Opposizione alla stima dell'indennità di esproprio – Cass. n. 10111/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - Opposizione alla stima dell'indennità di esproprio - Fallimento in corso di causa del beneficiario dell'espropriazione - Sentenza della Corte d'appello - Inopponibilità alla massa - Fondamento.
In tema di insinuazione al passivo, la sentenza della Corte d'appello che in sede di opposizione alla stima abbia determinato l'indennità di esproprio dovuta dal beneficiario dell'espropriazione, dichiarato fallito in corso di causa, non è opponibile alla massa fallimentare, poiché la liquidazione di tale indennità non si sottrae al principio di esclusività del concorso formale dei creditori, sancito dall'art. 52 l.fall., in forza del quale ogni pretesa deve essere fatta valere nelle forme previste per l'accertamento dello stato passivo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10111 del 16/04/2021 (Rv. 661150 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_032, Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_201 …...
Fallimento del creditore opposto - Cass. n. 26993/2020Procedimenti sommari – competenza - procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza - Fallimento del creditore opposto - Domanda riconvenzionale dell'opponente - Competenza del tribunale fallimentare sulla domanda riconvenzionale - Estensione all'opposizione a decreto ingiuntivo - Esclusione - Fondamento.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, non determina l'improcedibilità dell’opposizione e la rimessione dell'intera controversia al giudice fallimentare, rimanendo il Tribunale ordinario competente per l’opposizione mentre al Tribunale fallimentare, previa separazione dei giudizi, deve essere rimessa esclusivamente la domanda riconvenzionale, in ordine alla quale soltanto sussiste, dunque, la competenza funzionale ed inderogabile di tale organo giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_645, (Legge Falliment. art. 24 = Dlgs_14_2019_art_032)
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Fallimento del creditore opposto - Domanda riconvenzionale dell'opponente - Cass. n. 26993/2020Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – competenza - Fallimento del creditore opposto - Domanda riconvenzionale dell'opponente - Competenza del tribunale fallimentare sulla domanda riconvenzionale - Estensione all'opposizione a decreto ingiuntivo - Esclusione - Fondamento.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, non determina l'improcedibilità dell’opposizione e la rimessione dell'intera controversia al giudice fallimentare, rimanendo il Tribunale ordinario competente per l’opposizione mentre al Tribunale fallimentare, previa separazione dei giudizi, deve essere rimessa esclusivamente la domanda riconvenzionale, in ordine alla quale soltanto sussiste, dunque, la competenza funzionale ed inderogabile di tale organo giudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26993 del 26/11/2020 (Rv. 659985 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_645, (Legge Falliment. art. 24 = Dlgs_14_2019_art_032)
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Opposizione allo stato passivo – Cass. n. 23472/2020Competenza civile - connessione di cause - Opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall.- Testo anteriore al D.l.g.s n. 5 del 2006 - Domanda riconvenzionale - Ammissibilità - Limiti.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - In genere.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, così come disciplinato dall'art. 98 l.fall., nel regime anteriore alle riforme del 2006, la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore", che giustifica la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della "causa petendi" (richiedendo appunto l'art. 36 c.p.c. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale con quello posto a base di un'eccezione, così da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23472 del 27/10/2020 (Rv. 659535 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_032, Dlgs_14_2019_art_206, Cod_Proc_Civ_art_036
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Giudizio di opposizione a precetto Cass. n. 21009/2020esecuzione forzata – opposizioni - Giudizio di opposizione a precetto introdotto dal debitore prima della dichiarazione di fallimento del creditore - Competenza del Tribunale fallimentare - Esclusione – Fondamento - fallimento ed altre procedure concorsuali.
L'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. promossa dall'imprenditore "in bonis" che, in corso di giudizio, sia stato dichiarato fallito non rientra, ai sensi dell'art. 24 l.fall., nella competenza funzionale del Tribunale fallimentare, trattandosi di un'azione inerente ad un diritto già esistente nel patrimonio del fallito anteriormente alla declaratoria della sua insolvenza, che si sottrae alle regole della concorsualità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21009 del 02/10/2020 (Rv. 659154 - 01)
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 24 = Dlgs_14_2019_art_032), (Legge Falliment. art. 51= Dlgs_14_2019_art_150), Cod_Proc_Civ_art_615
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 2990 del 07/02/2020 (Rv. 656647 - 01)Domanda di risoluzione contrattuale - Azione promossa prima del fallimento della parte convenuta - Pretese esclusive di carattere restitutorio o risarcitorio - Ricorso al procedimento di insinuazione al passivo - Necessità - Pretese estranee alla partecipazione al concorso - Proseguibilità con il rito ordinario - Ammissibilità - Fondamento.
in materia di fallimento, 'art_ 72, comma 5, secondo periodo l. fall. postula - anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi agli artt. 24 e 52 l.fall., nonché del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo - che la domanda di risoluzione proposta prima della declaratoria fallimentare, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede concorsuale, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 e ss. l.fall.; deve parimenti essere esaminata e decisa dal giudice fallimentare la domanda di risoluzione che costituisca antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione, non essendo applicabile in via analogica l'istituto dell'ammissione con riserva ai sensi dell'art_ 96, n. 1 e n. 3, l.fall., né potendosi disporre la sospensione necessaria ai sensi dell'art_ 295 c.p.c., in attesa della decisione della causa pregiudiziale di risoluzione in ipotesi proseguita in sede di cognizione ordinaria. Viceversa, la domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte "in bonis" dagli obblighi contrattuali o l'escussione di una garanzia di terzi) è procedibile in sede di cognizione ordinaria, dopo l'interruzione del processo ex art_ 43 l.fall. e la sua riassunzione nei confronti della curatela fallimentare.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 2990 del 07/02/2020 (Rv. 656647 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_032, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_204, Cod_Proc_Civ_ art_295
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
FALLIMENTO
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10528 del 15/04/2019 (Rv. 653471 - 01)Opposizione allo stato passivo - Eccezione riconvenzionale del curatore - Competenza del tribunale fallimentare - Sussiste – Ragioni
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il tribunale fallimentare è investito della competenza a decidere su tutti i fatti modificativi od estintivi dei crediti azionati dai creditori concorsuali, sicché il curatore può proporre in detta sede una eccezione riconvenzionale di compensazione al solo fine di ottenere il rigetto della domanda di partecipazione al concorso.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10528 del 15/04/2019 (Rv. 653471 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_032, Dlgs_14_2019_art_150, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207 …...
032 Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione - Dlgs 14/2019 (Art. 24 (Competenza del tribunale fallimentare). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)Art. 32 Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 24 (Competenza del tribunale fallimentare). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)
Art. 32 Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione
1. Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
2. Nei giudizi che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione promossi innanzi al tribunale incompetente, il giudice, anche d'ufficio, assegna alle parti un termine di non oltre trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
----- precedente normativa di riferimento
Art. 24 (Competenza del tribunale fallimentare). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
comma abrogato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - tribunale fallimentare - competenza funzionale - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15958 del 18/06/2018 (Rv. 649544 - 03)Leasing finanziario - Risoluzione del contratto - Intervenuta prima della dichiarazione di fallimento - Competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 72 l.fall. - Esclusione - Fondamento.
E' attribuita alla competenza del tribunale ordinario e non di quello fallimentare, ai sensi dell'art. 24 l. fall., l'azione restitutoria ex art. 1526 c.c. conseguente alla risoluzione del contratto di leasing finanziario intervenuta prima della dichiarazione di fallimento e, in quanto tale, ricompresa tra quelle già esistenti nel patrimonio del fallito. Solo ove l'azione sia stata proposta a seguito di dichiarazione di scioglimento dal contratto operata dal curatore, ai sensi dell'art. 72 della stessa legge, essa deriva dal fallimento e non osta all'attrazione al foro fallimentare la circostanza che, sul piano sostanziale, il credito restitutorio, operando lo scioglimento con effetti "ex tunc", abbia quale fatto costitutivo il venir meno del contratto "ab origine".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15958 del 18/06/2018 (Rv. 649544 - 03)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_032, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172, Cod_Civ_art_1526 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - tribunale fallimentare - competenza funzionale - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15982 del 18/06/2018 (Rv. 649507 - 01)Condizioni - Incidenza della controversia sulla procedura concorsuale - Significato - Fattispecie.
In materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa. (Nella specie, la S.C., non ravvisando la finalità recuperatoria del bene oggetto dell'atto dispositivo a vantaggio della massa dei creditori, ha escluso la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare in ordine alla causa di revocazione ordinaria proposta, ex art. 66 l.fall., dall'amministrazione straordinaria e riferita ad atto dispositivo - donazione - compiuto non dalla società poi dichiarata insolvente bensì dal debitore di essa, su bene proprio, in forza di obbligazione risarcitoria fondata su fatti commessi anteriormente alla dichiarazione di insolvenza).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15982 del 18/06/2018 (Rv. 649507 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_032, Dlgs_14_2019_art_165, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166 …...