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2658. Atti da presentare al conservatore.

Art.2658. Atti da presentare al conservatore.

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Documenti collegati:

Compravendita immobiliare – Cass. n. 7283/2021
Notariato - responsabilita' professionale - Compravendita immobiliare - Obbligo di informazione e consiglio - Contenuto - Estensione all'accertamento tecnico-giuridico circa la stabilità del titolo giudiziale trascritto - Sussistenza - Fattispecie. Il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell'atto ma deve compiere l'attività necessaria ad assicurarne serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti, poiché contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio. In particolare, egli è tenuto a compiere una verifica di natura tecnica ed essenzialmente giuridica che ricomprende anche la stabilità o meno nel tempo dei titoli giudiziali trascritti, dovendo acquisire informazioni presso la conservatoria dei registri immobiliari sulla loro definitività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la responsabilità professionale di un notaio rogante un atto di compravendita immobiliare senza compiere le opportune indagini in ordine al titolo di proprietà dell'immobile acquistato per usucapione dal venditore in forza di una sentenza di primo grado che, benché trascritta, era stata impugnata e, quindi, non recava l'attestazione di passaggio in giudicato, censurando anche l'affermazione del giudice di secondo grado per la quale l'informazione sulla definitività della menzionata sentenza fosse una nozione "alla portata di tutti"). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7283 del 16/03/2021 (Rv. 660913 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2657, Cod_Civ_art_2658, Cod_Civ_art_2673 …...
Beni immobili - scrittura privata non autenticata – Cass. n. 23945/2020
Trascrizione - atti relativi a beni immobili - atti soggetti alla trascrizione - Scrittura privata non autenticata - Accertamento giudiziale dell'autenticità - Necessità - Art. 2652 c. c. - Applicabilità - Scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente - Titolo idoneo alla trascrizione - Configurabilità. Colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi, deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3 c.c., ed, ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata, divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c. c. - trascrizione necessaria anche nella prospettiva dell'usucapione decennale ex art. 1159 c.c. - presentandola in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23945 del 29/10/2020 (Rv. 659393 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_2652, Cod_Civ_art_2657, Cod_Civ_art_2658, Cod_Civ_art_1159_1 corte cassazione 23945 2020 …...

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