Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Capo IV Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale
Sezione I Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale
Art. 37 Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale
1. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore.
2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.
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Capo IV Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Sezione I Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza
Art. 37 Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza
1. La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore.
2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.