Codice Civile Libro Sesto: DELLA TUTELA DEI DIRITTI Titolo II: DELLE PROVE Capo V: DELLA CONFESSIONE Art.2735. Confessione stragiudiziale.
Art. 2735. Confessione stragiudiziale.
1. La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice.
2. La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.
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