Fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17437 del 28/06/2025 (Rv. 675318 - 01)Formazione dello stato passivo - verificazione - Giudizio di verificazione dello stato passivo - Scopo - Petitum e causa petendi - Conseguenze sull’onere della prova.
Il giudizio di verificazione dello stato passivo non ha solo lo scopo di accertare l'an ed il quantum del credito, come accade nel giudizio ordinario, ma quello più ampio di valutare l'opponibilità di detto credito nei confronti degli altri creditori del fallito, ai fini della partecipazione con essi alla ripartizione della massa; ne consegue che è onere di colui che chiede l'ammissione al passivo provare, oltre al credito, l'anteriorità dello stesso rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17437 del 28/06/2025 (Rv. 675318 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2704, Cod_Civ_art_2741 …...
Esecuzione forzata - distribuzione della somma ricavata Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23482 del 01/08/2023 (Rv. 668746 - 02)Pluralità di domande di sostituzione ex art. 511 c.p.c. - Ripartizione della somma spettante al creditore sostituito tra i creditori subcollocati - Criteri.
In tema di espropriazione forzata, in caso di plurime domande di sostituzione validamente formulate ex art. 511 c.p.c., il concorso dei creditori subcollocati sulle somme da attribuire in sede di distribuzione al creditore sostituito è regolato secondo la graduazione determinata dalle cause legittime di prelazione e dai privilegi vantati dai creditori su dette somme spettanti nei confronti del creditore sostituito, oppure, in caso di insussistenza di titoli di preferenza o di crediti di pari grado, mediante ripartizione proporzionale di esse tra tutti i subcollocati.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23482 del 01/08/2023 (Rv. 668746 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2741, Cod_Proc_Civ_art_511 …...
Diritto di credito del coniuge non imprenditore – Cass. n. 15889/2022Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione – privilegi - Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - Scioglimento della comunione - Comunione "de residuo" - Diritto di credito del coniuge non imprenditore - Natura privilegiata - Esclusione - Fondamento.
Il diritto di credito vantato da uno dei coniugi a titolo di comunione "de residuo" sui beni destinati all'esercizio dell’impresa dell'altro coniuge, non ha carattere privilegiato, non essendo tale credito annoverato tra le ipotesi tassative indicate dall'art. 2741 c.c., senza che possa ritenersi applicabile la causa di prelazione di cui all'art. 189, comma 2 c.c., riferendosi tale norma alla garanzia offerta dai beni per i quali sia sorta una comunione reale, quindi non suscettibile di applicazione alla diversa ipotesi della comunione "de residuo" che attribuisce invece al coniuge solo un diritto di credito.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 15889 del 17/05/2022 (Rv. 665030 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0178, Cod_Civ_art_2741, Cod_Civ_art_0189
Corte
Cassazione
15889
2022 …...
Opponibilità della relativa causa di prelazione al fallimento del debitore – Cass. n. 20618/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - ammissione al passivo - Apertura di credito in conto corrente garantita da iscrizione ipotecaria - Opponibilità della relativa causa di prelazione al fallimento del debitore - Sussistenza - Fondamento - Condizioni - Fattispecie.
L'iscrizione di ipoteca a garanzia dell'apertura di credito in conto corrente bancario costituisce causa di prelazione opponibile al fallimento del debitore, poiché la mancata annotazione delle erogazioni avvenute successivamente all'iscrizione, e nei limiti di essa, non muta gli effetti e l'estensione della garanzia, né assume rilievo condizionante sospensivo della stessa, ma determina solo l'onere per il creditore di provare l'esistenza e l'entità del credito ed anche la riferibilità dello stesso al titolo ed al rapporto in base al quale l'iscrizione è stata effettuata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ammesso al passivo solo in via chirografaria il credito derivante da scoperto di conto corrente, nonostante l'apertura di credito fosse garantita da ipoteca e sebbene la banca avesse provato l'esatto importo dovuto mediante la produzione, senza contestazioni, degli estratti conto).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20618 del 19/07/2021 (Rv. 662035 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2741, Cod_Civ_art_2808, Cod_Civ_art_2852
Corte
Cassazione
20618
2021 …...
Bilancio degli enti pubblici - stato – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9250 del 20/05/2020 (Rv. 657687 - 01)Ente sottoposto a regime di tesoreria unica mista - Esposizione dell'ente nei confronti del tesoriere per anticipazioni - Procedura di estinzione del debito (d.m. 4 agosto 2009) - Preferenza della banca titolare del servizio di tesoreria sulle risorse pubbliche trasferite sul conto corrente in contabilità speciale - Esclusione.
Contratti bancari - anticipazione bancaria (nozione, caratteri, distinzioni) - diritti della banca.
L'esposizione dell'ente pubblico sottoposto a regime di tesoreria unica mista ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997 per anticipazioni di cassa erogate, in conto corrente bancario, dalla banca-tesoriere, ove non sia ripianata attraverso le rimesse delle entrate non vincolate dell'ente, deve essere estinta a valere sulle eventuali risorse pubbliche trasferite, senza vincolo di destinazione, sul conto corrente in contabilità speciale, previa emissione del titolo di spesa in favore della banca creditrice, secondo la procedura di cui al d.m. 4 agosto 2009, la quale non introduce alcun titolo di preferenza, in deroga al principio ex art. 2741 c.c., a favore della banca titolare del servizio di tesoreria, ma realizza lo stesso effetto solutorio della rimessa eseguita su un conto corrente affidato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9250 del 20/05/2020 (Rv. 657687 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2741 …...
Prova civile - onere della prova – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 521 del 15/01/2020 (Rv. 656629 - 02)Liquidazione di società di capitali -Responsabilità verso i creditori sociali - Natura aquiliana - Conseguenze in tema di ripartizione dell'onere della prova - Azione del creditore sociale contro i liquidatori e contro i soci -Distinzione.
In tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti. Diversamente, ove vi sia stata una ripartizione dell'attivo a favore dei soci e il creditore agisca facendo valere la loro responsabilità "limitata", l'attore è tenuto a provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal socio in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio, poiché è attraverso la vicenda successoria "ex lege" che il medesimo socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, divenendo la percezione della quota dell'attivo sociale elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 521 del 15/01/2020 (Rv. 656629 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2495, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2741, Cod_Civ_art_2043
PROVA CIVILE …...
Societa' - di capitali - societa' cooperative (nozione, caratteri, distinzioni, tipi: a responsabilita' limitata e non limitata) - scioglimento -liquidazione – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 521 del 15/01/2020 (Rv. 656629 - 01)Liquidatore - Doveri - Contenuto - Soddisfacimento del creditore sociale in misura inferiore a quella degli altri creditori di pari grado - Responsabilità - Sussistenza - Danno - Criterio di quantificazione.
Il liquidatore di società di capitali ha il dovere di procedere a un'ordinata liquidazione del patrimonio sociale, pagando i debiti secondo il principio della "par condicio creditorum", pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione. Egli ha, in particolare, l'obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali e di riparare eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci e graduando l'insieme dei debiti sociali, dopo averli verificati, in base ai privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali deve avvenire prima di quello dei crediti non garantiti da cause di prelazione. Ne consegue che il danno da risarcire al creditore che sia stato soddisfatto in percentuale inferiore a quella di altri creditori di pari grado equivale all'importo che egli avrebbe avuto diritto di ricevere ove il liquidatore avesse correttamente applicato il principio della "par condicio creditorum".
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 521 del 15/01/2020 (Rv. 656629 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2487_1, Cod_Civ_art_2740, Cod_Civ_art_2741, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2476, Cod_Civ_art_2489, Cod_Civ_art_2495
SOCIETA' DI CAPITALI
SOCIETA' COOPERATIVE
SCIOGLIMENTO
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Prova civile - onere della prova – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 521 del 15/01/2020 (Rv. 656629 - 03)Responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali in caso di cancellazione della società - Presupposti - Liberazione da responsabilità - Onere di allegazione e probatorio gravante sul medesimo liquidatore.
In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società ex art. 2495, comma 2, c.c., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma, comunque, provato, quanto alla sua sussistenza, già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della "par condicio creditorum", applicato nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, comma 2, c.c. Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un'ordinata gestione liquidatoria, ha l'onere di allegare e dimostrare che l'intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il soddisfacimento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 521 del 15/01/2020 (Rv. 656629 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2495, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2741, Cod_Civ_art_2043
PROVA CIVILE
ONERE DELLA PROVA
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Credito - credito fondiario - mutuo fondiario – Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 219 del 09/01/2020 (Rv. 656517 - 01)Ipoteca volontaria - Cancellazione dell'ipoteca - Successiva nuova iscrizione in primo grado - Persistente natura fondiaria del credito - Sussistenza - Ragioni.
Nel caso di cancellazione dell'originaria iscrizione ipotecaria di primo grado su bene immobile, avvenuta ai sensi dell'art. 38 d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. TUB) per la qualifica fondiaria del credito erogato dall'istituto di credito, la successiva iscrizione ipotecaria, intervenuta ai sensi dell'art. 2881 c.c., da parte del creditore in relazione al medesimo credito già erogato dall'istituto di credito, non muta la natura fondiaria del credito, qualora non sia intervenuta sul bene immobile oggetto di garanzia altra iscrizione ipotecaria di primo grado, dovendosi ritenere che, ai sensi del sopra richiamato art. 38, elementi costitutivi della qualifica fondiaria del credito siano, da un lato, la concessione da parte di un istituto di credito di "finanziamenti a medio e lungo termine" e, dall'altro, la garanzia da "ipoteca di primo grado su immobili". Ne consegue che non occorre, per l'acquisto della sopra ricordata qualifica giuridica del credito, una necessaria contestualità temporale tra l'atto di concessione della garanzia ipotecaria da parte del debitore (art. 2741 c.c.) e la successiva iscrizione da parte del creditore della garanzia stessa nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili (art. 2827 c.c.), rivestendo comunque tale iscrizione natura costitutiva.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 219 del 09/01/2020 (Rv. 656517 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2741, Cod_Civ_art_2881
CREDITO
CREDITO FONDIARIO
MUTUO FONDIARIO
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Ammissione al passivo in prededuzione del fallimento - Cass. Sent. 15724/2019Fallimento ed altre procedure concorsuali – ammissione al passivo in prededuzione - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Prededuzione - Natura e caratteri - Differenze rispetto al privilegio.
Nelle procedure concorsuali, compresa quella di concordato, la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, atteso che, mentre il privilegio, quale eccezione alla "par condicio creditorum", riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l'esistenza e lo segue, la prededuzione - che, per la differenza del piano su cui opera rispetto al privilegio, può aggiungersi alle cause legittime di prelazione nei rapporti interni alla categoria dei debiti di massa, quando vi sia insufficienza di attivo e sia necessario procedere ad una gradazione pure nella soddisfazione dei creditori prededucibili - attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull'intero patrimonio del debitore e ha natura procedurale, perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 15724 del 11/06/2019 (Rv. 654456 - 01)
Riferimenti normativi: RD_267_1942_art_111, RD_267_1942_art_111, RD_267_1942_art_169, Cod_Civ_art_2741_2, Cod_Civ_art_2745 …...
Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori– Cass. 13002/2019Rapporti con l'azione revocatoria ordinaria - azione revocatoria fallimentare - Danno - Mera lesione della "par condicio creditorum" - Sufficienza - Presunzione "iuris tantum" di danno - Conseguenze - Prova contraria a carico del convenuto.
Nell'azione revocatoria fallimentare, a differenza di quella ordinaria, la nozione di danno non è assunta in tutta la sua estensione perché il pregiudizio alla massa - che può consistere anche nella mera lesione della "par condicio creditorum" o, più esattamente, nella violazione delle regole di collocazione dei crediti - è presunto in ragione del solo fatto dell'insolvenza; si tratta, peraltro, di presunzione "iuris tantum" che può essere vinta dal convenuto, sul quale grava l'onere di provare che in concreto il pregiudizio non sussiste.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13002 del 15/05/2019 (Rv. 654255 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2741 – Concorso dei creditori e cause di prelazione
Cod. Civ. art. 2901 - Condizioni …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - in genere - Cass. n. 13002/2019Danno - Mera lesione della "par condicio creditorum" - Sufficienza - Presunzione "iuris tantum" di danno - Conseguenze - Prova contraria a carico del convenuto.
Nell'azione revocatoria fallimentare, a differenza di quella ordinaria, la nozione di danno non è assunta in tutta la sua estensione perché il pregiudizio alla massa - che può consistere anche nella mera lesione della "par condicio creditorum" o, più esattamente, nella violazione delle regole di collocazione dei crediti - è presunto in ragione del solo fatto dell'insolvenza; si tratta, peraltro, di presunzione "iuris tantum" che può essere vinta dal convenuto, sul quale grava l'onere di provare che in concreto il pregiudizio non sussiste.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13002 del 15/05/2019 (Rv. 654255 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2741, Cod_Civ_art_2901, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_056
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
13002
2019 …...
Esecuzione forzata - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.61 del 07/01/2014Espropriazione forzata - Partecipazione di più creditori - Esistenza del titolo esecutivo dall'inizio alla fine della procedura - Significato - Caducazione, dopo un intervento titolato, del titolo esecutivo del creditore procedente - Sorte del pignoramento originario.
Nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.61 del 07/01/2014
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Esecuzione forzata - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.61 del 07/01/2014Espropriazione forzata - Partecipazione di più creditori - Caducazione del titolo esecutivo del creditore procedente - Sorte del processo esecutivo in presenza di interventi titolati - Condizioni.
Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.61 del 07/01/2014
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