Concordato preventivo - ammissione – Cass. n. 11216/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione – condizioni - Verifica della fattibilità - Limiti - Elementi originari o sopravvenuti - Rilevanza.
In tema di concordato preventivo, per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano, con il limite, rispetto alla fattibilità economica (intesa come realizzabilità di esso nei fatti), della verifica della sussistenza, o meno, di un manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, desumibile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, dovendo considerarsi gli elementi, significativi e rilevanti, originari o sopravvenuti, che influiscano sull'individuazione dell'entità del passivo e dell'attivo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11216 del 28/04/2021 (Rv. 661186 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_106 …...
Dichiarazione a seguito di revoca dell'ammissione al concordato – Cass. n. 11216/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Fallimento - Dichiarazione a seguito di revoca dell'ammissione al concordato - Reclamo - Effetto devolutivo pieno - Conseguenze - Riesame di tutte le questioni concernenti la revoca - Possibilità - Condizioni.
L'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione negativa sulla domanda di ammissione al concordato, perché parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale della stessa crisi, sicché, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando innanzitutto la decisione del tribunale di revoca dell'ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 e 173 l.fall., è tenuto a riesaminare - anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dall'art. 18, comma 10, l.fall., nonché del fascicolo della procedura, che è acquisito d'ufficio - tutte le questioni concernenti la predetta revoca, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice di primo grado, né da quest'ultimo rilevati d'ufficio, ed invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11216 del 28/04/2021 (Rv. 661186 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_051, Dlgs_14_2019_art_053, Dlgs_14_2019_art_106 …...
Pendenza di un procedimento di concordato preventivo – Cass. n. 8982/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Contemporanea pendenza di un procedimento di concordato preventivo e di un procedimento prefallimentare - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Condizioni - Ricorrenza degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall. - Esito negativo del concordato - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Esito fase di impugnazione - Necessità - Esclusione.
In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8982 del 31/03/2021 (Rv. 660974 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_051, Dlgs_14_2019_art_053, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_106, Dlgs_14_2019_art_111 …...
Concordato preventivo - Spossessamene attenuato – Cass. n. 3850/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Spossessamene attenuato - Conseguenze - Pignoramento presso terzi - Pagamento del "debitor debitoris" - Ammissibilità - Condizioni.
Nel concordato preventivo, ove non trova applicazione il cd. "spossessamelo"previsto in ambito fallimentare dagli artt. 42 e 43 l.fall., con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo art. 44, ma opera un diverso congegno in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, è legittimo — salvo non ricorra l'ipotesi di frode di cui all'art. 173 l.fall. — il pagamento effettuato dal "debitor debitoris" in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 533 c.p.c. sia anch'essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3850 del 15/02/2021 (Rv. 660568 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_142, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_106, Cod_Proc_Civ_art_533 …...
Apertura del procedimento di revoca dell'ammissione – Cass. n. 27936/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Ammissione alla procedura - Apertura del procedimento di revoca dell'ammissione - Rinuncia dell'istante - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
Nel concordato preventivo in caso di rinuncia alla domanda dopo l'apertura del procedimento di revoca di cui all'art. 173 l.fall., il P.M. ha sempre il potere di formulare, prima che il tribunale dichiari l'improcedibilità, la richiesta di fallimento, in quanto la detta rinunzia, senza determinare la cessazione automatica del procedimento concordatario, non elimina il potere di iniziativa del P.M. fondato sulla ravvisata esistenza di atti di frode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto che per effetto della rinuncia alla domanda di concordato e della conseguente cessazione della procedura concordataria, fosse venuta meno la legittimazione del P.M. all'istanza di fallimento).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27936 del 07/12/2020
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_038, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_106, Cod_Proc_Civ_art_069, Cod_Proc_Civ_art_070
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Ricorso per la risoluzione del concordato - Provvedimento di risoluzione e revoca dell'ammissione – Cass. n. 19005/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - annullamento e risoluzione -Concordato preventivo - Omologazione - Ricorso per la risoluzione del concordato - Provvedimento di risoluzione e revoca dell'ammissione - Illegittimità - Conseguenze.
In tema di concordato preventivo, qualora sia accertata la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di risoluzione del concordato già omologato e la stessa venga pronunciata, non è possibile procedere pure alla revoca dell'ammissione della società alla procedura concordataria, sicchè è nullo il provvedimento del tribunale che abbia disposto tale revoca.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19005 del 14/09/2020 (Rv. 659000 - 01)
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 173= Dlgs_14_2019_art_106), (Legge Falliment. art. 186= Dlgs_14_2019_art_119)
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Credito del professionista per la predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. – Prededuzione - Cass. n. 13596/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Concordato preventivo - Successiva dichiarazione di fallimento - Credito del professionista per la predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. - Verifica "ex post" della concreta utilizzabilità per la massa - Esclusione - Atti di frode - Inadempimento dell'onere di deposito delle somme ex art. 163, comma 2, n. 4, l.fall. - Equiparazione - Esclusione - Ragioni.
In sede fallimentare, i crediti vantati dal professionista incaricato dal debitore di predisporre gli atti necessari ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo, rientrano tra quelli sorti "in funzione" della procedura e, come tali, devono essere soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., senza che debba essere accertato, con valutazione "ex post", se la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti; la funzionalità "ex ante" delle prestazioni rese dal professionista al debitore che presenti una domanda di concordato preventivo, inoltre, non può restare inficiata da successivi inadempimenti del debitore che conducano - come in caso di mancato deposito delle somme "pro expensis" ex art. 163, comma 2, n. 4, l.fall. - alla revoca dell'ammissione al concordato preventivo, a meno che la condotta del debitore integri atti di frode, e ad essi abbia partecipato (o almeno di essi sia stato pienamente consapevole) il professionista.
Corte di Cassazione, Se-z. 1 - Sentenza n. 13596 del 02/07/2020 (Rv. 658383 - 01)
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 161 com. 3 = Dlgs_14_2019_art_044), (Legge Falliment. art. 163 com. 2 lett. 4 = Dlgs_14_2019_art_090), (Legge Falliment. art. 173 =Dlgs_14_2019_art_106) , (Legge Falliment. art. 111 com. 2= Dlgs_14_2019_art_006)
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25458 del 10/10/2019 (Rv. 655347 - 01)Revoca dell'ammissione - Atti di frode - Requisiti - Fatti taciuti o non adeguatamente e compiutamente esposti - Valenza anche solo potenzialmente decettiva - Fattispecie.
In tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 l.fall., i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'omessa indicazione nella proposta concordataria del contenzioso pendente nei confronti della società proponente, per un valore economico significativo, può costituire atto di frode).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25458 del 10/10/2019 (Rv. 655347 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_090, Dlgs_14_2019_art_106, Dlgs_14_2019_art_112, Dlgs_14_2019_art_048 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15094 del 31/05/2019 (Rv. 654270 - 01)Domanda di concordato preventivo e istanza di fallimento - Rapporto di continenza - Omessa riunione dei procedimenti - Conseguenze - Dichiarazione di fallimento - Nullità - Esclusione - Condizioni.
Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza di fallimento ricorre un rapporto di continenza, che impone la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 c.p.c.; tuttavia l'omessa riunione non determina alcuna nullità, né impedisce la dichiarazione di fallimento, quando il tribunale abbia già disposto la revoca dell'ammissione alla procedura concordataria, purchè il debitore abbia avuto formale conoscenza dell'iniziativa per la sua dichiarazione di fallimento.
- Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15094 del 31/05/2019 (Rv. 654270 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040 , Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_106 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13261 del 16/05/2019 (Rv. 653772 - 01)Locazione infranovennale - Difetto di autorizzazione del tribunale - Revoca dell'ammissione al concordato preventivo - Atto di straordinaria amministrazione - Accertamento - Criteri.
La locazione infranovennale di un immobile senza l'autorizzazione del tribunale, nel corso della procedura di concordato preventivo, non costituisce di per sé atto di straordinaria amministrazione, tale da giustificare senz'altro la revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 l.fall., in quanto nen'attività di impresa, che presuppone necessariamente il compimento di atti dispositivi e non meramente conservativi, la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione non si fonda sulla natura conservativa o meno dell'atto, ma sulla sua relazione con la gestione normale del tipo di impresa e con le relative dimensioni.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13261 del 16/05/2019 (Rv. 653772 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_094, Dlgs_14_2019_art_106 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5653 del 26/02/2019 (Rv. 652813 - 01)Domanda di concordato - Regolarità e attendibilità delle scritture contabili - Controllo del tribunale - Esclusione - Attestazione del professionista - Verifica completezza dati aziendali e criteri di giudizio - Ammissibilità.
In tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda il tribunale non può controllare direttamente la regolarità ed attendibilità delle scritture contabili del proponente, ma soltanto svolgere un sindacato sulla corretta predisposizione dell'attestazione del professionista designato ai sensi dell'art. 161, comma 2, l.fall., in termini di completezza dei dati aziendali e di comprensibilità dei criteri di giudizio adottati, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5653 del 26/02/2019 (Rv. 652813 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_106, Dlgs_14_2019_art_048 …...
163 Atti a titolo gratuito - Dlgs 14/2019 -Art. 64 (Atti a titolo gratuito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 163 Atti a titolo gratuito - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 64 (Atti a titolo gratuito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 163 Atti a titolo gratuito
1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 133.
----- precedente normativa di riferimento
Art. 64 (Atti a titolo gratuito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36.
--------------Aggiornamento
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), primo e secondo capoverso, e quelle di cui all'articolo 6 si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che " …...
106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -Art. 106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura
1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 49, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall’articolo 47, comma 1, lettera d), o il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.
3. All'esito del procedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all’articolo 47, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.
----- precedente normativa di riferimento
Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo …...
098 Prededuzione nel concordato preventivo - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 98 Prededuzione nel concordato preventivo - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 98 Prededuzione nel concordato preventivo
1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.
----- precedente normativa di riferimento
Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.
Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purchè la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo
COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i …...
163 Atti a titolo gratuito - Dlgs 14/2019 -Art. 64 (Atti a titolo gratuito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 163 Atti a titolo gratuito - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 64 (Atti a titolo gratuito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 163 Atti a titolo gratuito
1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 133.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 64 (Atti a titolo gratuito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36.
--------------Aggiornamento
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), primo e secondo capoverso, e quelle di cui all'articolo 6 si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla …...
098 Prededuzione nel concordato preventivo - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 98 Prededuzione nel concordato preventivo - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 98 Prededuzione nel concordato preventivo
1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.
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Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.
Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purchè la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo
COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 211 del 08/01/2019 (Rv. 652068 - 01)Dichiarazione di inammissibilità del reclamo avverso il decreto di revoca del concordato preventivo ex art. 73, c. 3 l. fall. senza contestuale dichiarazione di fallimento - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In materia di concordato preventivo, il decreto con il quale la Corte d'Appello dichiara inammissibile il reclamo avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al concordato stesso, adottato ai sensi dell'art. 173 l.fall., senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.; detto decreto è, infatti, sprovvisto di carattere decisorio, in quanto, non decidendo nel contraddittorio delle parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 211 del 08/01/2019 (Rv. 652068 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_106 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26646 del 22/10/2018 (Rv. 651306 - 01)Domanda di omologa del concordato - Giudizi promossi dall’imprenditore nel corso della procedura - Mancata autorizzazione del giudice delegato - Atti di straordinaria amministrazione - Condizioni - Fattispecie.
Le azioni giudiziali promosse dall'imprenditore senza l'autorizzazione del giudice delegato, nel corso della procedura di concordato preventivo, non costituiscono di per sé atti di straordinaria amministrazione, tali da giustificare senz'altro la revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 l.fall., dovendo il tribunale valutare caso per caso la specifica finalità che l'atto posto in essere risulta perseguire rispetto all'obbiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto della corte d'appello che aveva confermato il rigetto della domanda di omologa del concordato preventivo, poiché la proponente aveva avviato, senza autorizzazione e in pendenza della procedura, talune cause, promosse per ottenere la restituzione di somme indebitamente trattenute da alcuni istituti di credito).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26646 del 22/10/2018 (Rv. 651306 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_094, Dlgs_14_2019_art_106, Dlgs_14_2019_art_112 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16856 del 26/06/2018 (Rv. 649538 - 01)Atti di frode - Nozione - Fatti non adeguatamente e compiutamente esposti - Occultamento di situazioni di fatto suscettibili di influire sul giudizio dei creditori - Inclusione - Fattispecie.
In tema di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, si configurano come atti di frode le condotte del debitore idonee ad occultare situazioni di fatto suscettibili di influire sul giudizio dei creditori, ossia tali che qualora conosciute avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e che siano state "accertate" dal commissario giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo in precedenza ignorate dagli organi della procedura o dai creditori. Rientrano, peraltro, tra i fatti "accertati" dal commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 173 l. fall., non solo quelli "scoperti" perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, i quali, ancorché annotati nelle scritture contabili, rivelino una valenza decettiva per i creditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte territoriale, che aveva qualificato come atto di frode il silenzio serbato nella proposta concordataria e nel piano annesso – ancorché essa fosse annotata nelle scritture contabili – su un’operazione di scissione patrimoniale, effettuata dalla debitrice già insolvente e consistita nel conferimento di immobili a una società controllata e nella successiva cessione di quote ad un terzo).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16856 del 26/06/2018 (Rv. 649538 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_090, Dlgs_14_2019_art_106 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15695 del 14/06/2018 (Rv. 649137 - 01)Revoca dell’ammissione - Atti di frode - Fatti non adeguatamente e compiutamente esposti - Inclusione - Voto espresso dai creditori - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode, rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla predetta procedura ai sensi dell'art. 173 l.fall., anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta concordataria o nei suoi allegati, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza. (Nella specie, la S.C. ha affermato che, l'avere la società proponente omesso di fornire una plausibile spiegazione circa il rilevante scostamento di valore delle rimanenze di magazzino riportato nella proposta di concordato rispetto a quello indicato nell'ultimo bilancio, costituisce atto di frode).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15695 del 14/06/2018 (Rv. 649137 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_090, Dlgs_14_2019_art_106, Dlgs_14_2019_art_112 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15013 del 08/06/2018 (Rv. 649556 - 01)Revoca ex art. 173 l.fall. - Atti di frode - Nozione - Fattispecie.
Gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, in quanto inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purché siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione. (Nella specie, la corte territoriale, con statuizione confermata sul punto dalla S.C., aveva revocato l'ammissione al concordato preventivo per essersi accertata una situazione debitoria di gran lunga superiore a quella emergente dalla domanda, escludendo potessero riscontrarsi al riguardo "mere irregolarità contabili").
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15013 del 08/06/2018 (Rv. 649556 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_106 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11958 del 16/05/2018 (Rv. 648456 - 01)Concordato preventivo - Pagamenti di crediti - Difetto di autorizzazione del giudice delegato - Revoca dell'ammissione al concordato preventivo - Automaticità - Esclusione - Accertamento della frode alle ragioni dei creditori - Necessità.
Il pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato preventivo, non integra in via automatica, ai sensi dell'art. 173, comma 3, l.fall., una causa di revoca del concordato, la quale consegue solo alla verifica, da compiersi ad opera del giudice di merito, che tale pagamento, non essendo ispirato al criterio della migliore soddisfazione dei creditori, sia diretto a frodare le ragioni di questi ultimi, così pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11958 del 16/05/2018 (Rv. 648456 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_094, Dlgs_14_2019_art_106, Dlgs_14_2019_art_100, Dlgs_14_2019_art_095 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12017 del 16/05/2018 (Rv. 649109 - 01)Concordato preventivo - Credito del professionista per la predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. - Sussistenza - Verifica "ex post" della concreta utilità per la massa - Esclusione.
In tema di concordato preventivo, il credito del professionista che abbia predisposto l'attestazione prevista dall'art. 161, comma 3, l.fall. rientra tra quelli sorti "in funzione" della procedura e, come tale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall. – norma che, in relazione al previsto criterio della strumentalità o funzionalità delle attività professionali rispetto alle procedure concorsuali, introduce un'eccezione al principio della "par condicio creditorum" al fine di favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa –, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione "ex post", se la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12017 del 16/05/2018 (Rv. 649109 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_221, Dlgs_14_2019_art_006, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_090, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_106, Dlgs_14_2019_art_098, Cod_Civ_art_2751_2 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12010 del 16/05/2018 (Rv. 649108 - 01)Legittimazione del P.M. - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. dopo l'apertura del procedimento di revoca del concordato - Successiva rinuncia alla domanda di ammissione al concordato - Effetti - Chiusura del procedimento - Esclusione - Conseguenze.
La rinuncia alla proposta di concordato preventivo, formulata dal debitore nel corso del procedimento di revoca del concordato medesimo, non determina di per sé, prima di una formale dichiarazione di improcedibilità ad opera del tribunale, la chiusura del procedimento, sicché il P.M., che, a seguito della comunicazione ex art. 173 l.fall., partecipa ordinariamente al procedimento, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle altre parti, ben può rassegnare le proprie conclusioni che comprendono, oltre alla valutazione negativa della proposta concordataria, anche l'eventuale richiesta di fallimento in ragione della ritenuta insolvenza dell'imprenditore di cui sia venuto a conoscenza a seguito di tale partecipazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12010 del 16/05/2018 (Rv. 649108 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_037, Dlgs_14_2019_art_038, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_106, Cod_Proc_Civ_art_069, Cod_Proc_Civ_art_070 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8503 del 06/04/2018 (Rv. 648116 - 01)Fallimento a seguito di revoca dell’ammissione al concordato preventivo - Fideiussione a garanzia di un debito correlato a un rapporto di leasing - Scioglimento del rapporto di leasing per fallimento del debitore principale - Computo del debito del fideiussore - Parametri ex art. 72-quater l. fall. - Rilevanza.
Fidejussione - limiti - scadenza dell'obbligazione principale In genere.
Nella dichiarazione di fallimento intervenuta a seguito di revoca del concordato preventivo per occultamento della reale entità del debito dichiarato nella proposta concordataria ed avente a oggetto un contratto di leasing (scioltosi con il fallimento del debitore) garantito da fideiussione, il computo del debito effettivo del fideiussore deve essere commisurato a quello del debitore garantito e la sua determinazione deve avvenire applicando i parametri previsti dall'art. 72-quater l. fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8503 del 06/04/2018 (Rv. 648116 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1944, Dlgs_14_2019_art_177, Dlgs_14_2019_art_106 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare – Cass. n. 9290/2018Principio della consecuzione di procedure - Effetti - Retrodatazione del periodo sospetto - Intervallo temporale - Rilevanza - Fattispecie.
In tema di revocatoria fallimentare, nel caso in cui dopo la revoca dell'ammissione del debitore al concordato preventivo si frapponga un intervallo di tempo prima della sua dichiarazione di fallimento, non è esclusa la consecuzione delle procedure concorsuali e, quindi, la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento della detta ammissione, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva ritenuto revocabile l'ipoteca giudiziale iscritta a carico del fallito nei sei mesi precedenti alla sua ammissione al concordato preventivo, in presenza del fallimento dichiarato dopo circa un anno dalla cessazione della prima procedura).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9290 del 16/04/2018 (Rv. 648445 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_170, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_106
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
9290
2018 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6649 del 16/03/2018 (Rv. 647760 - 01)Rinuncia alla domanda - Dichiarazione di improcedibilità - Richiesta di fallimento del P.M. - Art. 7 l.fall. - Inapplicabilità - Conclusioni orali del P.M. all’udienza - Ammissibilità - Fondamento.
Alla richiesta di fallimento formulata dal Pubblico Ministero a seguito della dichiarazione di improcedibilità della domanda di concordato preventivo per rinuncia del proponente, non si applica il disposto dell'art. 7 l.fall., in quanto la parte pubblica, una volta informata della proposta di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 5, l.fall., partecipa ordinariamente al procedimento, rassegnando in udienza le proprie conclusioni orali, che possono comprendere anche l'eventuale richiesta di fallimento dell'imprenditore in ragione della sua ritenuta insolvenza, di cui ha avuta conoscenza per effetto di detta partecipazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6649 del 16/03/2018 (Rv. 647760 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_038, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_106 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3324 del 19/02/2016 (Rv. 638668 - 01)Pagamenti di crediti - Difetto di autorizzazione del giudice delegato - Revoca dell'ammissione al concordato preventivo - Automaticità - Esclusione - Accertamento della frode alle ragioni dei creditori - Necessità.
I pagamenti eseguiti dall'imprenditore ammesso al concordato preventivo in difetto di autorizzazione del giudice delegato, non comportano, ai sensi dell'art. 173, comma 3, l.fall., l'automatica revoca della suddetta ammissione, la quale consegue solo all'accertamento, da compiersi ad opera del giudice di merito, che tali pagamenti, non essendo ispirati al criterio della migliore soddisfazione dei creditori, siano diretti a frodare le ragioni di questi ultimi, così pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3324 del 19/02/2016 (Rv. 638668 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_094, Dlgs_14_2019_art_106, Dlgs_14_2019_art_100, Dlgs_14_2019_art_095, Dlgs_14_2019_art_084, Dlgs_14_2019_art_086 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17191 del 29/07/2014 (Rv. 632548 - 01)Revoca ex art. 173 legge fall. - Atti di frode - Nozione - Fattispecie.
Gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purchè siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione. (Nella specie, la corte territoriale, con statuizione confermata sul punto dalla S.C., aveva revocato l'ammissione al concordato preventivo per essersi accertato a seguito di relazione del commissario giudiziale, l'esistenza di un credito di rilevante importo non dichiarato dalla società debitrice nelle sue scritture contabili e la piena consapevolezza del suo legale rappresentante, e quindi della società medesima, di tale omissione).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17191 del 29/07/2014 (Rv. 632548 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_106 …...