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057 Accordi di ristrutturazione dei debiti - Dlgs 14/2019 (Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 57 Accordi di ristrutturazione dei debiti- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo vigente     |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Sezione II Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi

Art. 57 Accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48.

2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56.

Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39 , commi 1 e 3.

3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:

a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità ... ... del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

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Art. 57 Accordi di ristrutturazione dei debiti (1)

1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44.

2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56 «, commi 1 e 3».

Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.

3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:

a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 9 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, commi 1e 3»;

al comma 4, le parole: «e giuridica» sono soppresse.

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CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELLA INSOLVENZA

REGOLAZIONE DELLA CRISI

Accordi di ristrutturazione dei debiti