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2751.2 -bis. Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane.

Art.2751-bis. Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane.

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Documenti collegati:

Organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24366 del 02/09/2025 (Rv. 675672 - 01)
Decreto di liquidazione del compenso al curatore - Impugnazione da parte di un creditore - Dimostrazione dell'interesse ad agire - Necessità - Fattispecie. Il ricorso per cassazione proposto da un creditore, avverso il decreto di liquidazione del compenso al curatore, richiede la specifica allegazione e dimostrazione dell'interesse ad agire da parte del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso di un creditore concorsuale, assistito dal privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 2 c.c., il quale fondava la propria impugnazione sull'indimostrata affermazione che una riduzione del compenso liquidato al curatore avrebbe consentito un maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati, senza soffermarsi sui dati numerici atti a dimostrare la concretezza del pregiudizio da egli subito). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24366 del 02/09/2025 (Rv. 675672 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100,  Cod_Civ_art_2751_2 …...
Fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24366 del 02/09/2025 (Rv. 675672-01)
Decreto di liquidazione del compenso al curatore - Impugnazione da parte di un creditore - Dimostrazione dell'interesse ad agire - Necessità - Fattispecie. Il ricorso per cassazione proposto da un creditore, avverso il decreto di liquidazione del compenso al curatore, richiede la specifica allegazione e dimostrazione dell'interesse ad agire da parte del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso di un creditore concorsuale, assistito dal privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 2 c.c., il quale fondava la propria impugnazione sull'indimostrata affermazione che una riduzione del compenso liquidato al curatore avrebbe consentito un maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati, senza soffermarsi sui dati numerici atti a dimostrare la concretezza del pregiudizio da egli subito). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24366 del 02/09/2025 (Rv. 675672-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art._100, Cod_Civ_art_2751_2 …...
Fallimento - ripartizione dell'attivo - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4650 del 21/02/2025 (Rv. 673859-01)
Ordine di distribuzione - creditori privilegiati - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. - Applicazione - Prestazioni professionali in senso stretto - Esclusività - Fattispecie. In tema di titoli di prelazione, il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751-bis, n. 2, c.c. per le retribuzioni dei professionisti, presuppone che il credito sia maturato non per lo svolgimento di qualsiasi attività che dia diritto ad un compenso, ma soltanto per quelle che essi sono abilitati a svolgere, in ragione dello statuto normativo cui sono assoggettati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il privilegio per l'attività di mediazione di fatto svolta da un avvocato). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4650 del 21/02/2025 (Rv. 673859-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2751_2, Cod_Civ_art_1754 …...
Fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 32737 del 16/12/2024 (Rv. 673399-01)
Creditori privilegiati - Credito per compenso professionale - Prestazione resa da società cooperativa di professionisti - Privilegio ex art. 2751- bis, n. 2, c.c. - Spettanza - Condizioni. In tema di titoli di prelazione, il credito per compenso professionale spettante alla società cooperativa tra professionisti è assistito dal privilegio generale sui beni mobili del debitore ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente, purché sussista il requisito della personalità della prestazione sin dal suo inizio, poiché la formale instaurazione del rapporto professionale in capo alla società non è ostativa al riconoscimento del privilegio solo ove le circostanze del conferimento dell'incarico e la scelta del prestatore effettivo rivelino il tratto dell'intuitus personae, attraverso il previo coinvolgimento e l'individuazione del professionista da parte del commettente; lo svolgimento essenzialmente personale dell'incarico da parte del professionista; nonché l'inerenza del credito insinuato proprio alla prestazione per come richiesta e, dunque, la sostanziale e riconoscibile spettanza della relativa remunerazione a tale prestatore. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 32737 del 16/12/2024 (Rv. 673399-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2751_2, Cod_Civ_art_2697 …...
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - privilegi - in genere Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33369 del 30/11/2023 (Rv. 669609 - 01)
Privilegio ex art. 8-bis della l. n. 33 del 2015 - Applicabilità - Credito restitutorio liquidato successivamente all'entrata in vigore - Credito garantito anteriore - Deroga al principio di irretroattività - Condizioni. Hanno natura privilegiata ex art. 8-bis della legge n. 33 del 2015 i crediti restitutori, in ragione della loro causa riferita alle "somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia", purché la liquidazione sia avvenuta successivamente all'entrata in vigore di detta legge, ed anche se il credito garantito trovi titolo in un contratto concluso in precedenza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33369 del 30/11/2023 (Rv. 669609 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1203, Cod_Civ_art_2745, Cod_Civ_art_2755, Cod_Civ_art_2751_2 …...
Responsabilità' patrimoniale - cause di prelazione Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24011 del 07/08/2023 (Rv. 668856 - 01)
Privilegi - generale sui mobili - retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane - Società cooperative - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Presupposti - Positivo superamento della revisione ex art. 82, comma 3-bis, del d.l. n. 69 del 2013 - Necessità - Insussistenza. Il riconoscimento del privilegio accordato dall'art. 2751-bis n. 5 c.c. ai crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti non richiede il superamento positivo della revisione, o la richiesta intesa ad ottenerla, previsti dal comma 3 bis dell'art. 82 del d.l. n. 69 del 2013, conv. dalla l. n. 98 del 2013, il quale fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo, in favore di quelle società od enti, da far valere nell'ambito della procedura di concordato preventivo. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24011 del 07/08/2023 (Rv. 668856 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2751_2 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19231 del 06/07/2023 (Rv. 668305 - 01)
Passività' fallimentari (accertamento del passivo) – formazione dello stato passivo - Crediti vantati verso debitrice soggetta ad amministrazione straordinaria di società ed enti cooperativi di produzione e lavoro scaturenti da prestazioni di servizi o vendita - Privilegio ex art. 2751-bis, n. 5 c.c. - Riconoscimento - Superamento positivo della revisione o richiesta di ottenerla - Necessità - Esclusione. Il riconoscimento del privilegio accordato dall'art. 2751-bis, n. 5, c.c. ai crediti vantati nei confronti della debitrice soggetta ad amministrazione straordinaria dalle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro e scaturenti dalle prestazioni di servizi o dalla vendita di manufatti non richiede il superamento positivo della revisione o la richiesta intesa a ottenerla, previsti dal comma 3-bis, aggiunto all'art. 82 del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 98 del 2013, il quale fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo in favore di quelle società ed enti, da far valere nell'ambito della procedura di concordato preventivo. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19231 del 06/07/2023 (Rv. 668305 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2751_2 …...
Credito derivante dall'utilizzazione di fonogrammi musicali tutelati dal diritto d'autore – Cass. n. 8541/2023
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo – in genere - Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti, Interpreti ed Esecutori - Credito derivante dall'utilizzazione di fonogrammi musicali tutelati dal diritto d'autore - Natura privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. - Esclusione - Fondamento.   Il compenso dovuto dallI.M.A.I.E. (Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti, Interpreti ed Esecutori, in liquidazione) all'esecutore o all'interprete di un'opera artistica, a fronte dell'utilizzazione economica, da parte dei terzi, dei fonogrammi su cui l'esecuzione è riprodotta, non trova titolo nello svolgimento di un'attività lavorativa (diversamente dai compensi pattuiti con il committente per la realizzazione dell'opera dell'ingegno), ma rinviene la sua giustificazione nell'esigenza di riservare a chi ha eseguito la prestazione la partecipazione ai benefici economici derivanti dallo sfruttamento della stessa, con la conseguenza che il relativo diritto di credito non gode del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8541 del 24/03/2023 (Rv. 667467 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2751_2   Corte Cassazione 8541 2023 …...
Formazione dello stato passivo – Cass. n. 10990/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Ammissione al passivo - Indicazione in ricorso dell'eventuale prelazione - Necessità - Omissione - Conseguente degradazione del credito a chirografario La domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso, ai sensi dell'art. 93, comma 3, n. 4, della l. fall., dell’eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all'eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografario del credito invocato. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza del privilegio art. 2751-bis, comma 1 , n. 3, c.c. con riferimento all'insinuazione al passivo per un'indennità suppletiva di clientela in relazione ad un rapporto di agenzia, essendosi il creditore limitato a richiamare la ragione giustificativa del credito e non anche la connotazione privilegiata). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10990 del 26/04/2021 (Rv. 661279 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201, Cod_Civ_art_2751_2 …...
Domanda di insinuazione al passivo fallimentare – Cass. n. 10977/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - creditori privilegiati - Società professionali - Credito per prestazioni professionali - Ammissione al passivo - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. - Spettanza - Condizioni. La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione professionale. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10977 del 26/04/2021 (Rv. 661182 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2232, Cod_Civ_art_2233, Cod_Civ_art_2751_2, Dlgs_14_2019_art_206 …...
Organi sociali - collegio sindacale – Cass. n. 6027/2021
Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - collegio sindacale – retribuzione - Doveri di controllo dei sindaci - Carattere continuativo - Valutazione dell'adempimento per periodi distinti e separati – Possibilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. In tema di società di capitali, l'adempimento dei doveri di controllo, gravanti sui sindaci per l'intera durata del loro ufficio, può essere valutato non solo in modo globale e unitario ma anche per periodi distinti e separati, come si desume dalla disciplina generale, contenuta nell'art. 1458, comma 1, c.c., riferita a tutti i contratti ad esecuzione continuata, pertanto, poiché l'art. 2402 c.c. prevede una retribuzione annuale in favore dei sindaci, è in base a questa unità di misura che l'inadempimento degli obblighi di controllo deve essere confrontato con il diritto al compenso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di merito, che aveva escluso la retribuzione al sindaco per la sola annualità in cui erano state riscontrate gravi inadempienze, in assenza di specifiche contestazioni riguardanti gli altri anni di svolgimento dell'incarico). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6027 del 04/03/2021 (Rv. 660852 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_2402, Cod_Civ_art_2403, Cod_Civ_art_2751_2 …...
Insinuazione al passivo – Cass. n. 978/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Insinuazione al passivo - Società consortile - Crediti - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Ammissibilità - Fondamento. In tema di insinuazione al passivo fallimentare, il privilegio spettante ai crediti dell’impresa artigiana definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. (come novellato dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012) è riconoscibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l. n. 443 del 1985, come modif. dall'art. 1, comma 1, della l. n. 133 del 1997 e dall'art. 13, comma 1, della l. n. 57 del 2001, anche alle società consortili costituite in forma di s.r.l., in quanto il mutato quadro legislativo consente alle imprese artigiane di operare anche in forma societaria, onde l'esclusione del privilegio per i crediti delle società consortili costituite in tale forma non ha più ragion d'essere, fatto salvo il rispetto dei parametri di cui all'art. 5, comma 3, della l. n. 443 del 1985. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 978 del 20/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2751_2 corte cassazione 978 2021 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - indennita' - di fine rapporto di lavoro – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 25682 del 11/10/2019 (Rv. 655510 - 01)
Insolvenza del datore di lavoro - Credito relativo al trattamento di fine rapporto - Intervento del Fondo di garanzia - Surroga nel credito privilegiato - Presupposti. Il Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS che, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, abbia corrisposto al lavoratore il t.f.r. non versato dal datore di lavoro insolvente, è surrogato per legge nel privilegio di cui agli artt. 2751 bis e 2776 c.c., essendo tenuto a provare, in sede di azione di surrogazione, non già la sussistenza degli elementi costitutivi dell'autonoma fattispecie previdenziale, bensì soltanto l'avvenuta erogazione della prestazione assicurativa e la sussistenza del diritto al t.f.r. in capo al lavoratore. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 25682 del 11/10/2019 (Rv. 655510 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2751_2, Cod_Civ_art_2776 …...
Cause di prelazione - privilegi - speciali: sugli immobili - crediti per atti di espropriazione - Privilegio generale sui mobili - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 5724 del 27/02/2019
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - privilegi - speciali: sugli immobili - crediti per atti di espropriazione - Privilegio generale sui mobili - Collocazione sussidiaria sugli immobili - Oneri a carico del creditore - Contenuto - Esecuzione infruttuosa o prospettata come tale - Requisito temporale. In tema di privilegio generale sui mobili, ai fini della collocazione sussidiaria del credito sul prezzo degli immobili, di cui all'art. 2776 c.c., grava sul creditore l'onere di provare che, prima di partecipare alla distribuzione nella quale invoca il privilegio (e non anche prima di aver dispiegato l'azione esecutiva, pure soltanto mediante intervento), è rimasto incapiente nell'esecuzione direttamente proposta ed impossibilitato ad intervenire nelle precedenti esecuzioni (ad esempio, perché il suo credito non era ancora certo, liquido ed esigibile), ovvero che il suo intervento era (o sarebbe) stato superfluo per l'insufficienza del patrimonio mobiliare del debitore a soddisfare il suo credito, anche se privilegiato. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 5724 del 27/02/2019 Cod_Civ_art_2751_2, Cod_Civ_art_2776 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22210 del 12/09/2018 (Rv. 650404 - 01)
Società od enti cooperativi di produzione e di lavoro - Crediti - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Ambito di applicazione. Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - privilegi - generale sui mobili - retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane In genere. L'art. 2751 bis, n. 5, c.c., che persegue lo scopo di agevolare le cooperative di produzione e lavoro nella realizzazione dei crediti collegati prevalentemente alla prestazione di un'attività lavorativa diretta da parte dei soci, attribuisce privilegio generale sui mobili a favore non di tutti i crediti delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, ma soltanto di quelli relativi ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22210 del 12/09/2018 (Rv. 650404 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2751_2 …...
Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - in genere - Società od enti cooperativi di produzione e di lavoro - Crediti - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Ambito di applicazione - Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - privilegi - generale sui mobili - retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane - In genere. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 1, ORDINANZA N. 22210 DEL 12/09/2018 L'art. 2751 bis, n. 5, c.c., che persegue lo scopo di agevolare le cooperative di produzione e lavoro nella realizzazione dei crediti collegati prevalentemente alla prestazione di un'attività lavorativa diretta da parte dei soci, attribuisce privilegio generale sui mobili a favore non di tutti i crediti delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, ma soltanto di quelli relativi ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 18723 del 13/07/2018 (Rv. 649579 - 01)
Qualificazione dell’impresa come artigiana ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 5, c.c. - Modifica intervenuta con l’art. 36 del d.l. n. 5 del 2012 - Condizioni per il riconoscimento - Sufficienza dell’iscrizione all'albo - Esclusione - Fondamento. In tema di accertamento del passivo, ai fini dell'ammissione di un credito come privilegiato, ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c., nel testo applicabile a seguito della novella introdotta dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012, non è sufficiente l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane in quanto essa, pur avendo natura costitutiva, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti dalla legge n. 443 del 1985, cui la norma codicistica rinvia. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 18723 del 13/07/2018 (Rv. 649579 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2751_2, Cod_Civ_art_2083, Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_001 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18723 del 13/07/2018
Qualificazione dell’impresa come artigiana ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 5, c.c. - Modifica intervenuta con l’art. 36 del d.l. n. 5 del 2012 - Condizioni per il riconoscimento - Sufficienza dell’iscrizione all'albo - Esclusione - Fondamento. In tema di accertamento del passivo, ai fini dell'ammissione di un credito come privilegiato, ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c., nel testo applicabile a seguito della novella introdotta dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012, non è sufficiente l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane in quanto essa, pur avendo natura costitutiva, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti dalla legge n. 443 del 1985, cui la norma codicistica rinvia. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18723 del 13/07/2018 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18723 del 13/07/2018
Qualificazione dell’impresa come artigiana ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 5, c.c. - Modifica intervenuta con l’art. 36 del d.l. n. 5 del 2012 - Condizioni per il riconoscimento - Sufficienza dell’iscrizione all'albo - Esclusione - Fondamento. In tema di accertamento del passivo, ai fini dell'ammissione di un credito come privilegiato, ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c., nel testo applicabile a seguito della novella introdotta dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012, non è sufficiente l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane in quanto essa, pur avendo natura costitutiva, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti dalla legge n. 443 del 1985, cui la norma codicistica rinvia. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18723 del 13/07/2018 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - beni del fallito - beni non compresi - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11917 del 16/05/2018 (Rv. 648587 - 01)
Insinuazione al passivo - Credito vantato da società semplice agricola - Riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 4 c.c. - Esclusione - Ragioni. L'insinuazione al passivo del credito della società semplice agricola non è assistita dal privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 4, c.c. che, attesa la natura eccezionale della disciplina dei privilegi, può essere riconosciuto nel solo caso di crediti vantati da persona fisica e in particolare dal coltivatore diretto, la cui qualifica si desume dagli artt. 1647 e 2083 c.c. ed il cui elemento caratterizzante si rinviene nella coltivazione del fondo da parte del titolare, con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11917 del 16/05/2018 (Rv. 648587 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1647, Cod_Civ_art_2083, Cod_Civ_art_2751_2 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12017 del 16/05/2018 (Rv. 649109 - 01)
Concordato preventivo - Credito del professionista per la predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. - Sussistenza - Verifica "ex post" della concreta utilità per la massa - Esclusione. In tema di concordato preventivo, il credito del professionista che abbia predisposto l'attestazione prevista dall'art. 161, comma 3, l.fall. rientra tra quelli sorti "in funzione" della procedura e, come tale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall. – norma che, in relazione al previsto criterio della strumentalità o funzionalità delle attività professionali rispetto alle procedure concorsuali, introduce un'eccezione al principio della "par condicio creditorum" al fine di favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa –, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione "ex post", se la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12017 del 16/05/2018 (Rv. 649109 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_221, Dlgs_14_2019_art_006, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_090, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_106, Dlgs_14_2019_art_098, Cod_Civ_art_2751_2 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - creditori privilegiati - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9927 del 20/04/2018 (Rv. 648551 - 01)
Società professionali - Avvocato - Credito per prestazioni professionali - Ammissione al passivo - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. - Spettanza - Condizioni - Fattispecie. La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale. (Nella specie, in applicazione del suesposto principio, la S.C. ha confermato il decreto che aveva ammesso il credito al chirografo, atteso che l'avvocato aveva chiesto l'ammissione al passivo nella qualità di socio e legale rappresentante di una società tra professionisti deducendo, ma non provando, di aver svolto la prestazione professionale "materialmente e personalmente" in forza di mandato congiunto con altro legale non facente parte della predetta società). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9927 del 20/04/2018 (Rv. 648551 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2232, Cod_Civ_art_2233, Cod_Civ_art_2751_2, Cod_Civ_art_2777, Dlgs_14_2019_art_206 …...
Fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - creditori privilegiati – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9927 del 20/04/2018
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - creditori privilegiati – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9927 del 20/04/2018 Società professionali - Avvocato - Credito per prestazioni professionali - Ammissione al passivo - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. - Spettanza - Condizioni - Fattispecie. La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale. (Nella specie, in applicazione del suesposto principio, la S.C. ha confermato il decreto che aveva ammesso il credito al chirografo, atteso che l'avvocato aveva chiesto l'ammissione al passivo nella qualità di socio e legale rappresentante di una società tra professionisti deducendo, ma non provando, di aver svolto la prestazione professionale "materialmente e personalmente" in forza di mandato congiunto con altro legale non facente parte della predetta società). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9927 del 20/04/2018   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - creditori privilegiati - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23584 del 09/10/2017
Convenzione stipulata da ASL avente ad oggetto attività didattica dei propri dipendenti - Assoggettamento dell'ente convenzionato ad amministrazione straordinaria - Istanza di ammissione al passivo - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2, c.c. – Sussistenza – Condizioni. In tema di insinuazione al passivo, deve essere riconosciuta la natura privilegiata del credito ex art. 2751 bis n.2 c.c. nel caso di convenzione stipulata da ASL con autorizzazione per i propri dipendenti allo svolgimento di attività didattica retribuita in orario non lavorativo in favore di un soggetto privato (nella specie, ente di formazione di un'organizzazione sindacale successivamente sottoposto ad amministrazione straordinaria), poiché tali attività sono da ritenere prestazione di opera professionale, sebbene il credito sia fatto valere da un soggetto diverso dal prestatore, sempre che ricorra la prova della riferibilità del credito alla prestazione svolta personalmente dal professionista dipendente della ASL. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23584 del 09/10/2017   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21482 del 15/09/2017
Credito del procuratore antistatario – Natura privilegiata nel fallimento della controparte soccombente – Esclusione – Fondamento. In tema di opposizione allo stato passivo, il credito del procuratore antistatario gode del privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 2 c. c. solo allorché l'attività professionale sia stata svolta per conto ed a favore del fallito e non anche quando il credito, pur se opponibile al fallimento, nasca da un'attività posta in essere per conto di un soggetto differente. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21482 del 15/09/2017   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13887 del 01/06/2017
Privilegio artigiano ex art. 2751-bis, n. 5, c.c., nel testo ante riforma di cui al d.l. n. 5 del 2012 - Spettanza - Riferimento ai criteri di cui all’art. 2083 c.c. - Necessità - Rilevanza dei presupposti di cui agli artt. 5 della l. n. 443 del 1985 o 1 l.fall. - Esclusione. In tema di accertamento del passivo, ai fini dell’ammissione ivi di un credito come privilegiato ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c., nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla novella introdotta dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012, la natura artigiana dell'impresa va valutata esclusivamente in relazione al concetto di prevalenza del lavoro evocato dall’art. 2083 c.c., mentre sono irrilevanti la sua iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della l. n. 443 del 1985 ed il non superamento delle soglie di fallibilità ex art. 1 l.fall. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13887 del 01/06/2017   …...
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - privilegi - generale sui mobili - retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17046 del 11/08/2016
Cooperative di produzione e lavoro in agricoltura e consorzi agrari - Privilegio ai sensi del n. 5-bis dell'art. 2751-bis c.c. - Spettanza - Condizioni - Qualità soggettiva dei creditori - Esclusione - Natura oggettiva del credito - Criterio discriminante - Rilevanza - Fondamento. Il privilegio di cui al n. 5-bis dell'art. 2751-bis c.c., con cui il legislatore ha superato la distinzione tra cooperative (e consorzi) di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell'impresa e della struttura organizzativa, si fonda non sulla sola qualifica soggettiva del creditore (cooperativa o consorzio agrario iscritto nel relativo registro), ma sulla natura oggettiva del credito ovvero sul fatto che esso derivi dall'attività nella quale si esplica la funzione cooperativa specialmente tutelata dal legislatore, dovendosi dar conto della natura del credito fatto valere e della circostanza che l'attività posta concretamente in essere dalla cooperativa sia collegata con la finalità solidaristica. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17046 del 11/08/2016   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - creditori privilegiati – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6285 del 31/03/2016
Ammissione al passivo richiesta da uno studio associato - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. - Spettanza - Condizioni. La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato, e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6285 del 31/03/2016   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - creditori privilegiati – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19792 del 05/10/2015
Fallimento del datore di lavoro - Risarcimento del danno da omissione contributiva per previdenza complementare - Natura previdenziale e non retributiva di detti contributi - Conseguenze in sede di insinuazione al passivo del credito - Esclusione del privilegio - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19792 del 05/10/2015 Previdenza (assicurazioni sociali) - forme integrative e complementari di sicurezza sociale - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19792 del 05/10/2015 I contributi dovuti dal datore di lavoro per la previdenza complementare (nella specie, a titolo di indennità di premorienza Fonchim, prevista dal c.c.n.l. del settore chimico-farmaceutico a partire dall'1 gennaio 2007), originando da un rapporto contrattuale diverso da quello di lavoro subordinato e non essendo legati a quest'ultimo da nesso di corrispettività, hanno natura esclusivamente previdenziale e non retributiva, sicché non concorrono a determinare la base di calcolo del trattamento di fine rapporto né, tantomeno, rientrano tra le forme di previdenza e assicurazione obbligatoria. Ne consegue che, in caso di omesso versamento contributivo, il credito risarcitorio insinuato al passivo del fallimento del datore di lavoro non è assistito da privilegio. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19792 del 05/10/2015   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13090 del 24/06/2015
Cessione di credito ipotecario con accollo non liberatorio del cedente - Fallimento del cedente - Insinuazione al passivo del credito in via chirografaria - Sopravvenuta risoluzione della cessione - Retrocessione del bene ipotecato nel patrimonio del fallito - Domanda tardiva volta a far valere la prelazione - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13090 del 24/06/2015 E' ammissibile la domanda tardiva con la quale il cessionario di un credito garantito da ipoteca, ceduto unitamente all'azienda con accollo non liberatorio del cedente e già ammesso al passivo del fallimento di quest'ultimo in via chirografaria, chieda l'ammissione dello stesso credito in privilegio ipotecario a seguito della risoluzione del contratto di cessione dell'azienda e della conseguente retrocessione del bene immobile su cui grava il diritto di prelazione nel patrimonio dell'imprenditore fallito. Invero, trova applicazione in via analogica il principio secondo cui, in presenza di una legge retroattiva che introduca nuove ipotesi di crediti privilegiati, quest'ultimi assistono anche i crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, a prescindere dal tempo in cui siano stati azionati in sede concorsuale e, quindi, anche i crediti prima chirografari, e come tali ammessi al passivo fallimentare, con la conseguenza che tale privilegio può esercitarsi anche dopo l'approvazione dello stato passivo e fino a quando il riparto non sia divenuto definitivo, con le forme dell'insinuazione ex art. 101 legge fall. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13090 del 24/06/2015   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - creditori privilegiati – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 443 del 14/01/2016
Ammissione al passivo richiesta da uno studio associato - Esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale - Presunzione - Sussistenza - Conseguenze - Esclusione del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. - Prova contraria - Ammissibilità - Contenuto. La richiesta di insinuazione di un credito al passivo fallimentare, se proveniente da uno studio associato, lascia presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato, e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salva l'allegazione e la prova di un accordo tra gli associati che, in deroga al modello normativo previsto dall'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 96 del 2001, preveda la cessione all'associazione del credito al compenso per la prestazione professionale svolta dal singolo associato, che ha, in tal caso, natura personale e, quindi, privilegiata. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 443 del 14/01/2016   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19550 del 30/09/2015
Rapporto di agenzia stipulato dalla fallita con società di persone - Indennità di fine rapporto - Natura privilegiata del credito - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19550 del 30/09/2015 Il privilegio generale sui mobili per le provvigioni e le indennità derivanti dal rapporto di agenzia, previsto dall'art. 2751 bis, n. 3, c.c., è applicabile ai crediti delle società personali che esercitino l'attività propria dell'agente qualora sia accertato, in concreto, che quest'ultima sia svolta direttamente dagli agenti-soci e che il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19550 del 30/09/2015     …...
fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 1740 del 28/01/2014
formazione dello stato passivo Crediti dei professionisti - Avvocato - Privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. - Ultimi due anni di prestazione - Incarichi plurimi - Modalità di calcolo. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 1740 del 28/01/2014 In tema di privilegio generale sui beni mobili dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, in caso di plurimi incarichi svolti dal professionista il termine temporale degli "ultimi due anni di prestazione" previsto dall'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., va riferito al complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 1740 del 28/01/2014 …...
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - privilegi - generale sui mobili - retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17396 del 26/08/2005 (Rv. 582923 - 01)
Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 cod. civ. - Ambito di applicazione - Credito per prestazioni rese in virtù di un appalto d'opera - Esclusione - Riconoscimento del privilegio in via di interpretazione estensiva - Ammissibilità - Esclusione. Il privilegio previsto dall'art. 2751-bis n. 5 cod. civ. per i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, non è applicabile al credito per compenso di appalto d'opera, neppure in via di interpretazione estensiva. Infatti, la 'ratiò del privilegio previsto dalla succitata norma è di rafforzare la tutela dei crediti derivanti dalla prestazione lavorativa destinata a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore, alla quale è riconducibile quella svolta nell'esecuzione di un appalto di servizi o nella vendita di manufatti, per l'opzione in tal senso espressa dal legislatore, evidentemente fondata anche sulla ricorrenza statistica della prevalenza dell'attività lavorativa e sull'inopportunità di una disciplina differenziata caso per caso; nell'appalto d'opera concorrono, invece, nella prestazione lo svolgimento di attività lavorativa, la fornitura di materia prima e le spese generali connesse all'attività di impresa, sicchè l'impossibilità di individuare l'incidenza delle singole componenti e di ritenere prevalente l'attività lavorativa non consentono, mediante l'interpretazione estensiva, di applicare il privilegio in esame anche ai crediti per le prestazioni relative a tale appalto Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17396 del 26/08/2005 (Rv. 582923 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2751_2 …...

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