Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti – Cass. n. 9460/2021Societa' - di capitali - societa' a responsabilita' limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - costituzione - atto costitutivo - modificazioni - aumento del capitale - Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti - Diritto di opzione del socio - Cedibilità a terzi - Limiti.
In tema di società a responsabilità limitata, ove sia deliberato l'aumento del capitale mediante nuovi conferimenti ex art. 2481 bis c.c., il socio può liberamente cedere a terzi il proprio diritto di opzione prima che scada il termine per il relativo esercizio, a meno che non vi sia una contraria previsione statutaria e sempre che lo statuto non limiti la circolazione delle partecipazioni sociali.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9460 del 09/04/2021 (Rv. 661177 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2481_2, Cod_Civ_art_2469, Cod_Civ_art_2473_1 …...
Società a responsabilità limitata - Recesso del socio – Cass. n. 4481/2021Società' - di capitali - società' a responsabilità' limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - Società a responsabilità limitata - Recesso del socio - Obbligo della forma scritta - Esclusione Fondamento.
La disciplina normativa inderogabile della forma scritta ad substantiam prevista per l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non è trasponibile all'atto di recesso, dal momento che l'art. 2473 c.c. stabilisce l'opposto principio della libera determinazione delle ipotesi di recesso e della libertà di forma, salvo l’obbligo di prevederne alcune tipizzate dalla norma e fermi I vincoli convenzionali.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4481 del 19/02/2021 (Rv. 660705 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_2463, Cod_Civ_art_2473_1 …...
Società a responsabilità limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere - recesso del socio di s.r.l. trasformata in s.p.aSocietà - di capitali - società a responsabilità limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere - recesso del socio di s.r.l. trasformata in s.p.a - disciplina "ante" trasformazione ex art. 2473 c.c. - applicabilità - fondamento - disciplina del recesso del socio di s.p.a. - applicazione analogica - esclusione - ragioni - ricorso ai principi della buona fede contrattuale - ammissibilità - conseguenze – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 28987 del 12/11/2018
In caso di recesso del socio di s.r.l. esercitato successivamente alla trasformazione in s.p.a., in considerazione del rafforzamento della tutela del diritto al disinvestimento dei soci di minoranza, rispetto a quella della stabilità del vincolo associativo, dovuto alle nuove caratteristiche personalistiche del tipo societario della s.r.l. configurato dalla riforma del 2003, la disciplina del diritto di recesso è quella dettata per le s.r.l. dall'art. 2473, comma 2, c.c. che non prevede termini di decadenza, essendo contrario alla lettera del comma 1 della citata norma, nonché alla "ratio legis" e alla buona fede, assoggettare il socio dissenziente ai ridotti termini di esercizio del recesso fissati per le s.p.a. dall'art. 2437 bis c.c., da ritenersi non applicabile analogicamente per la diversità di presupposti del recesso nei due tipi societari; pertanto, in detta ipotesi, il diritto di recesso del socio va esercitato nel termine previsto nello statuto della s.r.l., prima della sua trasformazione in s.p.a., e, in mancanza di detto termine, secondo buona fede e correttezza, quali fonti di integrazione della regolamentazione contrattuale, dovendo il giudice del merito valutare di volta in volta le modalità concrete di esercizio del diritto di recesso e, in particolare, la congruità del termine entro il quale il recesso è stato esercitato, tenuto conto della pluralità degli interessi coinvolti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il recesso dei soci della s.r.l. trasformata in s.p.a., il cui statuto sociale era stato approvato nel 1987 senza previsione delle modalità di recesso, comunicato, in concreto non entro il termine di 15 giorni previsto per le s.p.a. dall'art. 2437 bis c.c. ma poco oltre i 60 giorni).
Corte di …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10793 del 04/05/2018 (Rv. 648450 - 01)Istanza di fallimento - Società costituita in Italia - Trasferimento all'estero della sede legale - Conseguente cancellazione dal registro delle imprese - Art. 10 l.fall. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
La previsione dell'art. 10 l.fall., in forza della quale gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, non trova applicazione laddove la cancellazione di una società venga effettuata, non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente o a seguito del verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'attività, ma in conseguenza del trasferimento all'estero della sede, e quindi sull'assunto che detta società continui l'esercizio dell'impresa, sia pure in un altro Stato, atteso che un siffatto trasferimento (almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi, sul punto, con i principi desumibili dalla legge italiana) non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita, come è agevolmente desumibile dal disposto degli articoli 2437, comma 1, lett. c) e 2473, comma 1, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10793 del 04/05/2018 (Rv. 648450 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2437_1, Cod_Civ_art_2473_1, Cod_Civ_art_2495, Dlgs_14_2019_art_033 …...
giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - in genere - stato giuridico di società di capitali già costituita in italia - trasferimento della sede legale in altro stato dell'unione europea, con conseguente cancellazione della società dal regisocietà - di capitali - in genere - cancellazione della società dal registro delle imprese italiano per trasferimento della sede sociale all'estero - effetti - "continuità" giuridica della società trasferita - sussistenza - istanza di fallimento - art. 10 legge fall. - applicabilità - esclusione - ragioni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5945 del 11/03/2013
Laddove la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente, o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e da cui la legge faccia discendere l'effetto necessario della cancellazione, bensì come conseguenza del trasferimento all'estero (nella specie, in Francia) della sede della società, e quindi sull'assunto che questa continui, invece, a svolgere attività imprenditoriale, benché in altro Stato, non trova applicazione l'art. 10 legge fall., atteso che un siffatto trasferimento, almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi sul punto con i principi desumibili dalla legge italiana, non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attività, come peraltro agevolmente desumibile dal disposto degli articoli 2437, primo comma, lett. c) e 2473, primo comma, cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5945 del 11/03/2013
  …...
Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5945 del 11/03/2013Stato giuridico di società di capitali già costituita in Italia - Trasferimento della sede legale in altro Stato dell'Unione europea, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese in Italia - Istanza di fallimento - Art. 10 legge fall. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Società - di capitali –Cancellazione della società dal registro delle imprese italiano per trasferimento della sede sociale all'estero - Effetti - "Continuità" giuridica della società trasferita - Sussistenza - Istanza di fallimento - Art. 10 legge fall. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Laddove la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente, o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e da cui la legge faccia discendere l'effetto necessario della cancellazione, bensì come conseguenza del trasferimento all'estero (nella specie, in Francia) della sede della società, e quindi sull'assunto che questa continui, invece, a svolgere attività imprenditoriale, benché in altro Stato, non trova applicazione l'art. 10 legge fall., atteso che un siffatto trasferimento, almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi sul punto con i principi desumibili dalla legge italiana, non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attività, come peraltro agevolmente desumibile dal disposto degli articoli 2437, primo comma, lett. c) e 2473, primo comma, cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5945 del 11/03/2013
  …...