Codice Civile Libro Sesto: DELLA TUTELA DEI DIRITTI Titolo I: DELLA TRASCRIZIONE Capo I: DELLA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI BENI IMMOBILI Art.2657. Titolo per la trascrizione.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 2657. Titolo per la trascrizione.
1. La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
2. Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.
la giurisprudenza
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