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2818. Provvedimenti da cui deriva.

Art. 2818. Provvedimenti da cui deriva.

0 Codice civile

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Domanda di condanna specifica al risarcimento dei danni – Cass. n. 8581/2022
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - di condanna generica - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione - Domanda di condanna specifica al risarcimento dei danni - Sentenza di condanna generica - Impugnazione del convenuto soccombente - Deduzione della violazione della regola che impedisce la separazione del giudizio sulT'an" da quello sul "quantum" - Interesse all'impugnazione - Sussistenza - Ragioni.   Il convenuto soccombente ha interesse all'impugnazione della sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, nel caso in cui l’attore abbia proposto nel giudizio di primo grado una domanda di condanna specifica e con l'impugnazione sia dedotta la violazione della regola dell’ impossibilità di separazione del giudizio sull' "an" da quello sul "quantum", sia perché la sentenza di condanna generica costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c, sia perché la pronuncia sull'inesistenza del diritto azionato amplia la sfera giuridica del convenuto, eliminando il rischio che egli subisca la condanna specifica al risarcimento dei danni. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8581 del 16/03/2022 (Rv. 664596 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Civ_art_2818   Corte Cassazione 8581 2022 …...
Iscrizione di ipoteca giudiziale – Cass. n. 10197/2021
Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - iscrizione - Sentenza di condanna generica al risarcimento del danno sospensivamente condizionata nel "quando" - Ipoteca giudiziale - Iscrizione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. In tema di iscrizione ipotecaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2818, comma 1, e 2852 c.c., costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno ancorché sospensivamente condizionata al verificarsi di un evento futuro ed incerto solo nel "quando" (nella specie, il passaggio in giudicato di altra sentenza, tra altre parti), contenendo essa l'accertamento di un diritto di credito, attualmente esistente, ed incidendo la condizione solo sulla relativa efficacia. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10197 del 16/04/2021 (Rv. 661241 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2809, Cod_Civ_art_2818, Cod_Civ_art_2852 …...
Ipoteca legale o giudiziale – Cass. n. 23661/2020
Riscossione delle imposte - Ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Assimilabilità ad ipoteca legale o giudiziale - Esclusione - Natura giuridica autonoma - Sussistenza - Conseguenze - Inapplicabilità dell'art. 96, comma 2, c.p.c. - Fondamento. L'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale l'adempimento del quale il legislatore abbia inteso garantire. Essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudiziale disciplinata dall'art. 2818 c.c., con lo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo; infine, non costituisce neanche un atto dell'espropriazione forzata, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 96, comma 2, c.p.c. che, del resto, fa espresso riferimento al caso nel quale il giudice accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca oppure è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 23661 del 27/10/2020 (Rv. 659521 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Civ_art_2817, Cod_Civ_art_2818 corte cassazione 23661 2020 …...
Escussione preventiva del patrimonio sociale – Cass. n. 22629/2020
Societa' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - societa' in nome collettivo (nozione, caratteri, distinzioni) - norme applicabili - rapporti con i terzi - mancata registrazione - responsabilita' dei soci - escussione preventiva del patrimonio sociale - Beneficio limitato alla fase esecutiva - Azione di cognizione - Ammissibilità - Fattispecie. Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito. (Nel riaffermare il principio, la S.C. ha confermato che la responsabilità illimitata e solidale del socio accomandatario può essere fatta valere dal creditore per tutte le obbligazioni contrattualmente assunte nel nome della società, anche se è diverso il soggetto che per quest'ultima abbia contratto con il terzo). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22629 del 16/10/2020 (Rv. 659033 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2304, Cod_Civ_art_2818 corte cassazione 22629 2020 …...
Escussione preventiva del patrimonio sociale
Società - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - società in nome collettivo (nozione, caratteri, distinzioni)- norme applicabili - rapporti con i terzi - mancata registrazione - responsabilità dei soci - escussione preventiva del patrimonio sociale - beneficio limitato alla fase esecutiva - azione di cognizione - ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 25378 del 12/10/2018 >>> Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società,ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 25378 del 12/10/2018 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23083 del 10/10/2013
Condizioni di ammissibilità - Credito fondato su titolo esecutivo stragiudiziale e garantito da ipoteca volontaria - Interesse ad agire in via monitoria - Configurabilità - Fondamento. Il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria, sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontari ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23083 del 10/10/2013   …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23083 del 10/10/2013
Condizioni di ammissibilità - Credito fondato su titolo esecutivo stragiudiziale e garantito da ipoteca volontaria - Interesse ad agire in via monitoria - Configurabilità - Fondamento. Il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria, sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontari ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23083 del 10/10/2013   …...
Ricorso per ottemperanza - Lodo arbitrale - Consiglio di Stato decisione n. 2542 28/04/2011
Ricorso per ottemperanza - Lodo arbitrale -  Consiglio di Stato decisione n. 2542 28/04/2011 Ricorso per ottemperanza - Lodo arbitrale -  “il lodo arbitrale, già di per sé idoneo ad acquistare l'efficacia di cosa giudicata, una volta reso esecutivo con decreto del pretore, è titolo esecutivo nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 474, c.p.c. e costituisce presupposto per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ex art. 2819, c.c. nonché titolo per la trascrizione o l'annotazione nei registri immobiliari e, come tale, è suscettibile di formare oggetto del giudizio d'ottemperanza” . Consiglio di Stato decisone n. 2542 28/04/2011FATTO e DIRITTO1. Con il lodo n. 33 del 2006, sottoscritto in data 26/7/2006, dichiarato esecutivo dal Presidente del Tribunale di Napoli in data 24/10/2006 e notificato in forma esecutiva in data 7/12/2006, al Comune di Napoli veniva ordinato di provvedere al versamento in favore della Pa. Co. Pacifico Costruzioni S.p.a. della somma di € 7.112.022,69 . ;Con la sentenza in questa sede appellata il Primo Giudice ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dalla società Paco Pacifico ai fini della completa ottemperanza al lodo arbitrale in esame. La stessa società propone appello avverso la declaratoria di inammissibilità e torna a lamentare il non completo adempimento, da parte del Comune di Napoli, degli obblighi derivanti dal lodo arbitrale.Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli.Alla camera di consiglio del 3 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.2. L’appello è fondato.2.1.Come esposto nella premessa del fatto che precede, il presente ricorso ha ad oggetto l'ottemperanza di un lodo arbitrale dichiarato esecutivo e non impugnato innanzi alla Corte d'Appello.Il Consiglio ritiene che siano fondate le censure rivolte dall’appellante all’indirizzo della statuizione di inammissibilità pronunciata dal Giudice di primo grado.Si deve, infatti, confermare il condivisibile orientamento interpretativo di questo Consiglio , che, già con riguardo al quadro normativo anteriore all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, ha ritenuto ammissibile la proposizione del rimedio dell'ottemperanza anche ai fini dell’esecuzione del lodo arbitrale dichiarato esecutivo (cfr., ex plurimis, …...

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