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Art. 2797. Forme della vendita.

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Esecuzione forzata - pegno - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8881 del 13/05/2020 (Rv. 657839 - 01)
Vendita all'asta di bene oggetto di pegno - Art. 2922 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Previsione regolamentare e convenzionale di non applicazione della normativa in tema di vizi redibitori e mancanza di qualità della cosa venduta - Validità - Limiti. Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - pegno (nozione, caratteri) - di beni mobili - vendita della cosa. La vendita al pubblico incanto di cosa ricevuta in pegno, ai sensi dell'art. 2797 c.c., configura una forma di autotutela privata esecutiva, diversa e distinta dall'espropriazione forzata, sicché alla stessa non si applica la disciplina prescritta per la vendita forzata e, in particolare, l'art. 2922 c.c., che nega alla parte acquirente la possibilità di fare valere i vizi della cosa venduta, in quanto le cose ottenute in pegno non sono liberamente negoziabili dal creditore garantito, comunque tenuto al rispetto delle leggi speciali inerenti alle forme specifiche di costituzione del pegno. Deve, tuttavia, considerarsi lecita e meritevole di tutela, in ossequio al principio di autonomia privata ex art. 1322 c.c., la previsione regolamentare e convenzionale (desumibile anche in via implicita dal regolamento d'asta) di esclusione del diritto del partecipante all'asta di contestare i vizi redibitori e la mancanza di qualità della cosa venduta in base agli artt. 1490 e 1497 c.c., fatta salva la tutela riconosciuta in caso di vendita di "aliud pro alio". Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8881 del 13/05/2020 (Rv. 657839 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1490, Cod_Civ_art_1497, Cod_Civ_art_2785, Cod_Civ_art_2796, Cod_Civ_art_2797, Cod_Civ_art_2910, Cod_Civ_art_2911, Cod_Civ_art_2919, Cod_Civ_art_2922 …...
Esecuzione forzata - opposizioni – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020 (Rv. 657297 - 01)
Vendita della cosa data in pegno - Opposizione del debitore - Natura - Opposizione all'esecuzione - Conseguenze - Inapplicabilità della sospensione feriale dei termini - Giudizio di cassazione - Rilevabilità d'ufficio della tardività del ricorso. Procedimento civile - termini processuali - sospensione. Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - pegno (nozione, caratteri) - di beni mobili - vendita della cosa. L'opposizione alla vendita della cosa data in pegno di cui all'art_ 2797, comma 2, c.c. ha la sostanziale natura di un'opposizione all'esecuzione ex art_ 615 c.p.c. ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima, ivi compresa l'esclusione dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai sensi dell'art_ 3 della l. n. 742 del 1969, regola che trova applicazione anche al giudizio di cassazione, con conseguente rilievo d'ufficio della tardività ed inammissibilità del ricorso. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020 (Rv. 657297 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_2797, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327 ESECUZIONE FORZATA OPPOSIZIONI   …...
Pegno regolare - Pegno irregolare
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - pegno (nozione, caratteri) - di titoli di credito - pegno regolare - pegno irregolare - differenze - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24137 del 03/10/2018 >>> Il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo, sicché in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l'eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno regolare egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24137 del 03/10/2018 …...
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - pegno - di titoli di credito – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12964 del 16/06/2005
Consegna di titoli di credito accompagnata da accordi rivolti a disciplinare poteri e compiti del creditore assistito dal pegno - Pegno regolare - Configurabilità - Pegno irregolare - Disciplina. È esente da vizi logici o violazione di legge la sentenza di merito che configuri il pegno regolare di titoli di credito (nella specie, relativo a titoli dati in pegno da una compagnia di assicurazione all'UCI, a garanzia di future obbligazioni per sinistri stradali causati all'estero da veicoli suoi assicurati) qualora nel contratto sia previsto: che i titoli vengano immessi in un conto a deposito con rubrica a nome della compagnia e con possibilità di sostituzione di essi solo previo accordo; gli incassi di cedole scadute debbano essere rimessi alla società, restando a carico della stessa le spese e gli oneri relativi al pegno; il creditore possa realizzare il pegno solo in caso di mancato pagamento preceduto da richiesta di pagamento formulata a mezzo lettera raccomandata; il creditore, a tal fine, per la vendita del pegno, debba osservare le prescrizioni di cui all'art. 2797 cod. civ. e sia munito di mandato a vendere "in rem propriam", il quale non determina il trasferimento in capo al mandatario della proprietà del bene e non priva il mandante del potere di disporre del suo diritto di proprietà sul bene oggetto del mandato. Si esula dall'ipotesi di pegno regolare e si rientra, viceversa, nella disciplina del pegno irregolare, qualora il debitore, a garanzia dell'adempimento della sua obbligazione, abbia vincolato al suo creditore un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati, conferendo a quest'ultimo anche la facoltà' di disporre del relativo diritto, come delineato dall'art. 1851 cod.civ., norma (riferita all'anticipazione bancaria, ma che costituisce tuttavia la regola generale di ogni altra ipotesi di pegno irregolare) in base alla quale il creditore garantito acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire al momento dell'adempimento o, in caso di inadempimento, dovrà rendere per quella parte eccedente l'ammontare del credito garantito, determinata in relazione al valore delle cose al tempo della relativa scadenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12964 del 16/06/2005   …...

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