato dall'art. 119, comma 4, del d.lgs. citato, che riconosce al curatore, in quanto soggetto che subentra nell'amministrazione dei beni del fallito, il diritto ad ottenere la documentazione inerente i rapporti bancari intrattenuti dal fallito con l'istituto di credito.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22385 del 06/09/2019 (Rv. 655289 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_128, Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_142 …...
Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento – notifica - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6626 del 07/03/2019 (Rv. 653313 - 01)Società a ristretta base sociale - Fallimento - Notifica ai soci - Necessità - Fondamento.
In tema di società di capitali a ristretta base societaria, l'avviso di accertamento, se inerente a crediti i cui presupposti siano sorti prima della dichiarazione di fallimento (o nel periodo di imposta nel quale tale dichiarazione è intervenuta), deve essere notificato non solo al curatore ma anche ai singoli soci, i quali, in quanto percettori di reddito da capitale sono soggetti passivi del rapporto tributario ed hanno quindi la possibilità, anche dopo il fallimento della società, di impugnare l'atto impositivo emesso nei propri confronti.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6626 del 07/03/2019 (Rv. 653313 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2263, Dlgs_14_2019_art_142, Dlgs_14_2019_art_143, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160 …...
142 Beni del debitore - Dlgs 14/2019 -Art. 42 (Beni del fallito) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 142 Beni del debitore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 42 (Beni del fallito) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 142 Beni del debitore
1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.
----- precedente normativa di riferimento
Art. 42 (Beni del fallito) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.
Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.
______________________________________________________________________________________________________________________Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello …...
Comodato - estinzione - richiesta del comodante - sopravvenuto bisogno della cosa comodata - Cass. n. 27938/2018Comodato per uso abitativo a tempo determinato - Fallimento del comodante - Diritto del curatore alla restituzione immediata del bene - Sussiste - Fondamento.
In tema di comodato di immobile per uso abitativo a tempo determinato, il fallimento del comodante dopo la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., genera l'obbligo del comodatario di restituire il bene immediatamente al curatore, avuto riguardo alla sua necessità di procedere alla liquidazione del cespite libero da persone e cose, per il migliore soddisfacimento dei creditori concorsuali (principio enunciato dalla S.C. nell'interesse della legge).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27938 del 31/10/2018 (Rv. 651330 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1809, Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_142, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172
corte
cassazione
27938
2018 …...
Procedimento civile - interruzione del processo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25603 del 12/10/2018 (Rv. 650770 - 01)Chiusura del fallimento - Effetti processuali - Procedimenti pendenti - Subentro del fallito tornato "in bonis" - Configurabilità - Sussistenza - Giudizio di cassazione - Applicabilità del principio - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento civile, la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio, fa venir meno la legittimazione processuale del curatore, determinando il subentrare dello stesso fallito tornato "in bonis" al curatore nei procedimenti pendenti all'atto della chiusura; tale principio, peraltro, non vale per il giudizio di cassazione, che è caratterizzato dall'impulso d'ufficio ed al quale non sono perciò applicabili le norme di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c., sicché non è consentito il deposito ai sensi dell'art. 372 c.p.c. di documenti attestanti la chiusura del fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25603 del 12/10/2018 (Rv. 650770 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_142, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_372 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16443 del 21/06/2018 (Rv. 649397 - 01)Giudice del lavoro - Giudice fallimentare - Ambito della cognizione – Indennità risarcitoria ex art. 18 st. lav. - Riparto - Criteri.
In tema di indennità risarcitoria ex art. 18 st.lav., come novellato dall'art. 1, comma 42, della l. 92 del 2012, qualora risulti l'interesse del lavoratore all'accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via non meramente strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura di amministrazione straordinaria bensì alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento dell'entità dell'indennità risarcitoria.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16443 del 21/06/2018 (Rv. 649397 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_142, Dlgs_14_2019_art_200 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12854 del 23/05/2018 (Rv. 648887 - 01)Accertamento tributario – Impugnazione - Legittimazione straordinaria all’impugnazione del fallito – Conseguimento di esito favorevole – Utilizzabilità del risultato da parte del curatore – Modalità.
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento In genere.
Il contribuente fallito è legittimato ad impugnare l'accertamento tributario, nell'inerzia degli organi fallimentari, e, nel caso di esito favorevole dell'azione promossa, il curatore può eccepire il relativo giudicato, limitando in tal modo la pretesa del concessionario, insinuatosi al passivo per il recupero dell'intero credito tributario contestato, che dovrà essere ammesso al passivo nei limiti della minor somma acclarata in via definitiva in sede contenziosa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12854 del 23/05/2018 (Rv. 648887 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_142, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_200, Cod_Proc_Civ_art_300 …...