Codice Civile Libro Sesto: DELLA TUTELA DEI DIRITTI Titolo I: DELLA TRASCRIZIONE Capo III: DELLA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AD ALCUNI BENI IMMOBILI Sezione I: DELLA TRASCIZIONE RELATIVAMENTE ALLE NAVI, AGLI AEROMOBILI E AGLI AUTOVEICOLI Sezione II: DELLA TRASCRIZIONE RELATIVAMENTE AD ALTRI BENI MOBILI Art.2696. Rinvio.
Art. 2696. Rinvio.
1. Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.
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