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106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura
1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera d) , o il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.
3. All'esito del procedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.
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Art. 106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura (1)
1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che «provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2» provvede ai sensi dell'articolo 49, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando «il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d), o» il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.
3. All'esito del procedimento, il tribunale «revocato il decreto di cui all'articolo 47,», su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.
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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:
Art. 16 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
2. All'articolo 106 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, al primo periodo, le parole «provvede ai sensi dell'articolo 49, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2»;
al comma 2 dopo le parole: «si applicano anche quando» sono inserite le seguenti: «il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d), o»; al comma 3, dopo le parole: «il tribunale» sono inserite le seguenti: «revocato il decreto di cui all'articolo 47,».
Precedente formulazione |green
Art. 106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura
1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 49, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.
3. All'esito del procedimento, il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.
precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma.
All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.
------------Aggiornamento
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
la giurisprudenza |green
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Documenti collegati:
fine
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