Codice Civile Libro Sesto: della tutela dei diritti Titolo V: della prescrizione e della decadenza Capo I: della prescrizione Sezione I: disposizioni generali Sezione II: della sospensione della prescrizione Sezione III: dell'interruzione della prescrizione Art.2944. Interruzione per effetto di riconoscimento.
Art. 2944. Interruzione per effetto di riconoscimento.
1. La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
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