Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo I Della disciplina delle attività professionali - -§ 5 - Disposizioni finali Art. 2126.Prestazione di fatto con violazione di legge.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 2126.Prestazione di fatto con violazione di legge.
La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.
Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.
la giurisprudenza
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