Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - trasferimento d'azienda - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14712 del 27/05/2024 (Rv. 671215-01)Illegittimità della cessione di ramo d'azienda - Prestazioni offerte al cedente e non ricevute - Mora credendi - Equiparazione alle prestazioni eseguite - Sussistenza - Effetti - Configurabilità dell'aliunde perceptum - Esclusione - Ragioni.
Nel caso di illegittima cessione di ramo d'azienda, le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora credendi, sono equiparate a quelle eseguite e generano la sua obbligazione retributiva corrispettiva, senza che da questa possa detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell'ambito del diverso ed autonomo rapporto instaurato con il cessionario in via di mero fatto ex art. 2126 c.c., sia perché l'aliunde perceptum attiene al risarcimento del danno, sia perché si è in presenza di due rapporti lavorativi, per i quali il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14712 del 27/05/2024 (Rv. 671215-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112, Cod_Civ_art_1207, Cod_Civ_art_2126 …...
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14712 del 27/05/2024 (Rv. 671215-02)Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - trasferimento d'azienda - Cessione di ramo d'azienda - Declaratoria di inefficacia - Appalto tra cessionario e cedente - Disciplina dell'appalto illecito - Inapplicabilità - Effetto liberatorio dei pagamenti effettuati dal cessionario ai lavoratori ceduti - Insussistenza.
Alla cessione di ramo d'azienda, seguita da un appalto tra cedente e cessionario e successivamente dichiarata inefficace nei confronti del lavoratore, sono inapplicabili, anche in via analogica, le norme dettate per l'appalto dichiarato illecito, cosicché i pagamenti effettuati dal cessionario ai lavoratori ceduti non hanno effetto liberatorio nei confronti del cedente per le retribuzioni loro dovute.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14712 del 27/05/2024 (Rv. 671215-02)
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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14127 del 21/05/2024 (Rv. 671206-01)Assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Somministrazione - Illegittimità - Diritto dei lavoratori somministrati agli emolumenti premiali previsti dalla contrattazione collettiva dell'utilizzatore - Condizioni - Applicabilità dell'art. 2126 c.c. - Anche al pubblico impiego contrattualizzato - Sussistenza.
In ipotesi di rapporti di somministrazione di lavoro illegittimi, i lavoratori somministrati che hanno partecipato a specifici progetti realizzati dall'utilizzatore hanno diritto agli ulteriori emolumenti premiali aggiuntivi della retribuzione a tal fine previsti, a parità di mansioni e di raggiungimento degli obiettivi, per il personale dipendente dell'utilizzatore dalla contrattazione collettiva di riferimento, sebbene non in applicazione di quest'ultima ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 4, d.lgs. 276 del 2003, ratione temporis vigente, ma, stante l'abusività del ricorso alla somministrazione, in forza della norma di chiusura di cui all'art. 2126 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14127 del 21/05/2024 (Rv. 671206-01)
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Impiegati regionali, provinciali, comunali - diritti dell'impiegato - trattamento economico - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 12868 del 10/05/2024 (Rv. 671184-01)Domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni - Accertamento della nullità del rapporto - Art. 2126 c.c. - Applicabilità - Domanda nuova - Esclusione - Ragioni.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di condanna della P.A. al pagamento delle retribuzioni dovute sul presupposto dello svolgimento di un rapporto di lavoro regolare può condurre, allorché emerga la nullità del contratto o il suo contrasto con divieti inderogabili, alla condanna della parte datoriale ex art. 2126 c.c. in ragione della natura non risarcitoria, ma corrispettiva, della retribuzione prevista dalla citata norma, sulla cui base può essere proposta domanda per la prima volta in grado di appello o che può essere posta d'ufficio a fondamento della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 12868 del 10/05/2024 (Rv. 671184-01)
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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 3504 del 07/02/2024 (Rv. 670039-01)Costituzione del rapporto - Lavori socialmente utili e lavori per pubblica utilità - Qualificazione normativa del rapporto - Modalità concrete di svolgimento - Subordinazione - Indici - Conseguenze - Diritto alla retribuzione in base all'art. 2126 c.c. - Sussistenza.
In tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale fattispecie, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato - assumendo rilievo a tal fine l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione - con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 3504 del 07/02/2024 (Rv. 670039-01)
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Nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 378 del 05/01/2024 (Rv. 669692-01)Costituzione del rapporto - durata del rapporto - Nullità del rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato per mancata adozione del documento di valutazione dei rischi - Conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - Esclusione - Effetti sul rapporto previdenziale - Applicabilità dell'art. 2126 c.c.
In tema di contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, in violazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 276 del 2003 nella formulazione ratione temporis vigente, non comporta una nullità parziale del contratto ex art. 1419, comma 2, c.c., ma una nullità cui consegue, in assenza di diversa previsione di legge, l'effetto caducatorio non retroattivo ai sensi dell'art. 2126 c.c., cosicché deve escludersi la sua conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche ai soli effetti del rapporto previdenziale, non rinvenendosi disposizioni normative che, per il contratto di lavoro intermittente, giustifichino direttrici diverse per il rapporto previdenziale e per quello di lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 378 del 05/01/2024 (Rv. 669692-01)
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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. L , Sentenza n. 27842 del 03/10/2023 (Rv. 669028 - 01)Retribuzione - lavoro straordinario, notturno, festivo e nel periodo feriale - igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale dipendente - Agenzie regionali per la protezione ambientale (A.R.P.A.) - Prestazioni a favore di terzi oltre il debito orario - Consenso della P.A. - Mancata approvazione delle relative convenzioni - Diritto al pagamento dello straordinario - Sussistenza - Parametri.
In tema di pubblico impiego privatizzato, il dipendente di un'agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.) che nell'ambito del rapporto di lavoro ha eseguito, in favore di soggetti terzi e con il consenso dell'amministrazione di appartenenza, prestazioni oltre il normale orario ha diritto a essere retribuito per il lavoro straordinario svolto (ex art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c. e alla luce degli artt. 35 e 36 Cost.) in base alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale applicabile e di quella integrativa conforme, senza che rilevi la mancata approvazione, da parte del datore di lavoro, dei progetti relativi a siffatte prestazioni e dei correlati atti interni di riparto, fra il personale interessato, delle somme riscosse in dipendenza di tali progetti.
Corte di Cassazione, Sez. L , Sentenza n. 27842 del 03/10/2023 (Rv. 669028 - 01)
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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 25696 del 04/09/2023 (Rv. 668626 - 01)Retribuzione - lavoro straordinario, notturno, festivo e nel periodo feriale - impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - Pubblico impiego privatizzato - Affidamento di incarichi a dipendenti della stazione appaltante in mancanza di stanziamenti per la realizzazione dell'opera - Diritto al compenso incentivante - Esclusione - Diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva - Sussistenza.
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili a lavoratori dipendenti della stazione appaltante - in mancanza di stanziamenti per la realizzazione dell'opera a cui gli incarichi si riferiscono - impedisce il sorgere del diritto al compenso incentivante ai sensi dell'art. 18 della l. n. 109 del 1994 (nel testo "ratione temporis" vigente), ma non fa venire meno, per lo svolgimento di tali prestazioni di lavoro oltre il debito orario, il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva, da corrispondere con riferimento agli importi previsti per il lavoro straordinario.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 25696 del 04/09/2023 (Rv. 668626 - 01)
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Decisioni datoriali prive di copertura finanziaria – Cass. n. 15364/2023Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - Pubblico impiego privatizzato - Costo del personale - Decisioni datoriali prive di copertura finanziaria - Inefficaci - Eccezioni - Prestazioni di lavoro di fatto.
Nel pubblico impiego privatizzato le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico della Pubblica Amministrazione richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non producono il sorgere di diritti delle parti, eccezion fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia della legge che della contrattazione collettiva, che devono essere comunque remunerati per effetto del disposto dell'art. 2126 c.c. e dei principi costituzionali sanciti agli artt. 35 e 36 della Carta.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 15364 del 31/05/2023 (Rv. 667799 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2126
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15364
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Mancata iscrizione albo – Cass. n. 7031/2023Stampa - giornalista - previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - in genere - Lavoro giornalistico - Mancata iscrizione albo - Nullità - Retrodatazione iscrizione - Effetti - 2126 c.c. - Applicabilità - Iscrizione I.N.P.G.I. - Esclusione - Ragioni.
In tema di rapporto di lavoro giornalistico, la mancata iscrizione all'albo dei praticanti comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di legge, che non è sanabile con la successiva retrodatazione dell'iscrizione; tuttavia, poiché detta nullità non deriva da illiceità dell'oggetto e della causa, l’attività svolta conserva giuridica rilevanza ed efficacia ai sensi dell'art. 2126 c.c., sicché, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e previdenziale, senza che sorga, però, anche lo specifico obbligo dell'assicurazione presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.), in quanto presupposto dello stesso non è solo la natura giornalistica dell'attività svolta, ma anche l'iscrizione all'Albo.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 7031 del 09/03/2023 (Rv. 666979 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2126
Corte
Cassazione
7031
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Passaggio ad altro ruolo o ad altra amministrazione M.I.U.R. – Cass. n. 6663/2023Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - passaggio ad altro ruolo o ad altra amministrazione M.I.U.R. - Contratti a termine - Differenze stipendiali - Art. 2126 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
In tema di abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato da parte del M.I.U.R., ai fini del diritto al pagamento delle differenze stipendiali in ragione dell'anzianità di servizio maturata, è da escludere l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., norma che riguarda una dinamica, quella della prestazione di fatto del lavoro sulla base di presupposti giuridicamente invalidi, che è del tutto estranea alla questione della maturazione di differenze stipendiali, a titolo retributivo pieno, in ragione del maturare dell'anzianità per effetto del succedersi di contratti a termine, della cui piena validità, nel periodo in cui le prestazioni sono state rese, non vi è, invece, questione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6663 del 06/03/2023 (Rv. 666980 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2126
Corte
Cassazione
6663
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Contratto di collaborazione coordinata e continuativa – Cass. n. 4360/2023Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - in genere - Contratto di collaborazione coordinata e continuativa - Accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto - Conseguenze - Diritto alla conversione - Esclusione - Tutela risarcitoria ex art. 2126 c.c. - Ricostruzione della posizione previdenziale - Diritto al trattamento di fine rapporto - Sussistenza.
In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 4360 del 13/02/2023 (Rv. 666909 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2126, Cod_Civ_art_2120, Cod_Civ_art_2094
Corte
Cassazione
4360
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Nullità del contratto di lavoro – Cass. n. 28330/2022Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - indennità - di fine rapporto di lavoro - di preavviso - Nullità del contratto di lavoro - Indennità sostitutiva del preavviso - Spettanza - Esclusione - Fondamento.
Nell'ipotesi di contratto di lavoro nullo, al lavoratore non spetta l'indennità sostitutiva del preavviso che, per sua natura, presuppone la validità del rapporto e, salvo i casi eccezionali espressamente previsti dagli artt. 2118, comma 3, e 2122 c.c., la possibilità della sua continuazione oltre il periodo di recesso.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 28330 del 29/09/2022 (Rv. 665732 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2122, Cod_Civ_art_2126
Corte
Cassazione
28330
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Pubblico impiego privatizzato – Cass. n. 1307/2022Impiego pubblico - concorsi in genere - Pubblico impiego privatizzato - Procedura concorsuale - Illegittimità - Annullamento in autotutela - Contratto di lavoro - Nullità originaria - Rilevabilità d'ufficio - Domanda di prosecuzione del rapporto - Sindacato del giudice ordinario - Disapplicazione del provvedimento di annullamento - Limiti.
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'annullamento di un concorso pubblico in autotutela, ai sensi dell'art. 21-novies della l. n. 241 del 1990, per vizi di legittimità riscontrati dalla P.A. rispetto agli atti della selezione, determina la nullità originaria, rilevabile d'ufficio, sebbene accertata successivamente, del contratto di lavoro stipulato in esito alla conclusione del concorso stesso; nel giudizio instaurato dal lavoratore per la tutela del diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto conseguente a tale contratto il giudice ordinario ha il potere di disapplicare il provvedimento di annullamento solo se, ed in quanto, si ravvisino rispetto ad esso i vizi di legittimità propri degli atti amministrativi.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 1307 del 17/01/2022 (Rv. 663601 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2126
Corte
Cassazione
1307
2022 …...
Svolgimento di mansioni superiori – Cass. n. 36358/2021Impiego pubblico - in genere (natura, caratteri, distinzioni) - Dirigente - Svolgimento di mansioni superiori - Riconoscimento di un maggiore trattamento economico - Condizioni - Fattispecie.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, al di là del caso della reggenza, il principio che governa la remunerazione dirigenziale è quello dell’onnicomprensività, sancito dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, né, data l’unicità del ruolo, può configurarsi lo svolgimento di mansioni superiori ex art. 52 del citato d.lgs. ovvero ex art. 2103 c.c.; ne consegue che non ogni svolgimento di attività aggiuntive rispetto al proprio incarico e già proprie di altro dirigente può giustificare, a meno che la contrattazione collettiva non lo preveda, il riconoscimento di differenze retributive, essendo invece necessario che, quanto di aggiuntivo sia attribuito, comporti - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa e destinata, in assenza di regolare formalizzazione nei termini di un nuovo accordo, a far prevalere, rispetto alla regola della onnicomprensività, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c., l’attività in concreto svolta, ove rispetto a questa siano in ipotesi previsti maggiori erogazioni retributive. (Nella specie, è stata disattesa la domanda avanzata da una dirigente di seconda fascia della Corte dei conti, sul rilievo che, secondo l’accertamento fattuale svolto dal giudice di merito, l’estensione dei compiti determinatasi dopo il pensionamento del dirigente generale non avesse comportato un reale subentro nella piena responsabilità dell’ufficio).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 36358 del 23/11/2021 (Rv. 663003 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2126
Corte
Cassazione
36358
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Assunzione in violazione di norme imperative – Cass. n. 32263/2021Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - in genere - Pubblico impiego privatizzato - Assunzione in violazione di norme imperative - Nullità - Conseguenze - Ripetibilità delle retribuzioni - Esclusione ex art. 2126 c.c. - Computabilità ad altri fini della prestazione resa - Esclusione - Fondamento.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell’assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio ”quod nullum est nullum producit effectum”.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32263 del 05/11/2021 (Rv. 662696 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2126, Cod_Civ_art_1418
Corte
Cassazione
32263
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Contratti collettivi integrativi in contrasto con i contratti nazionali – Cass. n. 30748/2021Impiego pubblico - (natura, caratteri, distinzioni) - Disciplina del trattamento economico - Contratti collettivi integrativi in contrasto con i contratti nazionali - Invalidità - Conseguenze - Diritto dell'ente al recupero delle somme in eccedenza - Sussistenza - Art. 2126 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
In caso di invalidità dei contratti collettivi integrativi per contrasto con le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sussiste il diritto dell'ente erogatore al recupero delle somme corrisposte ai lavoratori in forza di apposite previsioni dei contratti integrativi, non trovando applicazione l'art. 2126, secondo comma, c.c., in quanto la nullità non riguarda il contratto di lavoro bensì proprio la clausola di attribuzione del beneficio.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30748 del 29/10/2021 (Rv. 662615 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2126
Corte
Cassazione
30748
2021 …...
Accesso ai pubblici impieghi - Cass. n 22673/2020Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi - Dichiarazioni non veritiere - Decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di accesso al pubblico impiego, la decadenza del dichiarante "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, si verifica ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio; ne consegue che la decadenza in questione - risolvendosi in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso - va apprezzata in termini di rifiuto dell'amministrazione di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro, del quale, pertanto, non si potrà tener conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera. (Nella specie, nella sentenza di merito era stato ritenuto che l'accertamento della falsità ideologica dell'autocertificazione, attestante la esistenza del titolo necessario alla inclusione della lavoratrice nelle graduatorie per il personale ATA relative al triennio 2005/2008, non si riverberasse anche sulla procedura inerente le graduatorie per il successivo triennio 2008/2011; la S.C., nel cassare la predetta sentenza, ha affermato che i rapporti di lavoro svoltisi nella vigenza della graduatoria nella quale la lavoratrice era stata inclusa solo grazie alla dichiarazione mendace non potessero essere in alcun modo valutati ai fini dell'attribuzione dei punteggi).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22673 del 19/10/2020 (Rv. 659259 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2126
corte
cassazione
22673
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Stampa - giornalista - rapporto di lavoro giornalistico (lavoro subordinato) - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1867 del 28/01/2020 (Rv. 656703 - 01)Collaboratore fisso - Attività svolta con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio - Iscrizione nell'albo dei giornalisti - Sufficienza - Iscrizione nel solo elenco dei pubblicisti - Irrilevanza - Nullità del contratto - Esclusione.
In tema di rapporto di lavoro giornalistico, l'attività del collaboratore fisso espletata con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio rientra nel concetto di "professione giornalistica". Ai fini della legittimità del suo esercizio è condizione necessaria e sufficiente la iscrizione del collaboratore fisso nell'albo dei giornalisti, sia esso elenco dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti; conseguentemente, non è affetto da nullità per violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 45 della l. n. 69 del 1963 il contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso, iscritto nell'elenco dei pubblicisti, anche nel caso in cui svolga l'attività giornalistica in modo esclusivo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1867 del 28/01/2020 (Rv. 656703 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_2126
STAMPA
GIORNALISTA
RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO
LAVORO SUBORDINATO …...
Lavoro - lavoro nelle imprese esercitate da enti pubblici - enti pubblici non economici - Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 31012 del 27/11/2019 (Rv. 655889 - 01)Contratti di portierato con enti previdenziali - Originaria natura privatistica - Trasformazione in rapporti di pubblico impiego - Svolgimento di mansioni istituzionali prima della trasformazione - Conseguenze.
I contratti di portierato con enti previdenziali, aventi originaria natura privatistica, sono stati trasformati in rapporti di pubblico impiego privatizzato dall'art. 43, comma 19, della l. n. 388 del 2000, con conseguente assegnazione degli addetti, "ex lege", alle mansioni proprie dell'attività istituzionale degli enti di riferimento; in caso di svolgimento di tali mansioni anche prima della trasformazione, spetta ai lavoratori, ex art. 2126 c.c., il riconoscimento del trattamento retributivo corrispondente alle mansioni concretamente svolte, secondo la disciplina di cui al d.P.R. n. 285 del 1988, gradualmente transitata nella successiva contrattazione collettiva del pubblico impiego privatizzato.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 31012 del 27/11/2019 (Rv. 655889 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2126 …...
Lavoro - lavoro nelle imprese esercitate da enti pubblici - enti pubblici non economici - Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30073 del 19/11/2019 (Rv. 655984 - 01)Dipendenti degli enti previdenziali addetti al servizio di portierato di immobili - Successiva assegnazione a mansioni tipiche della funzione amministrativa dell'ente - Trasformazione del rapporto in lavoro pubblico contrattualizzato - A decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 43, comma 19, della l. n. 388 del 2000 - Periodo antecedente - Applicabilità dell'art. 2126 c.c.
In tema di lavoro dei portieri degli enti previdenziali assunti con contratto di diritto privato, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle di portierato e da riportare ad attività proprie della funzione amministrativa dell'ente di appartenenza non comporta la trasformazione del vincolo in un rapporto di impiego pubblico privatizzato, che si verifica solo quale effetto "ex lege" al sopravvenire dell'art. 43, comma 19, della l. n. 388 del 2000, ma fa sorgere, ai sensi dell'art. 2126 c.c., il diritto del lavoratore a percepire, per il periodo di concreto ed effettivo svolgimento di quelle diverse mansioni, il trattamento retributivo proprio del c.c.n.l. inerente agli enti pubblici non economici.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30073 del 19/11/2019 (Rv. 655984 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2126 …...
Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 25169 del 08/10/2019 (Rv. 655318 - 01)Rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Domanda di riconoscimento - Rigetto - Richiesta di condanna al pagamento delle retribuzioni ex art. 2126 c.c. - Novità della domanda - Esclusione - Conseguenze.
La pretesa di condanna del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2126 c.c., al pagamento delle retribuzioni dovute per lo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato, anche con la P.A., allorquando la pretesa originariamente esercitata di riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con tale datore di lavoro sia esclusa per ragioni di nullità o per divieti imposti da norme imperative, non costituisce domanda nuova e può dunque essere prospettata per la prima volta in grado di appello o anche posta d'ufficio a fondamento della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 25169 del 08/10/2019 (Rv. 655318 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2126, Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina – Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 25169 del 08/10/2019 (Rv. 655318 - 02)Azione ex art. 2126 c.c. - Oneri di allegazione e prova - Riparto - Criteri.
L'azione proposta ai sensi dell'art. 2126 c.c., avendo fonte in una specifica previsione di legge, è di natura contrattuale sicché è onere del lavoratore allegare e dimostrare l'esistenza dei fatti generatori, consistenti nell'attuazione della prestazione di lavoro e nella conseguente quantificazione delle retribuzioni secondo la contrattazione collettiva applicabile, mentre grava su chi riceva tali prestazioni di lavoro la prova di quanto, in ragione della medesima vicenda sostanziale, il lavoratore ha comunque percepito e va quindi detratto dal dovuto.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 25169 del 08/10/2019 (Rv. 655318 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2126, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1218 …...
Impiegati dello stato - disciplina - in genere qualificazione del rapporto - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3314 del 05/02/2019impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - in genere qualificazione del rapporto - modalità concrete di svolgimento - subordinazione - indici - accertamento - conseguenze - diritto alla retribuzione ex art. 2126 c.c. - obbligo di versamento della contribuzione - lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - in genere in genere - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3314 del 05/02/2019
In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ex art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, sussiste a carico dell'ente l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, che trova fondamento nell'art. 2126 c.c.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, avendo ravvisato gli estremi della subordinazione nella prestazione lavorativa resa in favore di una provincia, aveva condannato quest'ultima al versamento dei contributi sui compensi effettivamente percepiti, benché la pretesa relativa alle differenze retributive fosse stata giudicata infondata per carenza di allegazioni idonee).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3314 del 05/02/2019
pubblico impiego privatizzato
Cod_Civ_art_2126, Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2222 …...
Giornalista - rapporto di lavoro giornalistico (lavoro subordinato) collaboratore fisso - attività giornalistica - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3177 del 04/02/2019stampa - giornalista - rapporto di lavoro giornalistico (lavoro subordinato) collaboratore fisso - attività giornalistica - iscritto nell’elenco dei pubblicisti - conseguenze - nullità del contratto - sussistenza - applicabilità dell'art. 2126 c.c - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3177 del 04/02/2019
In tema di rapporto di lavoro giornalistico, l'attività svolta dal collaboratore fisso - contraddistinta da continuità, vincolo di dipendenza ed esclusività, responsabilità di un servizio - rientra nel concetto di "professione giornalistica" e richiede la previa iscrizione nell'elenco dei giornalisti, con conseguente nullità del contratto in caso di iscrizione al solo elenco dei pubblicisti, la quale tuttavia non esclude - non derivando da illeicità dell'oggetto o della causa, ma da violazione di legge - che l'attività svolta conservi giuridica rilevanza ed efficacia ai sensi dell'art. 2126 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3177 del 04/02/2019
rapporto di lavoro giornalistico
Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_2126 …...
Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - svolgimento - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 21523 del 31/08/2018Lavoro pubblico contrattualizzato - Inquadramento superiore - Riconoscimento - Revoca - Diritto alla ripetizione della retribuzione corrispondente - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di riconoscimento di un livello superiore di professionalità, successivamente revocato, sono irripetibili le differenze retributive erogate in favore del lavoratore durante il periodo di effettivo servizio prestato nella predetta qualifica, trovando applicazione l'art. 2126 c.c., da reputarsi compatibile con il regime del lavoro pubblico. (Nella specie, è stato escluso il diritto dell'Inps a ripetere quanto corrisposto a un avvocato dipendente dell'Istituto, nonostante l'annullamento da parte del g.a. della graduatoria del concorso espletato per la progressione in carriera, avendo il legale effettivamente svolto mansioni corrispondenti al livello superiore acquisito).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 21523 del 31/08/2018
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Sanzioni amministrative - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 15096 del 11/06/2018Cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno - Assunzione - Omessa denuncia del rapporto di lavoro - Violazione amministrativa - Sanzione penale ex art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998 - Assorbimento - Esclusione.
In caso di assunzione del cittadino straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno, la violazione amministrativa per l'omessa denuncia del rapporto di lavoro non é assorbita dal divieto penale di assunzione al lavoro del predetto cittadino, trattandosi di due fattispecie distinte - concernenti condotte tra loro differenti e considerate dal legislatore, nelle rispettive sedi, penale ed amministrativa, a tutela di distinte finalità - che neppure possono essere correlate in termini di causalità o antecedenza logica dell'una rispetto all'altra, così da determinare una oggettiva connessione tra l'illecito amministrativo ed il reato.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 15096 del 11/06/2018
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Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 14772 del 14/06/2017Costituzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore scolastico intervenuta tardivamente - Retrodatazione giuridica dell’assunzione - Configurabilità - Retrodatazione economica - Esclusione - Fondamento - Risarcimento del danno - Condizioni.
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, nel settore della scuola, la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta tardivamente, a seguito dell'accertamento giudiziale dell'illegittimo operato della P.A., può essere disposta dal giudice con retrodatazione giuridica dell'assunzione, ma non con retrodatazione economica, in quanto non si determina un diritto alle retribuzioni per il periodo antecedente all'assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno; quest’ultimo non si identifica, infatti, nella mancata erogazione della retribuzione, essendo necessaria l’allegazione e la prova dell’entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non che trovino causa nella condotta del datore di lavoro, qualificata come illecita.
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 14772 del 14/06/2017
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Stampa - giornalista - rapporto di lavoro giornalistico (lavoro subordinato) - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10158 del 21/04/2017Attività giornalistica di redattore ordinario - Assenza di iscrizione all'albo - Conseguenze - Diritto alla giusta retribuzione - Sussistenza - Fattispecie.
Per l'esercizio dell'attività giornalistica di redattore ordinario è necessaria l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, sicché il contratto giornalistico concluso con un redattore ivi non iscritto è nullo non già per illiceità della causa o dell'oggetto, ma per violazione di norme imperative; ne consegue che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, detta nullità non produce effetti ex art. 2126 c.c. ed il lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost., alla giusta retribuzione, la cui determinazione spetta al giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto ad un soggetto che aveva svolto le mansioni di redattore ordinario anche la cd. indennità redazionale, di cui al c.c.n.l. Giornalisti).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10158 del 21/04/2017
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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - in genere - Sez. L , Sentenza n. 6308 del 10/03/2017Licenziamenti successivi - Riforma della sentenza ripristinatoria relativa al primo licenziamento - Conseguenze sul giudizio pendente relativamente al secondo recesso.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore, riammesso al lavoro a seguito di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli, venga nuovamente licenziato, il giudice chiamato a giudicare sul secondo recesso deve emettere sentenza di cessazione della materia del contendere ove accerti che, nelle more, il primo licenziamento sia poi stato ritenuto legittimo dal giudice dell'impugnazione, giacché quest'ultimo, riformando la sentenza di primo grado che aveva ordinato la reintegrazione del lavoratore, gli ha restituito la sua piena efficacia estintiva, rendendo non più necessaria una decisione sul secondo, intervenuto solo in quanto il rapporto era stato riattivato dalla pronuncia poi riformata; né può venire in considerazione la richiesta di risarcimento del danno relativamente al secondo recesso, atteso che l'accertamento giudiziale dell'intrinseca ingiustizia del primo ordine di reintegrazione travolge tutti gli effetti che vi trovavano fondamento, o essere invocato l'art. 2126 c.c., che trova applicazione solo con riferimento alle retribuzioni maturate dal lavoratore dopo la reintegrazione e non anche a quelle maturate dalla data del licenziamento a quella dell'ordine di reintegra e liquidate a titolo risarcitorio.
Sez. L , Sentenza n. 6308 del 10/03/2017
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Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - regola del concorso – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22485 del 04/11/2016Personale dell'ufficio stampa della Regione Sicilia - Accesso senza pubblico concorso - Esclusione - Conseguenze - Nullità del rapporto.
Per la costituzione delle dotazioni di personale dell'ufficio stampa della Regione Sicilia è necessario l'esperimento della procedura del pubblico concorso secondo la regola generale imposta dall'art. 97 Cost., non essendo ravvisabili deroghe o eccezioni nella legislazione regionale sia previgente che successiva alla l. n. 150 del 2000; in difetto ne deriva la nullità del rapporto di lavoro subordinato svolto in violazione di norma imperativa, ferma l'applicabilità dell'art. 2126 c.c.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22485 del 04/11/2016
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Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18540 del 21/09/2015Prestazione lavorativa resa dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno - Obbligazione retributiva e contributiva del datore di lavoro - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18540 del 21/09/2015
Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - collocamento al lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18540 del 21/09/2015
In tema di prestazioni lavorative rese dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, l'illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative (art. 22 del T.U. immigrazione) poste a tutela del prestatore di lavoro (art. 2126 c.c.), sempre che la prestazione lavorativa sia lecita, non esclude l'obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro in coerenza con la razionalità complessiva del sistema che vedrebbe altrimenti alterate del regole del mercato e della concorrenza ove si consentisse a chi viola la legge sull'immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetti la disciplina in tema di immigrazione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18540 del 21/09/2015
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Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18540 del 21/09/2015Prestazione lavorativa resa dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno - Obbligazione retributiva e contributiva del datore di lavoro - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18540 del 21/09/2015
Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - collocamento al lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18540 del 21/09/2015
In tema di prestazioni lavorative rese dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, l'illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative (art. 22 del T.U. immigrazione) poste a tutela del prestatore di lavoro (art. 2126 c.c.), sempre che la prestazione lavorativa sia lecita, non esclude l'obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro in coerenza con la razionalità complessiva del sistema che vedrebbe altrimenti alterate del regole del mercato e della concorrenza ove si consentisse a chi viola la legge sull'immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetti la disciplina in tema di immigrazione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18540 del 21/09/2015
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procedimento civile - legittimazione - ad causam – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10426 del 14/05/2014Legittimazione dell'INPS a richiedere il pagamento di contributi per rapporto di lavoro di fatto svolto con la P.A. prima del passaggio di funzioni dall'INPDAP all'INPS - Esclusione - Legittimazione dell'INPDAP - Sussistenza - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10426 del 14/05/2014
Nel caso in cui un rapporto di lavoro subordinato di fatto con una P.A. sia nullo, trova applicazione l'art. 2126 cod. civ., che equipara il rapporto a quello valido ai fini retributivi e contributivi per il periodo in cui ha avuto esecuzione. Ne consegue, in relazione a domanda giudiziale proposta prima del passaggio di funzioni dall'INPDAP all'INPS, che compete all'INPDAP, e non all'INPS, la legittimazione attiva a domandare il pagamento dei contributi previdenziali per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10426 del 14/05/2014
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Lavoro subordinato - indennità - sostitutiva delle ferie – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009Onere probatorio - Ripartizione tra lavoratore e datore di lavoro - Oggetto - Fondamento.
Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009
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lavoro - lavoro subordinato - indennità - sostitutiva delle ferie – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009Onere probatorio - Ripartizione tra lavoratore e datore di lavoro - Oggetto - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009
Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009
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Sicilia - enti locali - personale - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11163 del 07/05/2008Ente di sviluppo agricolo (ESA) per la Sicilia - Dipendenti assegnati ad attività di imprenditoria agricola - Natura privatistica del rapporto - Regime giuridico per le assunzioni - Concorso - Necessità - Fondamento - Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in violazione dei limiti stabiliti dalla legislazione regionale - Nullità - Prestazione di fatto - Configurabilità - Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Esclusione - Eventuale risarcimento del danno.
Ancorché i rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente regionale di sviluppo agricolo (ESA) per la Sicilia, addetti ad una delle attività che l'ente, direttamente o per il tramite di una delle sue strutture interne, esercita nell'imprenditoria agricola, abbiano - in ragione dell'espressa qualificazione normativa stabilita dall'art. 12 della legge reg. n. 13 del 1990 che richiama l'art. 3 della legge n. 386 del 1976 - natura privatistica, il relativo regime delle assunzioni a tempo indeterminato incontra la condizione del necessario espletamento del pubblico concorso in quanto previsto - con riguardo alla generalità dei rapporti di lavoro con gli enti pubblici della regione - dall'art. 3 della legge reg. n. 49 del 1981 e dagli 6 e 7 della legge n. 14 del 1958, espressione del principio costituzionale di buona amministrazione degli uffici pubblici (art. 97 Cost.) che ancora la regola del concorso per l'accesso alle amministrazioni pubbliche alla natura giuridica dei soggetti e non a quella del rapporto. Conseguentemente, ove vengano conclusi contratti a tempo determinato in violazione dei divieti sulla durata massima ovvero al di fuori delle condizioni temporali stabilite dalla normativa regionale, va dichiarata la nullità del rapporto di lavoro, da considerare di mero fatto, senza disporsi la conversione in rapporto a tempo indeterminato non trovando applicazione la legge n. 230 del 1962, ma solo, eventualmente, il risarcimento del danno patito dal lavoratore.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11163 del 07/05/2008
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Stampa - giornalista - contratto di lavoro giornalistico (lavoro subordinato) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3052 del 18/04/1988Prestazioni effettuate da persona non iscritta nell'albo professionale - trattamento economico ex art. 2126 cod. Civ. - indennità sostitutiva del preavviso - inclusione - morte del prestatore - estensione.
Nel caso di prestazione di lavoro giornalistico subordinato effettuata da persona non iscritta nell'albo professionale, il trattamento economico dovuto a norma dell'art. 2126, primo comma, cod. civ. comprende l'indennità sostitutiva del preavviso, la quale, per l'espressa disposizione del terzo comma dell'art. 2118 dello stesso codice, compete anche in ipotesi di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro, secondo la disciplina approntata dall'art. 2122 cod. civ. .
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3052 del 18/04/1988
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Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto individuale di lavoro subordinato – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5837 del 03/07/1987Assunzione - contratto individuale di lavoro e lavoro in particolari rapporti - annullamento o nullità del contratto - retribuzione - prestazioni di fatto con violazione di legge - assunzione di personale da parte di un'azienda comunale senza il prescritto concorso pubblico - nullità - obbligo retributivo per le prestazioni di fatto eseguite - sussistenza.
Ove un'azienda comunale, tenuta in forza di un'espressa norma del regolamento aziendale ad assumere il suo personale dipendente esclusivamente per mezzo di concorso pubblico, costituisca un rapporto di lavoro subordinato in violazione di tale prescrizione, trova applicabile il disposto dell'art. 2126 cod. civ., talché persiste l'Obbligo retributivo per le prestazioni di fatto già eseguite, avendo genesi la nullità del rapporto nella violazione del regolamento suddetto e non nell'illeceità dell'oggetto e della causa.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5837 del 03/07/1987
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