codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo III: delle parti e dei difensori capo IV: delle responsabilita' delle parti per le spese e per i danni processuali - 92 (condanna alle spese per singoli atti. compensazione delle spese) codice di procedura civile
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 92.Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
I. Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.
II. Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. (1)
III. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
IV. Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Comma sostituito dall’art. 13, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162. La nuova disposizione si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dall'11 dicembre 2014.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 marzo 2018, n. 77 (in G.U. 26/04/2018 n.17) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, nel testo modificato dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi eccezionali ragioni.
articolo previgente
PRECEDENTE FORMULAZIONE
Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese)
I. Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.
II. Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione (1), il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. (2)
III. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
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(1) Le parole: "o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione" sono state così sostituite dall'art. 45, comma 11, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
(2) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) della L. 28 dicembre 2005, n. 26
la giurisprudenza
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Spese giudiziali civili - compensazione - poteri del giudice - Sindacato di legittimità - Limiti - Compensazione per "giusti motivi" - Discrezionalità del giudice del merito - Obbligo di motivazione - Configurabilità - Esclusione.
In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare.
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_360_1
Spese giudiziali
compensazione
"giusti motivi"
corte
cassazione
26912
2020

Spese giudiziali civili - poteri del giudice - spese giudiziali civili - compensazione - poteri del giudice - Sindacato di legittimità - Limiti - Compensazione per "giusti motivi" - Discrezionalità del giudice del merito - Obbligo di motivazione - Configurabilità - Esclusione.
In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020 (Rv. 659925 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_360_1,
corte
cassazione
26912
22020

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza – determinazione - Accoglimento della domanda subordinata - Soccombenza parziale dell'attore - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell’attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi. (Nella specie, la S.C. ha escluso che nel giudizio di secondo grado si fosse configurata una soccombenza reciproca, per avere il giudice accolto la domanda subordinata dell'appellante, volta alla riduzione del "quantum" liquidato dal primo giudice a titolo di spese processuali, in luogo di quella principale mirante alla compensazione delle stesse, trattandosi di domande non autonome, in quanto entrambe fondate sulla medesima regola giuridica - l'art. 92 c.p.c. - e sul medesimo presupposto di fatto, rappresentato dal divario tra l’importo preteso dall’attore a titolo di risarcimento e quello accordatogli dalla sentenza del tribunale).
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
Spese giudiziali
soccombenza
corte
cassazione
26043
2020

Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali – stragiudiziali - Spese stragiudiziali - Distinzione da quelle legali - Possibilità di compensazione tra tali spese - Esclusione.
Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie; pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020 (Rv. 659763 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043
Spese stragiudiziali
corte
cassazione
24481
2020

Spese giudiziali civili - di cassazione - giudizio di rinvio - Decisione a contenuto non definitivo - Pronuncia di cassazione con rinvio - Liquidazione delle spese ad opera del giudice del rinvio - Contenuto - Limiti.
In presenza di una pronuncia di cassazione con rinvio, avente ad oggetto una decisione a contenuto non definitivo, il giudice del rinvio è tenuto alla sola liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio aventi ad oggetto la predetta sentenza non definitiva, laddove le spese relative all'intero giudizio di merito in cui la predetta decisione non definitiva si inserisce devono essere liquidate e regolate dal giudice che pronuncia la relativa sentenza definitiva, con la quale lo stesso opera la valutazione unitaria e globale della soccombenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22650 del 19/10/2020 (Rv. 659372 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_385, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_394
corte
cassazione
22650
2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Accoglimento del ricorso per cassazione proposto limitatamente alle spese processuali - Liquidazione delle spese dei giudizi di legittimità e di rinvio - Soccombenza - Determinazione – Criteri - spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza – determinazione.
RICORSO
CASSAZIONE
SPESE PROCESSUALI
In caso di accoglimento del ricorso per cassazione di una sentenza di secondo grado proposto con riguardo al solo capo relativo alle spese di lite, nel giudizio di rinvio - ai fini della liquidazione delle spese di legittimità e dello stesso rinvio - deve ritenersi vittoriosa la parte la cui doglianza sulle spese sia stata accolta, indipendentemente dall'esito della controversia.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18108 del 31/08/2020 (Rv. 658518 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_394
corte
cassazione
18108
2020

Assicurazione - assicurazione della responsabilita' civile - facolta' e obblighi dell'assicuratore - Spese giudiziali dovute dall'assicurato al danneggiato vittorioso - Tipologia - Caratteristiche - Diritto al rimborso da parte dell'assicuratore nei limiti del massimale - Irrilevanza di tale limite per le spese di resistenza - Fondamento.
In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18076 del 31/08/2020 (Rv. 658762 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1905, Cod_Civ_art_1914, Cod_Civ_art_1917, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
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Spese giudiziali
corte
cassazione
18076
2020

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - Giudizio di equa riparazione - Liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte - Soccombenza reciproca - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - processo civile .
Nel procedimento di equa riparazione disciplinato dalla l. n. 89 del 2001, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda, legittimante la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il "petitum" della domanda sotto il profilo quantitativo, ma sollecita semplicemente l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16326 del 30/07/2020 (Rv. 658746 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092
corte
cassazione
16326
2020

Spese giudiziali civili - di appello -Rigetto del gravame - Riforma della sentenza di primo grado sulle spese - Mancanza di specifico motivo del gravame - Divieto di riforma - Sussistenza.
Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020 (Rv. 658671 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_323
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Spese giudiziali
corte
cassazione
14916
2020

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - Giudizio di cassazione - Rigetto del ricorso e della domanda proposta dal controricorrente ex art. 96 c.p.c. - Soccombenza parziale o reciproca - Insussistenza.
Nel giudizio di cassazione, nel caso di rigetto sia del ricorso che della domanda, meramente accessoria, proposta ex art. 96 c.p.c. dal controricorrente, non ha luogo una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare una soccombenza parziale o reciproca.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14813 del 10/07/2020 (Rv. 658182 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_092
corte
cassazione
14813
2020

Spese giudiziali civili - compensazione - poteri del giudice - Processo civile - Consulenza tecnica d'ufficio - Spese - Parte totalmente vittoriosa - Compensazione - Ammissibilità - Fondamento.
La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11068 del 10/06/2020 (Rv. 657898 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_090, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
corte
cassazione
11068
2020

Pronuncia sulle spese processuali - Omessa indicazione della parte sulla quale gravano in via definitiva le spese di CTU - Omessa pronuncia - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Spese giudiziali civili - compensazione - poteri del giudice
Si configura il vizio di omessa pronuncia se nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio poiché tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, accogliendo il gravame e accollando le spese di lite alla parte soccombente, aveva taciuto sulla sorte delle spese della consulenza tecnica d'ufficio eseguita in primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 10804 del 05/06/2020 (Rv. 657964 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092,

Procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo - Giudizio di opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 - Natura - Rapporti con la fase monitoria - Conseguenze in tema di liquidazione delle spese in sede di opposizione.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole.
L’opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020 (Rv. 658012 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
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Spese giudiziali
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9728
2020

Accertamento tecnico preventivo "ante causam" - Spese relative - Pagamento a carico del richiedente - Necessità - Natura di spese giudiziali nel successivo giudizio di merito - Configurabilità.
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020 (Rv. 658013 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_696
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Spese giudiziali
corte
cassazione
9735
2020

Prosecuzione del giudizio ai soli fini della determinazione delle spese di lite - Oggetto della controversia nel grado - Differenza tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta dall'atto di impugnazione - Sussistenza.
Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6345 del 05/03/2020 (Rv. 657227 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
corte
cassazione
6345
2020

Accoglimento dell'appello limitatamente alla condanna ex art_ 96 c.p.c. - Conseguenze in tema di spese processuali - Soccombenza complessiva dell'appellante.
In tema di liquidazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'appello limitatamente all'accessorio capo di condanna ai sensi dell'art_ 96 c.p.c. non incide sulla determinazione della complessiva (o sostanziale) soccombenza dell'appellante la cui impugnazione sul merito della pronuncia di primo grado sia stata respinta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5466 del 28/02/2020 (Rv. 657296 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_096
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Spese giudiziali
corte
cassazione
5466
2020

Spese processuali - Disciplina - Imposizione alla massa - Fondamento - Limiti.
Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1635 del 24/01/2020 (Rv. 656848 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0785, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
1635
2020

Processo con pluralità di domande contrapposte - Reciproca soccombenza - Individuazione del soggetto a cui carico porre le spese - Criteri.
In tema di spese di lite, nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi di compensazione parziale) a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1269 del 21/01/2020 (Rv. 656718 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
1269
2020

Accoglimento di una domanda in misura minore rispetto alla richiesta - Idoneità a giustificare la compensazione delle spese - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie.
In tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto. (Nella specie, la S.C. ha dato altresì rilievo, per escludere la ricorrenza dei presupposti della soccombenza reciproca, al fatto che la parte vincitrice aveva ridotto la sua richiesta in corso di causa).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 516 del 15/01/2020 (Rv. 656810 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
516
2020

Accoglimento di una domanda in misura minore rispetto alla richiesta - Idoneità a giustificare la compensazione delle spese - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie.
In tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto. (Nella specie, la S.C. ha dato altresì rilievo, per escludere la ricorrenza dei presupposti della soccombenza reciproca, al fatto che la parte vincitrice aveva ridotto la sua richiesta in corso di causa).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 516 del 15/01/2020 (Rv. 656810 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
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Corte
Cassazione
516
2020

Spese per attività stragiudiziale - Ricomprensione nella generica domanda di risarcimento o nella nota spese - Esclusione - Proposizione per la prima volta in appello - Domanda nuova.
La richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale non è compresa né nella generica domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali né nella nota spese e, ove venga formulata per la prima volta in appello, costituisce domanda nuova.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30732 del 26/11/2019 (Rv. 655973 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_345
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
30732
2019

Giudizio di cassazione - Definizione convenzionale della controversia - Necessità di un espresso accordo delle parti in ordine alla compensazione delle spese di lite - Esclusione - Fondamento.
In tema di giudizio di legittimità, ove le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, domandando la cessazione della materia del contendere, può essere disposta la compensazione integrale delle spese, anche a prescindere da una espressa richiesta in tal senso delle parti medesime, poiché pure il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito alla Corte di cassazione ad astenersi "dall'individuare chi sarebbe stato soccombente".
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30728 del 26/11/2019 (Rv. 656226 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_092

Spese giudiziali - Chiamata in causa - Dichiarazione di inammissibilità della chiamata del terzo perché tardivamente proposta - Spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto a carico del chiamante - Fondamento.
In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, quando la chiamata viene dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta, il chiamante va condannato al pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato, alla luce del principio generale di soccombenza, applicabile anche allo specifico rapporto processuale esistente tra dette parti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30393 del 21/11/2019 (Rv. 656255 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
30393
2019

Spese non ancora concretamente sostenute dalla parte vittoriosa, ma dovute - inclusione.
Fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30289 del 20/11/2019 (Rv. 656253 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
30289
2019

Pronuncia del giudice di integrale compensazione delle spese - Estensione alle spese di registrazione - Esclusione - Fondamento.
La pronuncia del giudice di integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., non si estende a quelle di registrazione della sentenza, ancorché qualificabili come giudiziali, in considerazione della mancanza di potere decisionale rispetto a tale rapporto, successivo alla pronuncia stessa, e della carenza di elementi di valutazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29821 del 18/11/2019 (Rv. 656247 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 Cod_Proc_Civ_art_092
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Spese giudiziali
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Cassazione
29821
2019

Condanna al pagamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Natura amministrativa - Conseguenze - Fattispecie.
La declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione del'integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non ha natura di condanna - non riguardando l'oggetto del contendere tra le parti in causa - bensì la funzione di agevolare l'accertamento amministrativo; pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell'amministrazione ovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione. (Nella specie è stato ritenuto inammissibile il motivo di ricorso inteso a censurare la statuizione di condanna al raddoppio del contributo per ammissione al gratuito patrocinio).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 29424 del 13/11/2019 (Rv. 655711 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 Cod_Proc_Civ_art_092

Giudizio di rinvio - Spese processuali - Compensazione - Disciplina applicabile "ratione temporis" - Criterio di individuazione - Riferimento all'atto introduttivo del giudizio di primo grado - Fondamento - Fattispecie.
Spese giudiziali civili - compensazione - In genere.
Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario; tale giudizio, pertanto, ove mutino le regole del processo, resta soggetto - se non diversamente previsto - alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il procedimento di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in sede di rinvio, aveva provveduto alla compensazione delle spese - nella vigenza, al momento di deposito del ricorso di primo grado, del testo dell'art. 92 c.p.c. che consentiva la compensazione nella ricorrenza di giusti motivi - "per la peculiarità in punto di fatto della fattispecie", osservando che tale motivazione era del tutto incoerente con le ragioni poste a fondamento della decisione, incentrate sulla mera infondatezza della pretesa di una delle parti per carenza di allegazioni istruttorie e di prova).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29125 del 11/11/2019 (Rv. 655756 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_383

Intervento adesivo - Possibilità di condannare l'interventore alle spese o di riconoscergli il favore delle stesse - Sussistenza - Fondamento.
In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27846 del 30/10/2019 (Rv. 655589 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_107
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
27846
2019

Spese della consulenza tecnica d'ufficio - Natura - Compensazione in presenza di parte totalmente vittoriosa - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha confermato il decreto del Tribunale che, in sede di omologa ex art. 445-bis c.p.c., aveva dato atto non soltanto della sussistenza del requisito necessario al godimento dell'assegno mensile di assistenza, ma anche dell'insussistenza di quello necessario al godimento della pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento, compensando le spese di lite e ponendo a carico della parte ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26849 del 21/10/2019 (Rv. 655550 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_445_2
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Cassazione
26849
2019

Abolizione dei minimi tariffari - Operatività nei rapporti tra professionista e cliente - Liquidazione delle spese da parte del giudice - Efficacia della tariffa - Permanenza.
A norma dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla legge n. 248 del 2006, l'abolizione dei minimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l'esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia quando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26706 del 21/10/2019 (Rv. 655753 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
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26706
2019

Compensazione delle spese processuali giustificata da motivazione tautologica - Violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. - Denunciabilità e sindacabilità anche in sede di legittimità - Fattispecie.
Il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, nella vigenza dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione anteriore allle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, della legge n. 263 del 2005, è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha cassato la sentenza con cui la corte di appello, quale giudice del rinvio, pur avendo accolto totalmente la domanda del ricorrente, aveva integralmente compensato le spese di tutti e quattro i gradi in cui si era svolto il giudizio, adducendo quale giusto motivo "l'estrema particolarità delle questioni affrontate in ordine alla soluzione dei controversi profili interpretativi della normativa regolante la materia" senza fornire alcuna giustificazione dell'affermazione.)
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17816 del 03/07/2019 (Rv. 654447 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_132
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17816
2019

Personalità (diritti della) - riservatezza - Procedimento in materia di "privacy" - Spese - Compensazione - Art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003 - Motivazione - Necessità - Fattispecie.
Nel procedimento dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, la compensazione delle spese "per giusti motivi", prevista dall'art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 (nel testo vigente prima dell'abrogazione disposta dall'art. 27, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 101 del 2018), deve basarsi su considerazioni giuridiche o di fatto idonee a rendere manifeste le ragioni della disposta compensazione. (Nella specie, la S.C., nel correggere la motivazione del Tribunale, basata sull'inapplicabilità dell'art. 92 c.p.c., ha rilevato che il Garante aveva compensato le spese in considerazione dell'adesione del titolare del trattamento alla domanda nel corso del procedimento).
Corte di Cassazione Sez. 1 - Sentenza n. 15712 del 11/06/2019 (Rv. 654424 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092

Giusto motivo di compensazione, ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo anteriore alla novella "ex lege" n. 263 del 2005 - Esclusione - Fondamento.
Il dichiarato assorbimento di una questione prospettata dalla parte non consente di configurare, nei suoi confronti, una soccombenza parziale e non costituisce, pertanto, giusto motivo per la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione anteriore alla novella introdotta con la l. n. 263 del 2005, dovendo tale statuizione essere sorretta da giustificazioni adeguate e, ancorché non specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocamente desumibili dalla motivazione della decisione di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12633 del 13/05/2019 (Rv. 653849 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 092 – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
Cod. Proc. Civ. art. 112 – Corrispendenza tra il chiesto e il pronunciato
Cod. Proc. Civ. art. 279 – Forma dei provvedimenti del collegio

Obbligo di motivazione in ordine alla mancata compensazione - Esclusione - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019 (Rv. 653610 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092
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Spese giudiziali
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11329
2019

Spese giudiziali civili - compensazione - Condizioni - Regime introdotto dal d.l. n. 132 del 2014 - Decisione della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - Incidenza.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019
compensazione delle spese di lite

Corte costituzionale - sindacato di legittimità costituzionale - giudizio incidentale - decisioni - accoglimento (illegittimità costituzionale) - effetti ricorso per cassazione - Denuncia di violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. - Effetti della pronuncia di illegittimità sopravvenuta alla decisione impugnata o alla proposizione del ricorso - Retroattività - spese giudiziali civili - compensazione - In genere.
Nel caso in cui con un ricorso per cassazione sia denunciata, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 132 del 2014,convertito in l. n. 162 del 2014, norma dichiarata incostituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe e gravi ragioni), la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del giudice delle leggi, atteso che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una norma retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4360 del 14/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_360_1
corte
cassazione
4360
2019

Spese giudiziali civili - compensazione - Processo tributario - Compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni - Presupposti – Fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2206 del 25/01/2019
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere.
Nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell'atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2206 del 25/01/2019

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Impugnazione della sentenza limitatamente alle spese processuali – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 602 del 14/01/2019
Esito complessivo della lite - Determinazione - Criteri - Fattispecie.
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - in genere.
In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha disposto la compensazione per reciproca soccombenza delle spese dei gradi di giudizio successivi al primo, in cui la parte era risultata vittoriosa nel merito, promossi solo per motivi relativi alle spese ed accolti parzialmente).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 602 del 14/01/2019

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - in genere - controversie di lavoro, previdenza e assistenza - diritti di procuratore - voci relative alle consultazioni, formazione del fascicolo, nota spese, notifica e deposito del ricorso - spettanza – configurabilità - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 30906 del 29/11/2018
Con riguardo alle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza, vanno riconosciuti al difensore i diritti di procuratore per le attività di consultazione col cliente, formazione del fascicolo, redazione della nota spese e collazione della stessa, deposito della nota spese, notifica del ricorso al convenuto e deposito dell'atto notificato, attività tutte non incompatibili con le particolarità del rito del lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 30906 del 29/11/2018

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - in genere - controversie di lavoro, previdenza e assistenza - diritti di procuratore - voci relative alle conclusioni e alla corrispondenza informativa - spettanza - configurabilità – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 30906 del 29/11/2018
Con riguardo alle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza, vanno riconosciuti al difensore i diritti di procuratore per conclusioni ed esame delle conclusioni, che corrispondono anche nel rito del lavoro a un'attività caratterizzata da uno sviluppo progressivo che si chiude con la formulazione delle richieste conclusive delle parti in causa; parimenti va riconosciuta la voce "corrispondenza informativa" che è giustificata, in vista dell'udienza di discussione e in considerazione della tendenziale concentrazione che caratterizza il rito giuslavoristico, dall'opportunità di invitare il cliente a partecipare a detta udienza.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 30906 del 29/11/2018

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - in genere - liquidazione giudiziale delle spese processuali - modifiche delle tariffe professionali ex d.m. n. 37 del 2018 - applicabilità alle liquidazioni giudiziali successive alla sua entrata in vigore - criterio dell’esaurimento dell’incarico. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27233 del 26/10/2018
>>> In tema di spese processuali, i parametri previsti dal d.m. n. 37 del 2018, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27233 del 26/10/2018

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - Liquidazione giudiziale delle spese processuali - Modifiche delle tariffe professionali ex d.m. n. 37 del 2018 – Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27233 del 26/10/2018
Applicabilità alle liquidazioni giudiziali successive alla sua entrata in vigore - Criterio dell’esaurimento dell’incarico.
In tema di spese processuali, i parametri previsti dal d.m. n. 37 del 2018, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27233 del 26/10/2018

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere - art. 91 c.p.c. come modificato dalla l. n. 69 del 2009 - accoglimento parziale della domanda - compensazione totale o parziale - legittimità - condanna dell'attore alle spese sostenute dalla controparte - esclusione - limiti – fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018
>>> Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza rilevando come il tribunale, in seguito al parziale accoglimento dell'appello, ha correttamente valutato l'esito complessivo della lite, senza tuttavia considerare che, in base all'accoglimento solo parziale della domanda, poteva disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non condannare l'attore, parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018

Spese giudiziali civili - compensazione - in genere - art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche di cui alla l. n. 263 del 2005 - indicazione nella motivazione dei "giusti motivi" della compensazione - necessità - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25594 del 12/10/2018
>>> In tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della l. n. 263 del 2005), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura oal modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25594 del 12/10/2018

Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - in genere - compenso del consulente tecnico d'ufficio - decreto che pone la liquidazione solidalmente a carico delle parti - mancata modificazione in sede di regolamento delle spese di lite - persistente vincolatività del decreto - sussistenza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25047 del 10/10/2018
>>> In tema di compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, il decreto di liquidazione che pone lo stesso a carico di entrambe le parti (o di una di esse) non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. poiché quest'ultima attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e soccombente sicché, ove non sia espressamente modificato dalla sentenza in sede di regolamento delle spese di lite, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa,salvi i rapporti interni tra la medesima e quella soccombente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25047 del 10/10/2018

Spese giudiziali civili - compensazione - in genere - art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - gravi ed eccezionali ragioni - non illogicità od erroneità - sindacabilità in cassazione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23059 del 26/09/2018
>>> In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", non sono determinabili "a priori" ma devono essere specificate in via interpretativa dal giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illogica, erronea e non conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c. la compensazione delle spese processuali giustificata con il pagamento pressoché integrale degli importi dovuti dall'ingiunto, effettuato in esito all'emissione del provvedimento monitorio e prima della pronuncia di primo grado sul giudizio di opposizione, trattandosi di comportamento non caratterizzato da spontaneità ed inidoneo ad esonerare la parte opposta dall'onere di impugnazione della eventuale pronuncia di accoglimento dell'opposizione proposta).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23059 del 26/09/2018

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere - Giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo - Accoglimento della domanda di indennizzo sulla base di moltiplicatore annuo diverso da quello richiesto dalla parte - Soccombenza reciproca agli effetti della regolamentazione delle spese processuali - Esclusione - Fondamento - Rilevanza ai fini della compensazione delle spese di lite - Ammissibilità - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 22021 DEL 11/09/2018
In tema di procedimento d'equa riparazione disciplinato dalla l. n. 89 del 2001, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l'applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma domandata a titolo di danno non patrimoniale, non completa il "petitum" della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione.
Peraltro, la differenza fra il "quantum" richiesto e quello ottenuto può assurgere a sintomo di quelle "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano la compensazione totale o parziale.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il riconoscimento di pochi mesi di esubero rispetto alla durata standard del processo rientrasse tra le "gravi ed eccezionali ragioni" rilevanti ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo "ratione temporis" applicabile).

Spese di ctu - Compensazione - Autosufficienza del ricorso - Trascrizione del decreto di liquidazione - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di liquidazione delle spese processuali, tra le quali rientrano anche quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, stante la natura discrezionale dei criteri di ripartizione delle stesse, il ricorso per cassazione con il quale venga dedotta la violazione del principio generale di soccombenza, in virtù del principio di autosufficienza ed a pena di inammissibilità, deve essere accompagnato dalla produzione o dalla trascrizione del decreto di liquidazione censurato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla parte vittoriosa avverso la decisione di compensare per intero le spese di ctu in quanto non era stato trascritto né allegato il decreto di liquidazione).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 20763 del 17/08/2018
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
20763
2018

Disciplina ex art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005 - Esplicita indicazione di giusti motivi - Necessità - Riferimento alla buona fede - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
In tema di spese legali, nei giudizi soggetti alla disciplina dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come modificato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, ove non sussista la reciproca soccombenza, è legittima la compensazione delle spese processuali se concorrono altri giusti motivi, che vanno esplicitati nella motivazione in modo logico e coerente, dovendosi ritenere insufficiente a tal fine il mero richiamo alla buona fede della parte soccombente, elemento che può assumere rilievo per escludere la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ma che non giustifica di per sé la pronuncia di compensazione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 20617 del 07/08/2018
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Spese giudiziali
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Cassazione
20617
2018

Rimessione al giudice di rinvio di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità - Rigetto dell'appello da parte del giudice di rinvio - Obbligo dello stesso di provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione - Riforma della sentenza di primo grado - Obbligo del giudice di rinvio di provvedere sulle spese dell'intero giudizio - Applicazione del principio della soccombenza all'esito globale del processo - Conseguenze.
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15506 del 13/06/2018
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15506
2018

Ricorso al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto illegittimo della P.A. - Determinazione degli onorari di avvocato - Scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile - Applicabilità - Effetti patrimoniali della vicenda – Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di determinazione degli onorari di avvocato, ai sensi dell'art. 6 della tariffa forense approvata con d.m. n. 585 del 1994 (applicabile "ratione temporis"), va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto, poichè la "causa petendi" della domanda è l'illegittimità dell'atto stesso, mentre il "petitum" è la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che incidesse sul valore della controversia l'incremento del patrimonio comunale, consistito nell'acquisizione di trenta appartamenti, indirettamente riconducibile ai provvedimenti amministrativi impugnati, in quanto i giudizi in questione erano finalizzati al semplice accertamento della legittimità dei detti provvedimenti).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15061 del 11/06/2018

Regime successivo alla novella di cui alla l. n. 263 del 2005 - Necessaria esplicitazione delle ragioni della compensazione - Sussistenza - Sindacabilità in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di regolamento delle spese di lite, nella vigenza del regime giuridico introdotto con la novella dell'art. 92 c.p.c. recata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della l. n. 263 del 2005, l'espressa motivazione della compensazione delle spese processuali è sottoposta al sindacato di legittimità in ordine alla verifica dell'idoneità in astratto delle ragioni poste a fondamento della pronuncia. Ne consegue che la radicale incoerenza tra la giustificazione esplicita dei "giusti motivi" posti a base della compensazione, nella specie dovuta alla peculiarità e controvertibilità delle questioni oggetto del contendere, e le ragioni del di rigetto della domanda, derivante da accertato difetto di allegazione e prova costituiscono violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13767 del 31/05/2018
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13767
2018

Definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 - Rinuncia al ricorso per cassazione - Compensazione delle spese di lite - Necessità - Fondamento.
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l'Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018

Violazione del termine di ragionevole durata del processo - Equa riparazione - Soggetti aventi la medesima posizione nel processo presupposto - Proposizione contemporanea di distinti ricorsi - Identico patrocinio legale - Abuso del processo - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità dei ricorsi - Esclusione - Valutazione ai fini delle spese processuali - Ammissibilità.
La condotta di più soggetti che, dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, così dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, propongano contemporaneamente, pur con identico patrocinio legale, distinti ricorsi per equa riparazione "ex lege" n. 89 del 2001, così dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, siccome connesse per oggetto e titolo, si configura come abuso del processo, contrastando con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall'aumento degli oneri processuali, nonché con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali prodotto dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, pur non essendo sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato, ma le modalità della sua utilizzazione, impone tuttavia, per quanto possibile, l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano e, quindi, la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20834 del 06/09/2017
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20834
2017

Spese per attività stragiudiziale - Natura - Danno emergente - Liquidazione in favore del danneggiato - Presupposti - Fattispecie.
Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la statuizione di inammissibilità per tardività della domanda avente ad oggetto le spese stragiudiziali, formulata, per la prima volta, nella memoria ex art. 180 del r.d. n. 1775 del 1933, in quanto introduttiva di nuovi temi d'indagine nel giudizio dinanzi al tribunale regionale delle acque pubbliche).
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 16990 del 10/07/2017
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16990
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Accertamento tecnico preventivo "ante causam" - Spese relative - Pagamento a carico del richiedente - Necessità - Natura di spese giudiziali nel successivo giudizio di merito - Configurabilità.
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14268 del 08/06/2017
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14268
2017

Atto di appello – Impugnazione della statuizione di condanna alle spese processuali di primo grado – Deduzione solo della “ingiustizia” della decisione – Insufficienza – Specificazione delle ragioni ritenute rilevanti ai fini della compensazione – Necessità - Fattispecie regolata dall'art. 342 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012.
In sede di gravame, nel vigore dell’art. 342 c.p.c., come novellato dall’art. 54, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), qualora venga impugnato il capo della sentenza di primo grado con il quale l’appellante sia stato condannato al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza, non è ammissibile il motivo che deduca soltanto “l’ingiustizia” della decisione, senza specificare le circostanze, costituenti gravi ed eccezionali ragioni, per le quali, secondo l’appellante stesso, il giudice avrebbe potuto compensare tra le parti le spese di lite, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13151 del 25/05/2017
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13151
2017

Giudizio di rinvio - Natura - Conseguenze - "Jus superveniens" - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c..
Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, sicchè tale giudizio, ove mutino le regole del processo, resta soggetto - se non diversamente previsto - alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il processo di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile ad un giudizio iniziato, in primo grado, nel 1996, l'art. 92 c.p.c. nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, della l.n. 263 del 2005).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10213 del 26/04/2017

Chiamata in garanzia palesemente infondata - Spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto - Onere a carico del chiamante - Necessità - Soccombenza dell’attore principale nei confronti del convenuto - Irrilevanza - Ragioni.
In tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10070 del 21/04/2017
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Spese giudiziali
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10070
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Nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa - Liquidazione da parte del giudice - Determinazione globale - Legittimità - Esclusione - Adeguata motivazione della riduzione o eliminazione di voci - Necessità - Fondamento.
In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, giusta l'art. 24 della l.n. 794 del 1942.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8824 del 05/04/2017
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8824
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Compensazione delle spese - Sindacabilità ex art. 360 n. 3 c.p.c. in sede di legittimità - Limiti.
In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.
Corte di Cassazione, Sez. 5 , Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017
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8421
2017

Contestazione di una parte sul riparto delle spese di CTU - Pagamento integrale di tali spese ad opera dell'altra parte - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
La cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto, sicchè non è configurabile quando, l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU, la parte opposta corrisponda l'intero importo di quest'ultimo, atteso che, in caso di pagamento valido ed efficace in favore del creditore, il coobbligato solidale può proporre l'azione di regresso ex art. 1299 c.c., e, di conseguenza, permane l'interesse dell'opponente all'annullamento del suddetto decreto che abbia posto illegittimamente a suo carico, in tale qualità, il liquidato compenso.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22446 del 04/11/2016

Rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte vincitrice nel merito - Soccombenza reciproca - Configurabilità - Effetti - Fondamento.
Il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., malgrado l'accoglimento di quella principale proposta dalla stessa parte, configura un'ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., atteso che, in applicazione del principio di causalità, sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate.
Sez. 6 - 2, Sentenza n. 20838 del 14/10/2016
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20838
2016

Sentenza di riconoscimento di prestazioni previdenziali - Appello - Rigetto - Compensazione delle spese processuali - Richiamo all'esito del giudizio di primo grado o complessivo della lite - Inidoneità - Ragioni.
In tema di spese giudiziali, nel caso di rigetto dell'appello proposto dall'INPS per contestare il requisito sanitario avverso sentenza di riconoscimento di prestazioni previdenziali, l'obbligo di esplicitare le specifiche ragioni della totale compensazione delle spese, richiesto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, "ratione temporis" applicabile, non può ritenersi soddisfatto con il mero richiamo alle ragioni che avevano già indotto alla compensazione delle spese in primo grado, ossia la decorrenza della prestazione da epoca successiva a quella della domanda amministrativa, né con riferimento all'esito complessivo della lite, in quanto, data l'infondatezza dei motivi di gravame, si determinerebbe una sostanziale soccombenza della parte vittoriosa, con lesione dei suoi diritti di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18156 del 15/09/2016
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18156
2016

Spese della cosulenza tecnica d'ufficio - Natura - Compensazione in presenza di parte totalmente vittoriosa - Ammissibilità - Fondamento.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 17739 del 07/09/2016
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Spese giudiziali
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17739
2016

Gravi ed eccezionali ragioni - Genericità dell'indicazione - Impossibilità di controllo - Illegittimità.
In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentire il necessario controllo.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14411 del 14/07/2016
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14411
2016

Appello - Rideterminazione officiosa dell'onere delle spese processuali - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva confermato la soccombenza della parte appellante rigettando nel merito domanda in luogo della nullità del ricorso dichiarata dal giudice di primo grado, sicché doveva escludersi un mutamento sostanziale dell'esito complessivo della lite idoneo a giustificare una rideterminazione officiosa delle spese).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016

Art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - Gravi ed eccezionali ragioni - Riferimento alla "peculiarità della materia del contendere" - Legittimità - Esclusione.
In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere".
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11217 del 31/05/2016
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
11217
2016

Art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - Gravi ed eccezionali ragioni - Non illogicità od erroneità - Sindacabilità in cassazione - Fattispecie.
In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che ha fondato la compensazione sull'opportunità di risolvere in via di autotutela la controversia tributaria, al fine di evitare la proliferazione del contenzioso, in tal modo limitando il diritto di agire in giudizio ex art. 24 Cost.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11222 del 31/05/2016
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
11222
2016

Art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - Gravi ed eccezionali ragioni - Non illogicità od erroneità - Sindacabilità in cassazione - Fattispecie.
In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che ha fondato la compensazione sull'opportunità di risolvere in via di autotutela la controversia tributaria, al fine di evitare la proliferazione del contenzioso, in tal modo limitando il diritto di agire in giudizio ex art. 24 Cost.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11222 del 31/05/2016
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11222
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Art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - Gravi ed eccezionali ragioni - Riferimento alla "peculiarità della materia del contendere" - Legittimità - Esclusione.
In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere".
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11217 del 31/05/2016
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11217
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Gravi ed eccezionali ragioni - Contenuto - Accoglimento della richiesta d'integrazione del dispositivo - Insufficienza - Fattispecie relativa a spese mediche, sportive o scolastiche omesse nella pronuncia di primo grado. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 221 del 11/01/2016
In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", che devono essere indicate esplicitamente nella motivazione e ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, il semplice accoglimento di una richiesta d'integrazione del dispositivo (nella specie, l'indicazione della ripartizione paritaria delle spese mediche, scolastiche e sportive, omesse nella pronuncia di primo grado) formulata dalla parte pienamente soccombente in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 221 del 11/01/2016
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221
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Liquidazione - Giudizio di rinvio - Principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio - Applicazione - Modalità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015
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Corte
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20289
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Compensazione nell'opposizione a sanzione amministrativa - Nuovo giudizio di rimborso - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19691 del 02/10/2015
Passata in giudicato la sentenza che ha compensato le spese nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il privato non può iniziare un nuovo giudizio per il rimborso delle medesime spese, neppure prospettando che esse siano state conseguenza di un'azione amministrativa illegittima, potendo le spese giudiziali essere regolate soltanto nel processo cui ineriscono.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19691 del 02/10/2015
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19691
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Sentenza di appello - Sospensione dell'esecuzione - Spese del relativo procedimento - Liquidazione - Spettanza alla Corte di cassazione - Sussistenza - Fondamento - Produzione dei documenti relativi all'incidente di sospensione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19544 del 30/09/2015
Spetta alla Corte di cassazione adita in sede di ricorso contro la sentenza di appello del giudice di merito pronunciarsi, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., con la sentenza di rigetto, sul diritto al rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte vittoriosa per resistere all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta in virtù dell'art. 373 c.p.c., i cui atti relativi al conseguente procedimento incidentale sono producibili ai sensi dell'art. 372 c.p.c., non potendo essere allegati anteriormente alla proposizione del ricorso, che costituisce il presupposto logico-temporale del suddetto procedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19544 del 30/09/2015

Accoglimento parziale del gravame - Compensazione parziale delle spese - Condanna alla quota residua della parte risultata vittoriosa in misura inferiore a quella stabilita in primo grado - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19122 del 28/09/2015
In caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19122 del 28/09/2015
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19122
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Equa riparazione - Procedimento monitorio ex art. 3, comma 5 e 6, della l. n. 89 del 2001 - Condanna alle spese in ipotesi di rigetto del ricorso - Esclusione - Condanna unitaria alle spese in caso di successivo accoglimento a seguito di opposizione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18200 del 16/09/2015
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il rigetto della domanda proposta in via monitoria osta ad una statuizione sulle spese attesa la mancata instaurazione del contraddittorio, mentre ove la medesima domanda venga successivamente accolta in seguito ad opposizione ex art. 5 ter della l. n. 89 del 2001, la condanna riguarda necessariamente le spese dell'intero giudizio, senza possibilità di una distinta liquidazione per la fase monitoria attesa l'unitarietà del procedimento e la non assimilabilità dell'opposizione all'appello.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18200 del 16/09/2015
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18200
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Applicazione del d.m. n. 140 del 2012 - Mancata indicazione dell'aliquota applicata - Presunzione di applicazione dei valori medi - Insussistenza - Liquidazione contenuta entro i limiti, minimo e massimo, della tariffa - Sufficienza - Vincolatività dei limiti tariffari - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18167 del 16/09/2015
Nel caso di liquidazione delle spese processuali sulla base delle tariffe approvate con il d.m. n. 140 del 2012, in difetto di specifica indicazione, non può presumersi che la somma liquidata sia stata parametrata dal giudice ai valori medi, rilevando unicamente che la liquidazione sia contenuta entro i limiti, massimo e minimo, delle tariffe medesime, peraltro nemmeno vincolanti, come si desume dall'art. 1, comma 7, del menzionato decreto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18167 del 16/09/2015
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18167
2015

Difensore di più parti vittoriose aventi la medesima situazione processuale - Criterio del compenso unico, salva eventuale maggiorazione - Presenza di altri avvocati incaricati della difesa Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17215 del 27/08/2015
In tema di liquidazione delle spese del giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 del d.m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la "ratio" della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17215 del 27/08/2015
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17215
2015

Difensore di più parti vittoriose aventi la medesima situazione processuale - Criterio del compenso unico, salva eventuale maggiorazione - Presenza di altri avvocati incaricati della difesa - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di liquidazione delle spese del giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 del d.m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la "ratio" della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17215 del 27/08/2015

Art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., nel regime successivo all'entrata in vigore della legge n. 263 del 2005 e anteriore alla legge n. 69 del 2009 - Compensazione delle spese in assenza di reciproca soccombenza - Esplicita indicazione di giusti motivi - Necessità - Potere di correzione dela motivazione in appello - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 11130 del 28/05/2015
Nel regime introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e anteriore a quello modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve essere esplicitamente motivato. Ove non vi abbia provveduto il primo giudice, i giusti motivi possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere indicati, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, il quale nell'esercizio del potere di correzione, può dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 11130 del 28/05/2015
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Giudizi instaurati anteriormente alla legge n. 69 del 2009 - Giusti motivi di compensazione - Sufficienza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11284 del 29/05/2015
In materia di spese giudiziali civili, nei giudizi instaurati anteriormente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, la compensazione delle spese può essere disposta - ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 45, comma 11, di detta legge - per "giusti motivi esplicitamente indicati dal giudice nella motivazione della sentenza", e non per "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione".
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11284 del 29/05/2015
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Giudizio di divisione - Compensazione delle spese processuali - Ripartizione "pro quota" delle spese di consulenza tecnica di ufficio - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9813 del 13/05/2015
Spese giudiziali civili - procedimenti speciali - divisione (giudizio di) - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9813 del 13/05/2015
Nel giudizio di divisione, il giudice, anche in caso di compensazione delle spese processuali tra le parti, può legittimamente disporre che quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio siano a carico di tutti i condividenti "pro quota", posto che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9813 del 13/05/2015
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"Gravi ed eccezionali ragioni" ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. - Configurabilità - Carattere ufficioso del rilievo dell'interruzione della prescrizione - Esclusione - Esiguità della pretesa creditoria - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11301 del 01/06/2015
L'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (come sostituito dall'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prevede la possibilità di compensare le spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", non consente di disporre la compensazione in parola in base al carattere ufficioso del rilievo dell'interruzione della prescrizione ed all'esiguità della pretesa creditoria, atteso che, quanto al primo profilo, esso integra un normale esito dell'attività valutativa del giudice, mentre, quanto al secondo, specialmente ove l'importo delle spese fosse tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte avesse inteso evitare agendo in giudizio per fare valere il proprio diritto, tale statuizione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del principio costituzionale di cui all'art. 24 Cost., nonché della regola generale dell'art. 91 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11301 del 01/06/2015
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Impugnazione del difensore distrattario - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26089 del 11/12/2014
In tema di spese processuali, il capo della sentenza che ne dispone la compensazione può essere impugnato dalla parte e non anche dal difensore distrattario, che è legittimato a proporre impugnazione soltanto ove sorga controversia sulla concessione o meno della distrazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26089 del 11/12/2014
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_92, Cod_Proc_Civ_art_93
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Condizioni - Gravi ed eccezionali ragioni in assenza di reciproca soccombenza - "Peculiare natura della pronuncia" di improcedibilità dell'appello - Inidoneità - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24634 del 19/11/2014
Ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella formulazione vigente "ratione temporis", introdotta dall'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69, può essere disposta la compensazione delle spese in assenza di reciproca soccombenza soltanto in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", la cui configurabilità è esclusa, peraltro, dalla mera "peculiare natura" della declaratoria di improcedibilità dell'appello. (Nella specie, il giudice di merito, nel dichiarare improcedibile l'appello avverso una sentenza di opposizione agli atti esecutivi, notoriamente inappellabile, aveva compensato le spese del giudizio di gravame per la "peculiare natura" della pronuncia).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24634 del 19/11/2014
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_92, Cod_Proc_Civ_art_348
Massime precedenti Vedi: N. 22763 del 2013, N. 16037 del 2014
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Risarcimento in forma specifica - Diritto del danneggiato - Sussistenza - Rifiuto dell'offerta del danneggiante di rimessione in pristino - Valutabilità in sede di parziale compensazione delle spese di lite - Possibilità - Fattispecie in tema di danni da immissioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22347 del 22/10/2014
In tema di responsabilità civile, il diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento in forma specifica in quanto più pienamente satisfattivo non può risolversi in un aggravio a suo carico, fermo restando, peraltro, che il persistente rifiuto, da parte sua, dell'offerta del danneggiante intesa a ripristinare direttamente i luoghi è suscettibile di valutazione ai fini della parziale compensazione delle spese di lite. (Nella specie, relativa a danni arrecati ad un immobile da immissioni derivanti da un intervento di ristrutturazione sull'appartamento sovrastante, la parte danneggiata aveva rifiutato l'offerta dell'impresa danneggiante di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, sicché il giudice aveva disposto la parziale compensazione delle spese di lite, valutando come poco collaborativo tale comportamento).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22347 del 22/10/2014
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Prestazioni previdenziali e assistenziali - Domanda di riconoscimento - Contenuto - Comprensivo della decorrenza - Riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta - Conseguenze in tema di spese - Compensazione - Possibilità. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17938 del 13/08/2014
In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17938 del 13/08/2014
Cod_Proc_Civ_Art_091, Cod_Proc_Civ_Art_092 com. 2, Cod_Proc_Civ_Disp_Att_Art_149
Massime precedenti Conformi: N. 16821 del 2005
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Valutazione del giudice di merito in ordine alle proporzioni della soccombenza reciproca - Sindacato di legittimità - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014
La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014
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2149
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Spese processuali - Disciplina - Imposizione alla massa - Fondamento - Limiti.
Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22903 del 08/10/2013

Decisione della causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. - Condizioni - Fattispecie.
In tema di giudizio di cassazione, per la decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la sufficienza degli accertamenti di fatto deve emergere dal provvedimento impugnato. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C., cassando la sentenza di merito per erronea compensazione ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., non ha ritenuto di poter decidere nel merito e ha rinviato al giudice territoriale per gli accertamenti di fatto necessari al corretto regolamento delle spese processuali).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21045 del 13/09/2013

Potere di ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra parte soccombente e parte totalmente vittoriosa - Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 1023 del 17/01/2013
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Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 1023 del 17/01/2013
Compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti.
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Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 1023 del 17/01/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Napoli, decidendo l'opposizione proposta da Vi..... Emanuele avverso il decreto ingiuntivo, con il quale il Presidente del Tribunale lo aveva condannato al pagamento in favore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato della somma dovuta per omessi e ritardati versamenti relative alle giocate, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, revocava il decreto ingiuntivo, condannava l'Amministrazione alle spese giudiziali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio.
La Corte di appello di Napoli, accogliendo l'impugnazione dell'Amministrazione relative alla regolazione delle spese processuali, dichiarava integralmente compensate le spese processuali del primo grado di giudizio e compensava te spese del secondo grado (sentenza dell'8 febbraio 2006).
2. Avverso la suddetta sentenza, Vi..... propone ricorso per cassazione con due motivi.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, ritualmente intimato, non svolge difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Entrambi i motivi di ricorso attengono alla disposta compensazione delle spese processuali di primo grado.
2. Con il primo motivo si deduce la violazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ. e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione. 2.1. La Corte di merito, rilevato che, ai fini della compensazione per giusti motivi chiesta dall'Amministrazione appellante, non rileva quanto dedotto dall'Amministrazione circa il mancato rilievo ufficioso del difetto di giurisdizione, atteso che era stato il Ministero a richiedere il decreto ingiuntivo, espone le ragioni poste a fondamento dei giusti motivi.
Queste sono individuate: nella natura della decisione; nella deduzione del difetto di giurisdizione da parte dell'opponente solo con la comparsa conclusionale; nella circostanza che, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo, restavano a carico del Ministero le spese della fase monitoria.
2.2. Le censure concernenti la disposta compensazione delle spese in generale, si sostanziano nella dedotta violazione dell'art. 92 cit. per aver disposto la compensazione con motivazione affetta da vizi. 2.3. È applicabile ratione temporis l'art. 92 cod. proc. civ. nella formulazione originaria, prima delle novelle apportate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, e dalla L. 18 giugno 2009, n. 69. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (a partire da Sez. Un. 30 luglio 2008, n. 20598 e, da ultimo, tra le tante, Cass., Sez. 6, 2 dicembre 2010, n. 24531), i giusti motivi possono evincersi anche dal complessivo tenore della sentenza.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, pure nel testo applicabile "ratione temporis" prima della modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a),la scelta di compensare le spese processuali è riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione, e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (Cass. 17 maggio 2012, n. 7763).
2.4. Nella specie, i giusti motivi sono enunciati e non sussiste vizio logico nella motivazione.
Infatti, il giudice di merito fa riferimento, in primo luogo, alla natura della decisione. Con ciò facendo implicito rinvio al carattere controverso e nuovo circa la spettanza della giurisdizione nel caso di omesso versamento all'erario di giocate effettuate in ricevitorie del gioco del lotto. Quindi, sostanzialmente, valuta comparativamente la circostanza che l'opponente ha posto la questione di giurisdizione solo con la comparsa conclusionale con la circostanza che l'Amministrazione ha adito il giudice ordinario per il decreto ingiuntivo e che, per effetto della revoca dello stesso, a suo carico rimangono le spese della fase monitoria.
Queste valutazioni sono idonee a...

Sentenza della Corte di cassazione - Contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine alla regolamentazione delle spese secondo soccombenza o mediante compensazione - Correzione degli errori materiali - Inammissibilità - Fondamento.
È inammissibile l'istanza di correzione degli errori materiali proposta avverso un'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione la quale, dopo aver dichiarato in motivazione che il ricorrente, in ragione della sua totale soccombenza, era tenuto al rimborso delle spese in favore delle parti vittoriose, abbia nel dispositivo compensato per intero le stesse tra le parti, atteso che la composizione del contrasto logico esistente tra motivazione e dispositivo presuppone un'attività di interpretazione dell'effettivo "decisum" non consentita in sede di correzione.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11348 del 13/05/2013

Giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 263 del 2005 - Art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. - Compensazione delle spese in assenza di reciproca soccombenza - Esplicita indicazione di giusti motivi - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 13460 del 27/07/2012
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 13460 del 27/07/2012
In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l'entra in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se ricorrono "giusti motivi" esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, comma primo, lett. a), della legge citata.
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13460
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Accertamento tecnico preventivo "ante causam" - Spese relative - Pagamento a carico del richiedente - Necessità - Natura di spese giudiziali nel successivo giudizio di merito - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4156 del 15/03/2012
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4156 del 15/03/2012
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4156
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Disciplina previgente alla legge n. 69 del 2009 - Giusti motivi - Giurisprudenza basata su principio astrattamente univoco ma variamente enunciato in concreto Ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. Civ., nel testo applicabile ratione temporis prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali l'esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso, ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni, atteso che le decisioni altalenanti ben possono dipendere dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente. (Principio enunciato con riferimento alla giurisprudenza che afferma la sussistenza della competenza per materia del giudice di pace sulle cause relative alle modalità d'uso dei servizi condominiali, con esclusione solo di quelle in cui si controverta dell'esistenza stessa del diritto, precisandosi che sussistono varie declinazioni del suddetto orientamento con riferimento al diritto al parcheggio). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 316 del 12/01/2012
Spese giudiziali civile - Compensazione - Disciplina previgente alla legge n. 69 del 2009 - Giusti motivi - Giurisprudenza basata su principio astrattamente univoco ma variamente enunciato in concreto
Ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile "ratione temporis" prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali l'esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso, ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni, atteso che le decisioni altalenanti ben possono dipendere dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente. (Principio enunciato con riferimento alla giurisprudenza che afferma la sussistenza della competenza per materia del giudice di pace sulle cause relative alle modalità d'uso dei servizi condominiali, con esclusione solo di quelle in cui si controverta dell'esistenza stessa del diritto, precisandosi che sussistono varie declinazioni del suddetto orientamento con riferimento al diritto al parcheggio). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 316 del 12/01/2012
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 316 del 12/01/2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il Consigliere relatore ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:
"1. - Antonio Sp.. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo, Giancarlo Ma.. e Graziella Be.., rispettivamente, conduttore e proprietaria di un immobile condominiale, affinché fossero condannati a non lasciare veicoli in sosta nello scoperto condominiale, ciò essendo vietato dal regolamento di condominio. I convenuti nel resistere in giudizio eccepivano l'incompetenza per materia del giudice adito.
1.1. - Con sentenza del 20.1.2009 il Tribunale declinava la propria competenza per materia in favore del giudice di pace, e in considerazione del contrasto giurisprudenziale circa la competenza di quest'ultimo ai sensi dell'art. 7 c.p.c., n. 2, in tema di parcheggio di veicoli, compensava interamente le spese di giudizio fra le parti.
1.2. - Sull'impugnazione principale di Graziella Be.. e incidentale di Giancarlo Ma.. avverso il capo relativo alle spese, la Corte d'appello di Venezia rigettava l'appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale, condannando i predetti alle spese del grado.
2. - Per la cassazione di quest'ultima sentenza ricorre Be.. Graziella.
2.1. - Resiste con controricorso Antonio Sp...
2.2. - Giancarlo Ma.. non ha svolto attività difensiva. 3. - Tre i motivi d'annullamento,
3.1. - Con il primo la ricorrente deduce l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su circostanze controverse e decisive riguardo alla sussistenza dei giusti motivi di compensazione delle spese, lì dove la Corte veneta avrebbe confuso, nel confermare la decisione del giudice di prime cure, tra controversia sul diritto e controversia sull'uso di beni e servizi comuni, in tal modo ritenendo esistente un contrasto giurisprudenziale che, in realtà, non ricorre, essendo invece consolidato l'orientamento che attribuisce al giudice di pace le controversie riguardanti le sole questioni sulla facoltà d'uso dello scoperto condominiale.
3.2. - Con il secondo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 96 e 92 c.p.c., avendo la Corte d'appello istituito un improprio parallelo tra responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., e attenuazione di responsabilità, ai fini della...

Chiamata del terzo in garanzia - Incidenza delle spese del chiamato - Spettanza a carico della parte rimasta soccombente - Configurabilità - Fondamento.
In tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nella specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23552 del 10/11/2011
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23552
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Ordinanza declinatoria della competenza - Natura di sentenza - Conseguenze - Statuizione sulle spese - Obbligatorietà - Impugnazione con l'appello - Necessità - Ricorso per cassazione eventualmente proposto - Inammissibilità.
L'ordinanza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per valore ha natura di sentenza per il suo carattere decisorio sulla competenza, con la conseguenza che la statuizione sulle spese del processo ivi contenuta è ordinariamente impugnabile con l'appello e non con ricorso per cassazione che, se proposto, va dichiarato inammissibile.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21697 del 20/10/2011
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
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21697
2011

Rimborso delle spese a carico del soccombente - Determinazione del valore della controversia - Criteri - Riferimento a quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio ovvero a quanto richiesto in sede di impugnazione - Condizioni e limiti - Giudizio di secondo grado limitato alla decisione sulla condanna di una parte alle spese di primo grado - Criterio del "disputatum" - Somma liquidata dal primo giudice - Fondamento.
Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, primo e secondo comma, della Tariffa approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, del Ministro di grazia e giustizia - sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza); peraltro, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il "disputatum" posto all'esame del giudice di appello.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 536 del 12/01/2011
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536
2011

Pluralità di domande - Individuazione dello "scaglione" di appartenenza - Più domande di valore indeterminabile ed una domanda di risarcimento del danno di valore determinato - Cumulabilità - Conseguenze - Valore indeterminabile della causa.
Ai fini della determinazione dello scaglione per la liquidazione degli onorari di avvocato, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile, ed una di risarcimento dei danni, di valore determinato, esse si cumulano tra di loro e la causa va complessivamente ritenuta di valore indeterminabile.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16318 del 26/07/2011
fine
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