117 Effetti del concordato per i creditori
Art. 117 Effetti del concordato per i creditori - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019
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Art. 117 Effetti del concordato per i creditori
1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
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Documenti collegati:
Concordato preventivo - approvazione – Cass. n. 28895/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - omologazione - Concordato preventivo - Transazione fiscale ex art. 182 ter l.fall. - Voto negativo dell'Amministrazione - Potere di disapplicazione da parte del giudice - Esclusione - Ragioni.
In tema di concordato preventivo con transazione fiscale, ai sensi dell'art. 182 ter l.fall., la posizione contraria assunta dall'amministrazione in sede di voto non assume valore provvedimentale ma costituisce una semplice manifestazione di volontà, qual è quella che esprime comunemente con il voto il creditore, circostanza che non consente al giudice di disapplicarla in base ad un sindacato sostanziale di convenienza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28895 del 17/12/2020
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_111, Dlgs_14_2019_art_117
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2020 …...
Apertura di concordato preventivo - Cass. n. 24880/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti - per i creditori - Apertura di concordato preventivo - Rilevanza rispetto all'accertamento tributario mediante iscrizione a ruolo, all'emissione di cartella e alla irrogazione di sanzioni e accessori maturati fino all'apertura della procedura concorsuale - Esclusione - Rilevanza come causa di forza maggiore - Insussistenza.
L'apertura di un concordato preventivo non è ostativa all'accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né alla irrogazione delle sanzioni e degli accessori, ove i presupposti impositivi e le violazioni da cui discendono le sanzioni siano stati posti in essere anteriormente alla procedura concorsuale che nemmeno può essere invocata quale ipotesi di forza maggiore estintiva dell'obbligazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 24880 del 06/11/2020 (Rv. 659555 - 01)
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 160 = Dlgs_14_2019_art_085), (Legge Falliment. art. 168 = Dlgs_14_2019_art_046), (Legge Falliment. art. 184 = Dlgs_14_2019_art_117)
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22382 del 06/09/2019 (Rv. 655027 - 02)
Proposta di concordato - Clausola di esdebitazione dei fideiussori - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Nel concordato preventivo la proposta del debitore non può contenere una clausola che preveda l'estensione dell'effetto esdebitatorio del concordato anche ai fideiussori in caso di omologa del concordato, poiché l'art. 184, comma 1, l.fall., in deroga alla regola generale posta dall'art. 1301 c.c., assicura in ogni caso ai creditori la conservazione dell'azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22382 del 06/09/2019 (Rv. 655027 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1239, Cod_Civ_art_1301, Cod_Civ_art_1306, Cod_Civ_art_1941, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_117 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti - per i creditori - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 9440 del 04/04/2019 (Rv. 653362 - 01)
Accertamento da parte dell'Amministrazione di crediti tributari pregressi all'apertura ed irrogazione di sanzioni - Ammissibilità - Fondamento.
L'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori, maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo ad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, senza che assuma rilevanza l'assoggettamento dell'impresa ad una procedura concorsuale.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 9440 del 04/04/2019 (Rv. 653362 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_117 …...
117 Effetti del concordato per i creditori
Art. 117 Effetti del concordato per i creditori - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019
Art. 117 Effetti del concordato per i creditori
1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti - esecuzione del concordato - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 641 del 14/01/2019 (Rv. 652399 - 01)
Decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di approvazione del piano di riparto predisposto dal liquidatore giudiziale - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni.
In materia di concordato preventivo, il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo, avverso il provvedimento del giudice delegato di approvazione del piano, predisposto dal liquidatore e avente ad oggetto le modalità di distribuzione delle somme disponibili in esito alla liquidazione dell'attivo, non è ricorribile per cassazione, avendo esso carattere ordinatorio ed efficacia endoconcorsuale ed essendo sprovvisto del requisito della decisorietà.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 641 del 14/01/2019 (Rv. 652399 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_108, Dlgs_14_2019_art_114, Dlgs_14_2019_art_117, Dlgs_14_2019_art_185 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26002 del 17/10/2018 (Rv. 651321 - 01)
Procedura di concordato preventivo – Omologazione – Successiva dichiarazione di fallimento – In assenza di risoluzione o revoca del concordato – Effetti esdebitatori e definitivi ex art. 184 l.fall. in capo ai creditori – Esclusione - Fondamento.
Qualora il fallimento sia stato dichiarato quando è ancora possibile instare per la risoluzione ex art. 186 l.fall. della procedura concordataria, i creditori non sono tenuti a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi del concordato omologato, a norma dell'art. 184 l.fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26002 del 17/10/2018 (Rv. 651321 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_117, Dlgs_14_2019_art_119 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15495 del 13/06/2018 (Rv. 649446 - 01)
Dichiarazione di fallimento - Sorte dei pagamenti effettuati in esecuzione del concordato ma violativi del principio della “par condicio creditorum” - Ripetibilità dei pagamenti - Limiti - Fattispecie.
I pagamenti effettuati in seno al concordato preventivo sono ripetibili nella successiva procedura fallimentare se abbiano violato il principio della "par condicio creditorum", allorché emergano crediti di grado uguale o poziore nella procedura fallimentare, secondo una valutazione da parametrare ai canoni del soddisfacimento concordatario avuto riguardo, in primo luogo, alle regole fissate dal decreto di omologazione e, per gli aspetti ivi eventualmente non disciplinati, alle regole legali, prime fra tutte quelle riguardanti il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, senza verificare la violazione del principio della "par condicio creditorum", aveva ritenuto ripetibile il pagamento effettuato durante la vigenza di un concordato preventivo sorto anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 80 del 2005).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15495 del 13/06/2018 (Rv. 649446 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_119, Dlgs_14_2019_art_117, Dlgs_14_2019_art_252, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_225 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - effetti – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24214 del 18/11/2011 (Rv. 619470 - 01)
Esdebitazione - Condizioni ostative - Mancato soddisfacimento, almeno in parte, dei creditori concorsuali - Portata - Mancate ripartizioni utili in favore di alcuni creditori - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di esdebitazione (istituto introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'art. 142, comma secondo, legge fall., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il "favor" per l'istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto; una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe invero una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio, pur derogando all'art. 2740 cod. civ., è già previsto nell'ordinamento concorsuale, all'esito del concordato preventivo (art. 184 legge fall.) e fallimentare (art. 135 legge fall.) e, nel fallimento, opera verso le società con la cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal curatore (art. 118, secondo comma, legge fall.).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24214 del 18/11/2011 (Rv. 619470 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_234, Dlgs_14_2019_art_233, Dlgs_14_2019_art_248, Dlgs_14_2019_art_278, Dlgs_14_2019_art_117, Cod_Civ_art_2740 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2706 del 04/02/2009 (Rv. 606617 - 01)
Crediti di rimborso dei soci per finanziamento a favore della società - Postergazione rispetto agli altri creditori - Condizioni - Presupposti di cui all'art. 2467 cod. civ. - Conseguenze in materia di suddivisione dei creditori in classi - Collocazione dei soci finanziatori in autonoma classe di creditori chirografari - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Derogabilità del principio - Condizioni.
In tema di suddivisione dei creditori in classi nell'ambito della domanda di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, i crediti di rimborso dei soci per finanziamenti a favore della società - in quanto postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, se i finanziamenti sono stati effettuati verso una società in eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o in una situazione che avrebbe giustificato un conferimento di capitale, e da restituire, se percepiti nell'anno anteriore all'eventuale fallimento, ai sensi dell'art. 2467, primo comma, cod. civ. - non possono essere inseriti in un piano di cui facciano parte anche altri creditori chirografari, violando tale collocazione la necessaria omogeneità degli interessi economici alla cui stregua, ex art. 160, primo comma, lett. c), legge fall., vanno formate le classi. Tuttavia, trattandosi pur sempre di creditori, da soddisfare dopo l'estinzione degli altri crediti, è ammessa la deroga al principio della postergazione, se risulta il consenso della maggioranza di ciascuna classe e non già il solo consenso della maggioranza assoluta del totale dei crediti chirografari.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2706 del 04/02/2009 (Rv. 606617 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2467, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_117 …...
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