Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo II: DEI CONTRATTI IN GENERALE Capo XI: DELLA NULLITA' DEL CONTRATTO Art. 1419.Nullità parziale.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1419.Nullità parziale.
1. La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
2. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
la giurisprudenza
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Parti comuni dell'edificio - Titolo negoziale costitutivo di un diritto reale di cd. uso esclusivo - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento – Conseguenze - contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto - conversione del contratto nullo - contratti in genere - invalidità' - nullità' del contratto - parziale in genere - diritti reali - (nozione, caratteri, distinzioni) In genere.
La pattuizione avente ad oggetto l'attribuzione del cd. "diritto reale di uso esclusivo" su una porzione di cortile condominiale, costituente, come tale, parte comune dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, idoneo ad incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall'art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del "numerus clausus" dei diritti reali e della tipicità di essi. Ne consegue che il titolo negoziale che siffatta attribuzione abbia contemplato implica di verificare, nel rispetto dei criteri di ermeneutica applicabili, se, al momento di costituzione del condominio, le parti non abbiano voluto trasferire la proprietà ovvero, sussistendone i presupposti normativi previsti e, se del caso, attraverso l'applicazione dell'art. 1419 c.c., costituire un diritto reale d'uso ex art. 1021 c.c. ovvero, ancora se sussistano i presupposti, ex art. 1424 c. c., per la conversione del contratto volto alla creazione del diritto reale di uso esclusivo in contratto avente ad oggetto la concessione di un uso esclusivo e perpetuo (ovviamente "inter partes") di natura obbligatoria.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 28972 del 17/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1424, Cod_Civ_art_1419
corte
cassazione
28972
2020

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - clausole - inserzione automatica - Edilizia convenzionata - Cessione degli alloggi - Determinazione dei prezzi - Criteri - Delega al Consiglio Comunale ex art. 35 della legge n. 865 del 1971 - Atti amministrativi emanati in forza di tale delega - Inserzione automatica - Configurabilità.
Ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, che delega al consiglio comunale la fissazione dei criteri per la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi in materia di edilizia convenzionata, gli atti amministrativi relativi, in quanto emanati in forza della predetta delega legislativa, da questa direttamente traggono un carattere di imperatività, sicché debbono ritenersi compresi nella previsione dell'art. 1339 c.c., alla quale si collega quella dell'art. 1419, comma 2, c.c., posto che la conseguenza tipica della difformità di una clausola negoziale da una norma imperativa è la sanzione della nullità della clausola stessa, la quale peraltro non importa la nullità del contratto quando tale clausola sia sostituita di diritto da norme imperative.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26689 del 24/11/2020 (Rv. 659721 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1339, Cod_Civ_art_1419
Edilizia convenzionata
Cessione degli alloggi
corte
cassazione
26689
2020

Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto -Rilievo d'ufficio della nullità - Potere delle parti di svolgere conseguente attività probatoria - Sussistenza - Condizioni.
L'art. 101, comma 2, c.p.c. impone un'interpretazione dei poteri delle parti estesa alla facoltà di proporre domande di nullità e spiegare la conseguente attività probatoria sino alla precisazione delle conclusioni, in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie, alla condizione che vi sia stata una previa rilevazione officiosa di tale nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20870 del 30/09/2020 (Rv. 659207 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421
CORTE
CASSAZIONE
20870
2020

Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto -Nullità negoziali - Omessa eccezione in primo grado - Eccezione in appello - Rilievo d'ufficio - Sussistenza - Fattispecie.
Il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale nonostante sia mancata la rilevazione in primo grado e l'eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame, venendo in rilievo un'eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello a norma dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad un caso in cui, eccepita in primo grado da parte del risparmiatore, la nullità di un contratto di investimento per omessa indicazione della facoltà di recesso, il giudice dell'impugnazione aveva ritenuto tale eccezione, pure riproposta in appello, tardiva in quanto formulata per la prima volta solo in comparsa conclusionale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19161 del 15/09/2020 (Rv. 658837 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_345
CORTE
CASSAZIONE
19161
2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - per mutuo consenso - dimissioni - Reiterazione di contratti a tempo determinato - Dimissioni del lavoratore - Effetti sul rapporto - Limiti - Diritto all'accertamento dell'invalidità del termine apposto al primo contratto - Persistenza - Fattispecie.
LAVORO
ESTINZIONE
MUTUO CONSENSO
DIMISSIONI
Le dimissioni del lavoratore da un contratto a tempo determinato, facente parte di una sequenza di contratti similari succedutisi nel corso del tempo, esplicano i propri effetti sul rapporto intercorso tra le parti ma non elidono il diritto all'accertamento dell'invalidità del termine apposto al primo contratto di lavoro, permanendo l'interesse alle conseguenze di ordine economico che da tale nullità parziale scaturiscono. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato, nelle dimissioni rassegnate dal lavoratore, la volontà di interrompere il contratto a termine in corso, e non quello a tempo indeterminato scaturente dalla nullità - non ancora accertata - del termine apposto al contratto di lavoro, desumendola dalla circostanza che, a breve distanza di tempo, il lavoratore aveva stipulato con il medesimo datore di lavoro diversi altri contratti a termine).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 17110 del 13/08/2020 (Rv. 658828 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_2118, Cod_Proc_Civ_art_100
corte
cassazione
17110
2020

Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - Arbitrato societario - Clausola compromissoria - Modalità divergenti dall'art. 34 d.lgs. n. 5 del 2003 - Nullità sopravvenuta - Rilevabilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.
ARBITRATO
COMPROMESSO
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, ad opera del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio - ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via d'azione - con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario. (Nella specie, la
S.C. ha escluso la rilevabilità d'ufficio della predetta nullità in quanto il ricorrente aveva infondatamente denunciato, nel giudizio impugnatorio, una diversa causa di inesistenza della "potestas iudicandi" degli arbitri, dunque di illegittimità o inoperatività della clausola, in relazione al profilo del difetto di legittimazione degli eredi ad avvalersene).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16556 del 31/07/2020 (Rv. 658602 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_808, Cod_Civ_art_1419
corte
cassazione
16556
2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Pubblico impiego privatizzato - Licenziamento disciplinare - Condotta punita dal c.c.n.l. con sanzione conservativa - Illegittimità - Limiti.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, ove la previsione del c.c.n.l. ricolleghi ad un determinato comportamento, disciplinarmente rilevante, solamente una sanzione conservativa, il giudice di merito è vincolato a tale indicazione, salva la eventuale nullità di tale previsione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15227 del 16/07/2020 (Rv. 658185 – 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1339, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1365
corte
cassazione
15227
2020

Edilizia popolare ed economica - aree in concessione - proprieta' superficiaria - Convenzione ex art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971 - Corrispettivo della concessione in superficie - Obbligatoria corrispondenza all'effettivo costo di acquisizione - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
In tema di edilizia popolare ed economica, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, che dev'essere previsto nella convenzione di cui all'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971, deve assicurare al Comune - in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, disposizione inderogabile idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione - la copertura dei costi di acquisizione delle aree destinate alla realizzazione dei piani e delle sole opere di urbanizzazione funzionali alla loro edificabilità, sicché l'ente è legittimato a pretendere l'eventuale differenza ove nella suddetta convenzione quel corrispettivo sia stato erroneamente determinato in misura inferiore ai costi effettivi.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13595 del 02/07/2020 (Rv. 658254 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1339, Cod_Civ_art_1419
corte
cassazione
13595
2020

Nullità del contratto di compravendita - Effetti - Incidenza sulla dichiarazione di scienza relativa all'incasso del prezzo - Esclusione - Conseguenze - Efficacia probatoria della dichiarazione.
Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - quietanza.
La dichiarazione di nullità di un contratto di vendita non travolge di per sé sola gli effetti confessori della dichiarazione, in esso contenuta, con cui il venditore riconosce di aver incassato il prezzo. Ne consegue che tale dichiarazione, anche se inserita nel contratto dichiarato nullo, può costituire prova dell'avvenuto pagamento nel giudizio di restituzione dell'indebito conseguente alla dichiarazione di nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9719 del 26/05/2020 (Rv. 657768 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1199, Cod_Civ_art_2033

Appalto - Art. 18, comma 3 bis, l. n. 55 del 1990 - Portata precettiva - Modalità del pagamento - Omessa indicazione nel bando di gara - Previsione nel contratto applicativo - Nullità parziale del bando - Conseguenze.
In tema di appalto, l'art. 18, comma 3 bis, della l. n. 55 del 1990 - il quale prevede la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di opere di appalto con facoltà di subappalto, di indicare nel bando di gara se provvederà al pagamento diretto al subappaltatore dell'importo dovuto, ovvero tramite l'appaltatore - è norma precettiva; l'omessa indicazione di tali modalità di pagamento nel bando di gara e la loro previsione nel solo contratto applicativo, determina, pertanto, la nullità parziale del bando medesimo e la conseguente sostituzione di diritto, ex art. 1419 c.c., delle clausole ad essa contrarie con la previsione normativa del pagamento diretto, in quanto ipotesi più favorevole all'appaltatore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9386 del 21/05/2020 (Rv. 657706 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1419

Personale scolastico - Supplenze annuali - Scadenza al 31 agosto - Obbligatorietà - Fondamento - Conseguenze.
Istruzione e scuole - personale non insegnante.
In tema di reclutamento con contratto a tempo determinato del personale della scuola pubblica, il termine finale delle supplenze annuali su posto vacante e disponibile alla data del 31 dicembre, per effetto del rinvio operato dall'art_ 4, comma 5, della l. n. 124 del 1999, è fissato inderogabilmente nel 31 agosto di ciascun anno dall'art_ 1 del d.m. n. 201 del 2000 e dal successivo art_ 1 del d.m. n. 131 del 2007; le richiamate disposizioni, in quanto poste a garanzia della trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, hanno natura imperativa, sicché, pur in difetto di una previsione espressa, non potendo essere rimessa al dirigente scolastico la scelta della durata dell'assunzione, è nulla la pattuizione di un termine diverso che andrà sostituito, ex art_ 1419, comma 2, c.c., con quello previsto in via generale ed astratta dal legislatore
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5048 del 25/02/2020 (Rv. 656938 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1419
ISTRUZIONE E SCUOLE
PERSONALE INSEGNANTE

Pubblico impiego privatizzato -Licenziamento disciplinare - Superamento della pregiudizialità penale ex art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 - Derogabilità ad opera della contrattazione collettiva - Esclusione - Fattispecie.
In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, l'articolo 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009, che ha previsto la regola generale dell'autonomia del processo penale e del procedimento disciplinare, costituisce, in forza dell'art. 55, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 165, norma imperativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 c.c., sicché non è derogabile ad opera della contrattazione collettiva. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto l'inapplicabilità per i giudizi disciplinari iniziati dal 16 novembre 2009, ovvero dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, dell'art. 14 del c.c.n.l. del comparto sanità relativo al triennio 2002-2005, nonché dell'omologo art. 6, comma 4, del c.c.n.l. relativo al triennio 2006-2009, nella parte in cui prevedevano, in caso di commissione in servizio di gravi illeciti di rilevanza penale, la sospensione del procedimento disciplinare fino al giudicato penale).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6 del 02/01/2020 (Rv. 656362 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1339, Cod_Civ_art_1419
IMPIEGO PUBBLICO
IMPIEGATI DELLO STATO
DISCIPLINA

Nullità delle clausole di rinvio agli usi - Nullità delle clausole che prevedono interessi usurari - Retroattività - Esclusione - Sostituzione della clausola nulla con la disciplina legale - Retroattività - Esclusione.
Le norme che prevedono la nullità delle clausole negoziali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della legge n. 154 del 1992, poi trasfuso nell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, non sono retroattive, al pari di quelle in materia di interessi usurari e tale irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale dettata dal legislatore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34740 del 31/12/2019 (Rv. 656441 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1339, Cod_Civ_art_1419
corte
cassazione
34740
2019

Interessi corrispettivi e moratori - Divieto di cumulo - Previsione contrattuale di tasso per interessi corrispettivi - Individuazione del tasso di interessi moratori effettivamente applicati - Riferimento ai soli punti percentuali - Esclusione - Riferimento al valore complessivo - Necessità.
Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26286 del 17/10/2019 (Rv. 655639 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1382, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1419

Convenzione tra un'associazione sindacale ed un avvocato per la difesa dei lavoratori- Gratuità dell'incarico- Natura ed effetti - Configurabilità di una rinuncia preventiva dell'avvocato alle proprie spettanze- Nullità della convenzione - Esclusione - Fondamento.
La convenzione stipulata fra un'associazione sindacale di lavoratori ed un avvocato o procuratore, la quale preveda che quest'ultimo difenda in giudizio gli assistiti percependo il solo importo delle spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice in caso di vittoria, è idonea a vincolare il professionista nei confronti del lavoratore che gli conferisca l'incarico della difesa in giudizio, nel presupposto della qualità di assistito del predetto sindacato ed in riferimento a quella convenzione, secondo la disciplina del contratto a favore di terzo, di cui all'art. 1411 c.c. e, quindi, indipendentemente sia da un'accettazione della convenzione da parte del lavoratore stesso (la quale rileva al diverso fine di rendere irrevocabile il beneficio da parte dello stipulante), sia da un'ulteriore specifica manifestazione di volontà nei suoi confronti da parte del professionista medesimo. Peraltro, la circostanza che la suddetta convenzione possa tradursi, in caso di conclusione del giudizio con esito sfavorevole o compensazione delle spese, in una rinuncia preventiva dell'avvocato o procuratore alle proprie spettanze, non ne comporta la nullità, per violazione del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari (art. 24 l. n.794 del 1942), qualora tale rinuncia risulti giustificata da un fine di liberalità od uno spirito di solidarietà sociale, meritevole di tutela, e non si presenti come mero strumento del legale per conseguire maggiori vantaggi economici attraverso un non consentito accaparramento di affari futuri.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26212 del 16/10/2019 (Rv. 655470 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1411, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_2233

Avvocato - Pattuizione compenso inferiore ai minimi tariffari - Regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006 - Nullità - Conseguenze - Sostituzione di diritto ex art. 1419, comma 2, c.c.
Nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006, convertito con la l. n. 248 del 2006, il patto di determinazione del compenso di un avvocato in misura forfetaria e globale per tutte le prestazioni giudiziali e stragiudiziali rese in un determinato arco di tempo è nullo, ai sensi dell'art. 24 della l. n. 794 del 1942, ed è sostituito di diritto, ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. dai minimi tariffari applicabili a ciascuna singola prestazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 25830 del 14/10/2019 (Rv. 655464 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1419

Alloggio ex art. 35 della l. n. 865 del 1971 - Prezzo di cessione fissato in misura inferiore a quello stabilito per legge - Ammissibilità - Fondamento.
Il prezzo di cessione degli alloggi in regime di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del 1971 è quello massimo consentito, ma non l'unico possibile alle parti, atteso che la normativa persegue lo scopo di assicurare un alloggio alle fasce più deboli della popolazione. Ne consegue che, in presenza di un limite normativo concernente esclusivamente la fissazione del prezzo massimo, è consentito all'autonomia delle parti di concordare un prezzo inferiore a quello massimo stabilito nella convenzione Comune - costruttore stipulata ai sensi dell'art. 35 cit.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25320 del 09/10/2019 (Rv. 655268 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1339, Cod_Civ_art_1419

Banca - Interessi ultralegali - Usi di piazza - Richiamo contrattuale - Insufficienza - Fondamento.
In tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24048 del 26/09/2019 (Rv. 655344 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_1339, Cod_Civ_art_1419

Intese restrittive della concorrenza - Nullità prevista dall'art. 81, comma 2, TCE (ora art. 101, comma 2, TFUE) - Nullità dell'intero contratto in base al diritto unionale - Condizioni - Conseguenze.
Concorrenza (diritto civile) - lecita - limiti - contrattuali (patto di non concorrenza) - In genere.
In tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità prevista dal comma 2 dell'art. 81 TCE (Trattato istitutivo della Comunità europea), ora comma 2 dell'art. 101 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), pregiudica integralmente la validità del contratto in base al diritto unionale soltanto nel caso in cui le clausole impatibili con il precedente comma 1 siano inscindibili dal contratto stesso, dovendo diversamente il giudice italiano valutare gli effetti della nullità secondo il diritto interno e dunque, innanzi tutto, in base agli artt. 1418 e ss. c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21401 del 14/08/2019 (Rv. 655297 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419
corte
cassazione
21401
2019

Intese restrittive della concorrenza - Nullità prevista dall'art. 81, comma 2, TCE (ora art. 101, comma 2, TFUE) - Nullità dell'intero contratto in base al diritto unionale - Condizioni - Conseguenze.
Concorrenza (diritto civile) - lecita - limiti - contrattuali (patto di non concorrenza) - In genere.
In tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità prevista dal comma 2 dell'art. 81 TCE (Trattato istitutivo della Comunità europea), ora comma 2 dell'art. 101 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), pregiudica integralmente la validità del contratto in base al diritto unionale soltanto nel caso in cui le clausole impatibili con il precedente comma 1 siano inscindibili dal contratto stesso, dovendo diversamente il giudice italiano valutare gli effetti della nullità secondo il diritto interno e dunque, innanzi tutto, in base agli artt. 1418 e ss. c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21401 del 14/08/2019 (Rv. 655297 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419
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21401
2019

Contratto a tempo parziale - Inosservanza del requisito della forma scritta - Conseguenze.
In tema di contratto di lavoro "part time", il difetto della forma scritta prevista "ad substantiam" dall'art. 5 del d.l. n. 726 del 1984 non determina la nullità dell'intero contratto, ma la sua conversione in un ordinario rapporto "full time", con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno, commisurato alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in base a un orario a tempo pieno, previa costituzione in mora del datore di lavoro ex art. 1217 c.c., mediante la messa a disposizione delle energie lavorative.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14797 del 30/05/2019 (Rv. 653984 - 01)
Riferimenti normativi:

Convenzione di arbitrato - Nomina dell'arbitro ex art. 810, comma 2, c.p.c. - Competenza funzionale ed inderogabile - Clausola derogatoria - Conseguenze - Invalidità della convenzione di arbitrato - Esclusione - Sostituzione di diritto della clausola derogatoria con la previsione legale.
La nomina dell'arbitro in violazione della regola, contenuta nell'art. 810, secondo comma, c.p.c. che attribuisce tale competenza, funzionale ed inderogabile, al presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato, determina la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829, primo comma, c.p.c., ove disposta da giudice territorialmente non competente, nei limiti in cui la questione venga dedotta nel giudizio arbitrale ma non l'invalidità della convenzione arbitrale sia perché si tratta di una disposizione destinata a regolare l'ipotesi residuale del mancato accordo delle parti in merito alla nomina, sia perché la previsione di un foro inderogabile opera, nel processo, in modo simile al meccanismo di sostituzione di diritto delle clausole contrattuali nulle, perché in contrasto con norme imperative, di cui all'art. 1419, secondo comma, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14476 del 28/05/2019 (Rv. 654306 - 03)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1419 – Nullità parziale

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - Azione di accertamento della nullità del termine - Rilievo officioso di una causa di nullità diversa da quella inizialmente prospettata - Possibilità - Fondamento - Fattispecie.
Il giudice cui sia proposta domanda di accertamento della nullità del termine ha, previa instaurazione del contraddittorio sul punto, il potere - dovere di dichiarare detta nullità anche per motivi diversi da quelli allegati dalla parte, rilevandoli d'ufficio, salvo che si tratti di nullità a regime speciale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto tardiva la domanda di nullità parziale per insussistenza del documento di valutazione dei rischi, diversa da quella originariamente formulata con il ricorso introduttivo).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8914 del 29/03/2019
Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1339, Cod_Proc_Civ_art_112

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - Nullità del termine - Accertamento giudiziale - Conversione in contratto a tempo indeterminato - Decorrenza - "Ex tunc" - Fondamento - Conseguenze.
In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l'obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva; ne consegue che la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera con effetto "ex tunc" dalla illegittima stipulazione del contratto a termine (sicché non è configurabile un recesso datoriale intervenuto "ante tempus" in costanza di un rapporto di lavoro a tempo determinato), mentre l'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, per il periodo fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8385 del 26/03/2019

contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere nullità negoziali - "rilevazione" e "dichiarazione" - rispettive modalità operative – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 3308 del 05/02/2019
La rilevazione d'ufficio delle nullità negoziali - sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, e altresì per le ipotesi di nullità speciali o di protezione - è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base a una individuata "ragione più liquida", e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio.
La loro dichiarazione, invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa - salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte - del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia di giudicato in assenza di sua impugnazione.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la sentenza, emessa in altro giudizio e passata in giudicato, con la quale era stata incidentalmente dichiarata la nullità del contratto preliminare di vendita del diritto d'uso di un box auto, spiegasse i suoi effetti anche nel successivo giudizio instaurato dalla promittente alienante nei confronti dei promissari acquirenti per il rilascio del bene e per il pagamento delle spese di gestione e dell'indennità di occupazione).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 3308 del 05/02/2019
nullità negoziali
nullità del contratto preliminare di vendita
Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183_1
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Urbanistica - Aree di parcheggio - Vincolo di destinazione ex art. 41 sexies l. n. 1150 del 1942 – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2265 del 28/01/2019
Natura - Validità della rinuncia al relativo diritto - Esclusione - Conseguenze.
Il vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dall'art. 41 sexies della l. n. 1150 del 1942, secondo il testo introdotto dall'art. 18 della l. n. 765 del 1967, ha natura pubblicistica e, pertanto, non può subire deroghe negli atti privati di disposizione di tali spazi, le cui clausole difformi sono sostituite dalla norma imperativa, essendo i contratti che sottraggano il diritto d'uso sulle aree a questo fine destinate parzialmente nulli, in particolare ove prevedano la rinuncia al detto diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2265 del 28/01/2019
corte
cassazione
2265
2019

Proprieta' - limitazioni legali della proprieta' - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2265 del 28/01/2019
Vendita con riserva di proprietà di area destinata a parcheggio - Conseguenza - Nullità parziale del contratto - Applicabilità dell’art. 1419 c.c. - Diritto dell’alienante al corrispettivo del diritto d’uso sull’area - Soggezione al principio dispositivo - Necessità - Criterio di determinazione quantitativa - Riferimento al prezzo di mercato.
L'integrazione del contenuto del contratto, di cui all'art. 1419, comma 2, c.c., riguarda esclusivamente la clausola che, riservando al venditore la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio o di una sua parte, la sottragga alla sua destinazione, che è quella di assicurarne ai condomini l'uso, con la conseguenza che, in ragione di tale meccanismo, la suddetta clausola viene automaticamente sostituita di diritto con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio. Il diritto dell'alienante al corrispettivo del diritto d'uso sull'area non sorge, invece, dalla menzionata norma imperativa, costituendo effetto dell'atto di autonomia privata concluso dall'acquirente delle singole unità immobiliari col costruttore-venditore, e serve ad integrare l'originario prezzo della compravendita, ordinariamente riferentesi solo alle singole unità immobiliari menzionate nel contratto; esso, pertanto, non nasce automaticamente, richiedendosi, in primo luogo, che, secondo il principio dispositivo, costituisca oggetto di apposita domanda, e, in secondo luogo, che, pur nel rispetto delle sue particolari caratteristiche, "in primis" della limitazione legale del diritto di proprietà dell'area, derivante da vincolo di destinazione impressale dalla norma imperativa, sia soggetto alle regole del mercato, presumendosi che, in difetto di pattuizione tra le parti, il prezzo normalmente praticato dall'alienante (ordinariamente imprenditore), al quale occorre riferirsi ai sensi dell'art. 1474, comma 1, c.c., corrisponda, appunto, a quello di mercato.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2265 del 28/01/2019

Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - in genere - interessi moratori convenzionali - tasso usurario ex art. 2 della l. n. 108 del 1996 - eccedenza alla data della stipula - conseguenze - nullità del patto - sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 27442 del 30/10/2018
>>> E' nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali e calcolato senza maggiorazioni o incrementi.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 27442 del 30/10/2018

Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi – anatocismo - contratto di conto corrente - clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici - nullità - azione di ripetizione dell'indebito - versamenti solutori - prescrizione - oneri probatori. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27704 del 30/10/2018
>>> L'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre, in assenza di un'apertura di credito, dai singoli versamenti aventi natura solutoria. Grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27704 del 30/10/2018

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - autorimessa - area condominiale da riservare a parcheggio – compravendita di appartamento con clausola escludente dalla alienazione la comproprietà o il diritto di utilizzazione di detta area – nullità della clausola - trasferimento “ex lege” del predetto diritto al compratore – diritto dell’alienante al corrispettivo – credito di valore – rivalutazione – istanza di parte – necessità – esclusione - pronuncia del giudice d’ufficio – fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26758 del 23/10/2018
>>> La nullità della clausola del contratto di compravendita di un appartamento che escluda il trasferimento della proprietà o del diritto reale di utilizzazione dell'area condominiale da riservare a parcheggio, ai sensi dell'art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942, aggiunto dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967, e il conseguente trasferimento "ex lege" del predetto diritto all'acquirente comportano il diritto dell'alienante al corrispettivo di tale trasferimento, il quale dà luogo ad un debito di valore rivalutabile fino alla data della sentenza e, configurandosi quale mera conseguenza della costituzione del diritto reale di uso, deve essere riconosciuto dal giudice anche in assenza di apposita istanza dell'avente diritto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto nuova, perché formulata per la prima volta in sede di gravame, la domanda di rivalutazione monetaria del corrispettivo spettante alla parte alienante a fronte del riconoscimento, in favore della parte acquirente, del diritto d'uso ex art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26758 del 23/10/2018

Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere - nullità negoziali - nullità cosiddette "protettive" - rilievo officioso - possibilità - soggetto legittimato a far valere la nullità che non è parte del processo - limitazione temporale del potere di accertamento della nullità - condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26614 del 22/10/2018
>>> La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime in quanto poste a tutela di interessi e valori fondamentali, è subordinata alla manifestazione di interesse a far valere l'invalidità, entro il termine di decadenza previsto per il suo esercizio, ad opera della parte del processo che ne sia legittimata in esclusiva.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice del gravame che aveva disatteso l'eccezione di nullità dei contratti di sub-affitto di fondo rustico per violazione del divieto di cui all'art. 21 della l. n. 203 del 1982, sollevata dal ricorrente, in quanto i locatori non soltanto erano rimasti estranei al processo, ma, pur portati a conoscenza con missive dell'intervenuto sub-affitto, non avevano sollevato alcuna obiezione in merito nel termine decadenziale di quattro mesi previsto dal citato art. 21).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26614 del 22/10/2018

Mediazione – provvigione - d.lgs. n. 50 del 1992 - tutela del consumatore - mancata o inesatta informativa sul diritto di recesso - conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23412 del 27/09/2018
>>> In materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, la tutela del consumatore, prevista in caso di mancata o inesatta informativa sul diritto di recesso dal previgente art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 1992, applicabile "ratione temporis",consiste nel far decorrere un termine più lungo per l'esercizio del diritto, potendosi conseguire, ai sensi del successivo art. 10, la nullità delle sole pattuizioni in contrasto con le disposizioni del decreto e non dell'intero contratto. (Nella specie, il giudice del merito aveva dichiarato la nullità del contratto di mediazione immobiliare per mancata o inesatta informativa sul diritto di recesso ai sensi del citato art. 6, peraltro neppure concretamente esercitato).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23412 del 27/09/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - in genere - motivi di ricorso - mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito - inammissibilità - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018
>>> Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve,in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Nella specie,i comuni associati avevano riproposto la censura di nullità, per contrarietà all'ordine pubblico, della determinazione arbitrale del prezzo di cessione della partecipazione del privato nella società "in house" per la gestione del servizio di refezione scolastica, aumentato con l'adeguamento Istat dei prezzi dei pasti ex art. 6 l. n. 537 del 1993, senza spiegare perché il detto meccanismo imperativo di revisione contrattuale potesse incidere sulla qualità del servizio fino a compromettere i diritti sociali ad esso collegati).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018

Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - anatocismo - Contratti bancari - Conto corrente - Domanda di accertamento della nullità di clausole anatocistiche e di ripetizione di indebito - Insussistenza di versamenti solutori - Irrilevanza - Interesse del correntista all'accertamento - Sussistenza - Ragioni. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - 1, ORDINANZA N. 21646 DEL 05/09/2018
In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto.

Contratto di lavoro a termine - Ragioni di carattere sostitutivo - Onere probatorio - Corrispondenza quantitativa tra assunzioni a termine e scoperture - Sufficienza.
In tema di contratto di lavoro a tempo determinato nel regime di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, applicabile "ratione temporis", la verifica della sussistenza delle ragioni di carattere sostitutivo addotte dal datore di lavoro per la necessità di assicurare l'espletamento del servizio durante le assenze per ferie del personale stabile può essere svolta attraverso la correlazione tra il numero di assenze per ferie dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato ed il numero di giornate lavorate dal personale assunto a termine nel periodo di esecuzione del contratto dedotto in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20388 del 01/08/2018

Nullità negoziali - Azione di accertamento della nullità di un contratto o di una singola clausola contrattuale - Rilievo officioso di una causa di nullità diversa da quella prospettata - Possibilità - Fondamento - Fattispecie.
Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di accertamento della nullità di un contratto o di una singola clausola contrattuale ha il potere-dovere di rilevare d'ufficio - previa instaurazione del contraddittorio sul punto - l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che abbia carattere portante ed assorbente e che emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa, salvo che non si tratti di nullità a regime speciale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur in assenza di contestazione specifica della lavoratrice, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto per mancata prova delle ragioni tecnico-organizzative e sostitutive addotte dal datore di lavoro).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20388 del 01/08/2018
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Contratto di lavoro “part-time” - Clausole elastiche - Illegittimità - Conseguenze - Liquidazione equitativa del danno - Ammissibilità - Criteri.
Le cd. clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere "a comando" la prestazione lavorativa dedotta in un contratto a tempo parziale, sono illegittime, stante la "ratio" dell'art. 5 del d.l. n. 726 del 1984, conv. con modif. in l. n. 863 del 1984, che richiede la pattuizione per iscritto della collocazione temporale dell'orario ridotto. Dall'accertata illegittimità di tali clausole non consegue l'invalidità del contratto di lavoro a tempo parziale, né la trasformazione in contratto a tempo pieno, ma solo l'integrazione del trattamento economico (ex artt. 36 Cost. e 2099, comma 2, c.c.), atteso che la disponibilità alla chiamata del datore di lavoro, di fatto richiesta al lavoratore, pur non potendo essere equiparata a lavoro effettivo, deve comunque trovare adeguato compenso, da liquidare con valutazione equitativa, tenendo conto della maggiore penosità ed onerosità che di fatto viene ad assumere la prestazione lavorativa per la messa a disposizione delle energie lavorative per un tempo maggiore di quello effettivamente lavorato, a tal fine rilevando la difficoltà di programmazione di altre attività, l'esistenza e la durata di un termine di preavviso, la percentuale delle prestazioni a comando rispetto all'intera prestazione, l'eventuale quantità di lavoro predeterminata in misura fissa, la convenienza del lavoratore medesimo a concordare di volta in volta le modalità della prestazione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6900 del 20/03/2018

Locazione immobiliare ad uso non abitativo - Patto occulto di maggiorazione del canone – Nullità insanabile – Sussistenza – Nullità dell’intero rapporto – Esclusione.
E’ nullo il patto con il quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità “vitiatur sed non vitiat”, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall’avvenuta registrazione.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 23601 del 09/10/2017

Contratto di conto corrente bancario - Interessi usurari - Superamento del tasso soglia con riferimento a somma extra fido - Nullità - Spettanza degli interessi convenuti contrattualmente per le somme non extrafido - Fondamento.
In tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all’indebitamento extra fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all’altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21470 del 15/09/2017

Spazi destinati a parcheggio ex art. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942, come introdotto dall’art. 18 della l. n. 765 del 1967 - Diritto reale di uso dell'area in favore degli acquirenti delle unità abitative - Conseguenze - Diritto del venditore al corrispettivo - Determinazione - Criterio.
La sostituzione automatica della clausola che riservi al venditore la proprietà esclusiva dell’area destinata a parcheggio ai sensi dell’art. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942, come introdotto dall’art. 18 della l. n. 765 del 1967, con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d’uso a favore dell’acquirente di unità immobiliari comprese nell’edificio, attribuisce al venditore, ad integrazione dell’originario prezzo della compravendita, il diritto al corrispettivo del diritto d’uso sull’area medesima, il quale, in difetto di pattuizione tra le parti, va determinato in base al prezzo di mercato, presumendosene la coincidenza con il prezzo normalmente praticato dall’alienante, cui occorre in tal caso riferirsi ex art. 1474, comma 1, c.c..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16411 del 04/07/2017

Obbligazioni in genere - Pagamento in esecuzione di contratto successivamente dichiarato nullo - Ripetibilità - Obbligazione naturale - Configurabilità - Esclusione.
Il pagamento effettuato in esecuzione di una pattuizione contrattuale successivamente dichiarata nulla è ripetibile, perché non può qualificarsi come adempimento di un’obbligazione naturale in quanto non è possibile rinvenire il presupposto della spontaneità né quello dell’esecuzione di un dovere morale o sociale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 15954 del 27/06/2017

Concessione di derivazione - Pagamento del canone (o dell’addizionale e dei relativi accessori) - Inesigibilità in caso di mancata fruizione della derivazione per impossibilità di funzionamento dell’impianto non imputabile al concessionario - Clausola negoziale che ne preveda comunque il pagamento - Irrilevanza - Ragioni.
In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche, il pagamento del canone, o dell’addizionale e dei relativi accessori, non è esigibile ove sia mancata l'effettiva fruizione della stessa, da parte del concessionario, per l'impossibilità di funzionamento dell'impianto ascrivibile ad eventi non imputabili al concessionario medesimo (ivi compreso l'impedimento alla derivazione coneguente alla condotta ostativa od ostruzionistica di altra P.A.), e ciò malgrado la presenza di una clausola del disciplinare di concessione che ne preveda la corresponsione anche in tale ipotesi, risultando una siffatta clausola invalida per la non meritevolezza dell’interesse perseguito derivante dal contrasto con i principi generali dell’ordinamento ricavabili dall’art. 41 Cost. e con quelli di economicità vigenti in tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 4222 del 17/02/2017

Interessi usurari - Nuova disciplina della nullità - Applicazione ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore - Limiti - Inefficacia "ex nunc" delle clausole - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - clausole - inserzione automatica - In genere.
Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte con l'art. 4 della l. n. 108 del 1996), pur non essendo retroattive, comportano l'inefficacia "ex nunc" delle clausole dei contratti conclusi prima della loro entrata in vigore sulla base del semplice rilievo, operabile anche d'ufficio dal giudice, che il rapporto giuridico, a tale momento, non si era ancora esaurito.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17150 del 17/08/2016

Amministrazione straordinaria - Formazione del passivo - Credito nascente da contratto di conto corrente bancario - Certezza della data ex art. 2704 c.c. anteriore all'insolvenza - Necessità - Fondamento - Proposizione di domande riconvenzionali subordinate del commissario di nullità del contratto e di ripetizione di indebito - Irrilevanza.
L'insinuazione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria di un credito fondato su di un contratto di conto corrente bancario, per la validità del quale è prevista la forma scritta "ad substantiam", postula l'accertamento dell'anteriorità della data di quest'ultimo, ex art. 2704, comma 1, c.c., rispetto alla sentenza dichiarativa dell'insolvenza, in ragione della terzietà dell'organo gestore della procedura verso i creditori concorsuali ed il debitore, senza che la banca possa avvalersi, a fini probatori del credito invocato, degli estratti del conto stesso. Né la proposizione, in via subordinata, di domande riconvenzionali di nullità di specifiche clausole contrattuali e di ripetizione di indebito da parte del commissario è idonea a superarne la questione della data certa e, dunque, dell'opponibilità del contratto alla procedura, perché, quando la difesa della parte si articola in più domande subordinate, la verifica di compatibilità deve farsi nell'ambito di ciascuna di esse, implicandone la formulazione in via gradata il progressivo abbandono delle tesi già sostenute.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17080 del 12/08/2016

apertura di credito bancario (nozione, caratteri, distinzioni) - Interessi usurari - Divieto - Apertura di credito in conto corrente - Clausola di applicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti con fluttuazione tendenzialmente aperta e automatica correzione in caso di superamento del tasso usurario - Nullità.
Il divieto di pattuire interessi usurari, previsto per il mutuo dall'art. 1815, comma 2, c.c., è applicabile a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione, compresa l'apertura di credito in conto corrente, sicché è nulla per contrarietà a norme imperative la clausola, ivi contenuta, che preveda l'applicazione di un tasso sugli interessi con fluttuazione tendenzialmente aperta con la correzione dell'automatica riduzione in caso di superamento del cd. tasso soglia usurario, ossia mediante la sola astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016

Contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente - Clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici - Nullità - Versamenti eseguiti in pendenza di rapporto - Azione di ripetizione dell'indebito - Prescrizione decennale - Decorrenza dalla chiusura del rapporto.
L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti sono stati eseguiti in pendenza del rapporto, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10713 del 24/05/2016

Contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente - Clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici - Nullità - Versamenti eseguiti in pendenza di rapporto - Azione di ripetizione dell'indebito - Prescrizione decennale - Decorrenza dalla chiusura del rapporto.
L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti sono stati eseguiti in pendenza del rapporto, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10713 del 24/05/2016

Contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente - Clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici - Nullità - Versamenti eseguiti in pendenza di rapporto - Azione di ripetizione dell'indebito - Prescrizione decennale - Decorrenza dalla chiusura del rapporto.
L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti sono stati eseguiti in pendenza del rapporto, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10713 del 24/05/2016

Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 385 del 1980 - Diritto al pagamento del conguaglio - Prescrizione - Decorrenza - Detta della pubblicazione in gazzetta ufficiale della sentenza costituzionale n. 223 del 1983 - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11843 del 22/05/2007
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983, la quale ha dichiarato illegittimi i criteri di determinazione del prezzo nel caso di cessione volontaria del fondo oggetto di procedura espropriativa, si è verificata una ipotesi di nullità parziale del relativo accordo, con contestuale sostituzione automatica dei criteri legali a quelli caducati, ex art. 1419, comma 2, c.c.. Ne consegue che il diritto al pagamento di eventuali conguagli, dovuti per effetto della suddetta pronuncia, è sorto nel momento di pubblicazione di quest'ultima sulla gazzetta ufficiale, e che tale momento segna il dies a quo di decorrenza della prescrizione del suddetto diritto
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11843 del 22/05/2007

Assicurazioni - Clausola "claims made" - Vessatorietà - Esclusione - Validità - Nullità per difetto di meritevolezza o lesione dei diritti del consumatore - Condizioni - Valutazione del giudice.
Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola "claims made" mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero - ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 206 del 2005 - per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali; la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9140 del 06/05/2016

Previsione normativa della nullità delle clausole prevedenti interessi usurari - Retroattività - Esclusione - Contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa - Ininfluenza - Fattispecie.
La norma che prevede la nullità dei patti contrattuali che fissano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotta con l'art. 4 della l. n. 108 del 1996) non è retroattiva, sicché non influisce sulla validità delle clausole dei contratti conclusi prima della sua entrata in vigore. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale, che, in mancanza di un saggio di riferimento predeterminato cui poter ancorare l'eventuale usurari età, aveva valutato la correttezza del tasso richiesto dalla banca riferendosi a quelli medi applicati, nel periodo, dalla Banca d'Italia alle aziende operanti nello stesso contesto territoriale e per crediti per cassa di pari importo).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8945 del 05/05/2016

Previsione normativa della nullità delle clausole prevedenti interessi usurari - Retroattività - Esclusione - Contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa - Ininfluenza - Fattispecie.
La norma che prevede la nullità dei patti contrattuali che fissano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotta con l'art. 4 della l. n. 108 del 1996) non è retroattiva, sicché non influisce sulla validità delle clausole dei contratti conclusi prima della sua entrata in vigore. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale, che, in mancanza di un saggio di riferimento predeterminato cui poter ancorare l'eventuale usurari età, aveva valutato la correttezza del tasso richiesto dalla banca riferendosi a quelli medi applicati, nel periodo, dalla Banca d'Italia alle aziende operanti nello stesso contesto territoriale e per crediti per cassa di pari importo).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8945 del 05/05/2016

Convenzione ex art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971 - Corrispettivo della concessione in superficie - Obbligatoria corrispondenza all'effettivo costo di acquisizione - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
In tema di edilizia popolare ed economica, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, che dev'essere previsto nella convenzione di cui all'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971, deve assicurare al comune - in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, disposizione inderogabile idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione - la copertura dei costi di acquisizione delle aree destinate alla realizzazione dei piani e delle sole opere di urbanizzazione funzionali alla loro edificabilità, sicchè l'ente è legittimato a pretendere l'eventuale differenza ove nella suddetta convenzione quel corrispettivo sia stato erroneamente determinato in misura inferiore ai costi effettivi.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6928 del 08/04/2016

Convenzione ex art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971 - Corrispettivo della concessione in superficie - Obbligatoria corrispondenza all'effettivo costo di acquisizione - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
In tema di edilizia popolare ed economica, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, che dev'essere previsto nella convenzione di cui all'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971, deve assicurare al comune - in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, disposizione inderogabile idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione - la copertura dei costi di acquisizione delle aree destinate alla realizzazione dei piani e delle sole opere di urbanizzazione funzionali alla loro edificabilità, sicchè l'ente è legittimato a pretendere l'eventuale differenza ove nella suddetta convenzione quel corrispettivo sia stato erroneamente determinato in misura inferiore ai costi effettivi.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6928 del 08/04/2016

Patto di restituzione d'un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita - Nullità per l'eccedenza - Patto relativo al pagamento di interessi sul prezzo - Nullità - Estensione - Fattispecie.
In tema di vendita con patto di riscatto, la nullità, per l'eccedenza, della clausola con cui le parti subordinano l'esercizio del riscatto al pagamento di un prezzo superiore a quello fissato per la vendita colpisce anche la pattuizione relativa al pagamento di interessi sul prezzo medesimo, quand'anche a titolo compensativo di utilità che il venditore abbia potuto trarre in ragione di particolari accordi intervenuti con l'acquirente (nella specie, per avere previsto una riserva di usufrutto, in proprio favore, sul bene compravenduto), giacché tale utilità, secondo un criterio di ragionevolezza, deve ritenersi scontata nel prezzo originario fissato dalle parti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6144 del 30/03/2016

Immobili già appartenenti al demanio ferroviario - Rinnovazione alla prima scadenza in difetto di disdetta - Retrodatazione della locazione per una durata inferiore a quella legale e con maggiorazione del canone - Nullità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17026 del 20/08/2015
Durante la pendenza di un contratto di locazione ad uso non abitativo, rinnovatosi alla prima scadenza in difetto dell'inderogabile disdetta motivata prevista dall'art. 27 della l. n. 392 del 1978 (applicabile anche ai contratti stipulati per il godimento di porzioni di immobili già facenti parte del demanio ferroviario posteriormente alla privatizzazione delle Ferrovie dello Stato), è nullo l'accordo successivo tra le parti in ordine alla stipula di un nuovo contratto con retrodatazione della decorrenza e misura del canone, che comporti una durata residua, misurata a far tempo dalla data della stipula, inferiore a quella legale, ed un aumento retroattivo del secondo, perché le relative clausole violano le norme in materia di durata minima ed il divieto di modifica dell'entità del canone in costanza di rapporto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17026 del 20/08/2015

Locazione immobiliare ad uso abitativo - Nullità ex art. 13, comma 1, della l. n. 431 del 1998 - Portata - Invalidità del patto occulto di maggiorazione del canone - Fondamento e conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18213 del 17/09/2015
In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, la nullità prevista dall'art. 13, comma 1, della l. n. 431 del 1998 sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente; il patto occulto, in quanto nullo, non è sanato dalla registrazione tardiva, fatto extranegoziale inidoneo ad influire sulla validità civilistica.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18213 del 17/09/2015

Liquidazione della partecipazione del socio receduto - Valutazione della consistenza patrimoniale - Criterio statutario della continuità aziendale (cosiddetto "going concern") - Validità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16168 del 15/07/2014
E valida la clausola statutaria che preveda che la consistenza patrimoniale della società, alla quale fa riferimento l'art. 2437 ter, secondo comma, cod. civ. ai fini della liquidazione della partecipazione in caso di recesso del socio (ovvero, in virtù del richiamo di cui all'art. 2355 bis, terzo comma, cod. civ., nell'ipotesi di prelazione nella circolazione "mortis causa"), venga valutata secondo un criterio che tenga conto dell'utilizzo dei cespiti nella prospettiva della continuità aziendale (cosiddetto "going concern") atteso che, da un lato, la valutazione della consistenza patrimoniale può essere effettuata secondo una molteplicità di criteri, sicché la scelta statutaria del criterio del "going concern" non può ritenersi adottata in violazione di legge, mentre, dall'altro, tale criterio si mostra coerente con la condizione dei beni organizzati in azienda, il cui valore complessivo non si risolve nella somma del valore statico dei singoli beni, ma è inevitabilmente influenzato dalla prospettiva della continuazione dell'attività.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16168 del 15/07/2014

Nullità negoziali - "Rilevazione" e "dichiarazione" - Rispettive modalità operative.
La "rilevazione" "ex officio" delle nullità negoziali (sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o "di protezione") è sempre obbligatoria, purchè la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio; la loro "dichiarazione", invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa (salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.26242 del 12/12/2014
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI

arbitrato - Arbitrato societario - Art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 - Società di persone - Clausola difforme preesistente - Inefficacia - Fondamento - Rilevabilità d'ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3665 del 17/02/2014
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, ad opera del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio - ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via d'azione - con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3665 del 17/02/2014
Riferimenti normativi:
Cod_Proc_Civ_art_808
Cod_Civ_art_1419

Nullità rilevabili d'ufficio - Incidenza sulle preclusioni e decadenze di cui agli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. - Limiti - Fondamento.
Nel rito del lavoro, la rilevabilità d'ufficio della nullità non può incidere sulle preclusioni e decadenze di cui agli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. ove, attraverso l'"exceptio nullitatis", si introducano tardivamente in giudizio questioni di fatto ed accertamenti nuovi e diversi, ponendosi, una diversa soluzione, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7751 del 17/05/2012

Aree di parcheggio pertinenti a fabbricati urbani adibiti a condominio - Vincolo di destinazione ex art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942 - Inosservanza per effetto di atti di cessione a terzi delle relative aree - Conseguenze - Nullità parziale del contratto - Integrazione legale con riconoscimento del diritto reale d'uso in favore del condomino pretermesso - Misura del diritto d'uso - Delimitazione in base ai parametri normativi vigenti all'epoca dell'edificazione - Sussistenza.
Nel fabbricato condominiale di nuova costruzione ed anche nelle relative aree di pertinenza, ove il godimento dello spazio per parcheggio - nella misura di un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruito, ai sensi della norma imperativa ed inderogabile di cui all'art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall'art.18 della legge n. 765 del 1967 - non sia assicurato in favore del singolo condomino, essendovi un titolo contrattuale che attribuisca ad altri la proprietà dello spazio stesso, si ha nullità di tale contratto, nella parte in cui sia omessa tale inderogabile destinazione, con integrazione "ope legis" del contratto tramite riconoscimento di un diritto reale di uso di detto spazio in favore del condomino, nella misura corrispondente ai parametri della disciplina normativa applicabile per l'epoca dell'edificazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28950 del 27/12/2011
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Prima durata del contratto superiore al periodo di legge - Rinnovazione del rapporto alla prima scadenza - Applicabilità - Conseguenze - Clausola di limitazione del rinnovo sino al termine complessivo di dodici anni - Nullità.
Nei contratti di locazione indicati dall'art. 27 della legge sull'equo canone, la pattuizione di una durata iniziale superiore a quella minima di legge (nella specie, nove anni) non esclude l'applicabilità della disciplina del rinnovo alla prima scadenza per una durata non inferiore a sei anni prevista dall'art. 28 della stessa legge, con la conseguenza che è affetta da nullità, ai sensi del successivo art. 79 legge cit., la clausola diretta a limitare la durata della rinnovazione sino al raggiungimento di un termine complessivo di dodici anni.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15718 del 11/07/2006

Prima durata del contratto superiore al periodo di legge - Rinnovazione del rapporto alla prima scadenza - Applicabilità - Conseguenze - Clausola di limitazione del rinnovo sino al termine complessivo di dodici anni - Nullità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15718 del 11/07/2006
Nei contratti di locazione indicati dall'art. 27 della legge sull'equo canone, la pattuizione di una durata iniziale superiore a quella minima di legge (nella specie, nove anni) non esclude l'applicabilità della disciplina del rinnovo alla prima scadenza per una durata non inferiore a sei anni prevista dall'art. 28 della stessa legge, con la conseguenza che è affetta da nullità, ai sensi del successivo art. 79 legge cit., la clausola diretta a limitare la durata della rinnovazione sino al raggiungimento di un termine complessivo di dodici anni.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15718 del 11/07/2006

Disciplina prevista dall'art. 2956 cod. civ. - Applicabilità - Scadenza del termine di efficacia della fideiussione coincidente con quello di escussione della garanzia - Maggiore onerosità - Configurabilità - Nullità della clausola - Sussistenza - Accertamento relativo - Eccessiva difficoltà, per il creditore, di avvalersi della garanzia prestata - Valutazione demandata al giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Anche in tema di fideiussione è applicabile la disposizione dell'art. 2956 cod. civ., la quale sancisce la nullità della clausola (benché contenuta in un atto unilaterale) con la quale si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto. Ne consegue che è nulla la clausola con la quale, una volta stabilito che il termine d'efficacia della fideiussione coincida con quello di escussione della garanzia, si fissi tra questo termine ed il termine di scadenza dell'obbligazione garantita un periodo temporale così ristretto da rendere eccessivamente difficile, valutate anche le modalità di escussione (ad esempio, mediante lettera che debba pervenire entro un certo termine al garante), che il creditore possa avvalersi della garanzia prestata. L'accertamento relativo all'eccessiva difficoltà di esercizio del diritto è demandato al giudice del merito e sfugge, se congruamente e logicamente motivato, al controllo di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20909 del 27/10/2005

Area predisposta per il parcheggio degli autoveicoli - Vincolo pertinenziale - Locazione - Trasferimento del diritto all'uso dell'area - Clausole di esclusione - Nullità - Sostituzione "ope legis".
La speciale normativa urbanistica che prescrive la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggi (art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, aggiunto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e modificato dall'art. 9 della legge 23 aprile 1989, n. 122, ed art. 26, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47) pone un vincolo pubblicistico di destinazione che non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi stessi; in caso di locazione, pertanto, il diritto del proprietario di un'unità immobiliare all'uso dell'area predisposta per il parcheggio degli autoveicoli deve essere necessariamente trasferito al conduttore, alla stregua della stretta inerenza del diritto stesso all'effettiva utilizzazione dell'immobile secondo la sua destinazione, con la conseguenza che il contratto di locazione il quale escluda tale trasferimento è affetto da nullità parziale, determinandosi "ope legis" il trasferimento medesimo, attraverso la sostituzione di diritto delle clausole difformi con la norma imperativa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19308 del 03/10/2005
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani regolatori comunali - In genere - Nuove costruzioni ed aree di pertinenza delle costruzioni stesse - Spazio per parcheggi - Vincolo pubblicistico di destinazione - Derogabilità - Divieto - Entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 - Influenza - Esclusione.
L'art. 41 "sexies" della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo introdotto all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il quale prescrive che "nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione", pone un vincolo pubblicistico di destinazione, avente carattere di realità, che non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi stessi, le cui clausole difformi sono perciò sostituite di diritto dalla norma imperativa. Tale principio resta immutato anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47, atteso che l'art. 26 ultimo comma di detta legge, nello stabilire che "gli spazi di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, costituiscono pertinenze delle costruzioni ai sensi degli artt. 817, 818 ed 819 cod. civ.", non ha portata innovativa, ma assolve soltanto alla funzione di esplicitare la regola, già evincibile nella norma interpretata, secondo cui i suddetti spazi possono essere oggetto di atti o rapporti separati, fermo però rimanendo quel vincolo pubblicistico.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6751 del 05/05/2003
fine
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