Art.2664. Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota
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Effetti della trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Effetti della trascrizione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11213 del 26/04/2024 (Rv. 670751-01)Opponibilità ai terzi dell'atto trascritto - Condizioni - Riferimento esclusivo alla nota di trascrizione - Necessità - Fattispecie.
Per stabilire se e in quali limiti un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari.(Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva qualificato come autosufficiente una nota di trascrizione avente ad oggetto la domanda di impugnazione di testamento per lesione di legittima, ritenendola riferita all'intero patrimonio immobiliare compreso nell'asse ereditario relitto del de cuius pur in difetto di alcun elemento idoneo ad individuarne con certezza i cespiti inclusi).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11213 del 26/04/2024 (Rv. 670751-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2659, Cod_Civ_art_2665, Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2664 …...
Trascrizione della domanda giudiziale – Cass. n. 29248/2020Trascrizione - atti relativi a beni immobili - atti soggetti alla trascrizione - Trascrizione della domanda giudiziale - Modalità di rinnovazione della trascrizione - Art. 2668 bis, comma 5, c.c. - Interpretazione.
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 2668 bis c.c. - la quale prevede che, se al tempo della rinnovazione, per decorrenza del ventennio, della trascrizione della domanda giudiziale gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa - deve essere interpretata nel senso che la trascrizione rinnovata deve essere eseguita nei confronti di chi sia titolare del diritto al momento della rinnovazione, solo questi potendo ulteriormente trasmettere in maniera efficace, secondo le regole di opponibilità del regime pubblicitario, la titolarità del bene, essendo superflua nei confronti degli eredi o degli aventi causa che nelle more abbiano già alienato i beni interessati dalla formalità, purchè emerga, anche dal contenuto della nota di trascrizione, la volontà di procedere in tal modo alla rinnovazione dell'originaria trascrizione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29248 del 22/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2659, Cod_Civ_art_2664, Cod_Civ_art_2668_2, Cod_Civ_art_2668_3
corte
cassazione
29248
2020 …...
Opponibilità di una servitù ai terzi - Cass. Ord. 17026/2019Servitu' - prediali - costituzione del diritto - opponibilità al terzo - Compravendita di terreni - Costituzione di servitù - Opponibilità della servitù ai successivi acquirenti del fondo servente - Condizioni – Specifica menzione dell'esistenza della servitù nella nota di trascrizione – Necessità – Conoscenza oggettiva o soggettiva – Irrilevanza.
Ai fini della opponibilità di una servitù ai terzi, successivi acquirenti del fondo servente, deve essere considerata soltanto la conoscibilità legale, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, dovendo dalla stessa risultare l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire una servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto; né tale conoscibilità può essere sostituita od integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva, desumibile "aliunde".
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17026 del 25/06/2019 (Rv. 654615 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2659, Cod_Civ_art_2664, Cod_Civ_art_2665, Cod_Civ_art_1027 …...
Atti relativi a beni immobili - procedimento - Inesatta indicazione del nome della persona nella nota di trascrizione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7680 del 19/03/2019 Trascrizione - atti relativi a beni immobili - procedimento - Inesatta indicazione del nome della persona nella nota di trascrizione - Registrazione nei confronti dell'acquirente ovvero di persona diversa dall'acquirente - Conseguenze - Differenza - Correzione successiva - Rilevanza - Esclusione.
L'inesatta indicazione, nella nota di trascrizione, delle generalità della persona contro la quale si intendeva trascrivere comporta l'invalidità della trascrizione, rimanendo la stessa legalmente occulta nei confronti dei terzi, ove abbia prodotto la registrazione dell'atto nel conto di una persona diversa dall'acquirente - e non anche qualora l'annotazione sia avvenuta nel conto di colui al quale l’atto era correlato - poiché induce, ai sensi dell'art. 2665 c.c., incertezza sulle persone, senza che possa rilevare, quale sanatoria con effetti "ex tunc", la successiva correzione dell'errore contenuto nella nota.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7680 del 19/03/2019
Cod_Civ_art_2659, Cod_Civ_art_2664, Cod_Civ_art_2665, Cod_Civ_art_2678, Cod_Civ_art_2680 …...
Atti relativi a beni immobili - effetti della trascrizione - Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. . 4842 del 19/02/2019Trascrizione - atti relativi a beni immobili - effetti della trascrizione - Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Effetti della trascrizione - Opponibilità ai terzi dell'atto trascritto - Condizioni - Riferimento esclusivo alla nota di trascrizione - Necessità.
Per stabilire se e in quali limiti un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. . 4842 del 19/02/2019
Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2659, Cod_Civ_art_2664, Cod_Civ_art_2665 …...
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