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2467. Finanziamenti dei soci.

Art.2467. Finanziamenti dei soci.

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Liquidazione controllata - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17508 del 29/06/2025 (Rv. 675220 - 01)
Postergazione del credito ex art. 2467 c.c. - Inesigibilità - Debiti scaduti - Inclusione - Fondamento. In tema di liquidazione controllata, la postergazione del credito del socio ex art. 2467 c.c., configurandosi quale condizione d'inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del "finanziamento", non esclude il debito della società che, quando non viene soddisfatto entro il termine previsto, è, a tutti gli effetti giuridici, un debito "scaduto", seppure ancora inesigibile fino alla permanenza dell'impedimento previsto da detto articolo; ne consegue di esso deve tenersi conto ai fini della determinazione dell'ammontare dei debiti scaduti e non pagati indicato dall'art. 268, comma 2, c.c.i.i. per l'assoggettamento del debitore alla procedura di liquidazione controllata. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17508 del 29/06/2025 (Rv. 675220 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2467 …...
Fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1865 del 27/01/2025 (Rv. 673552-01)
Compensazione - Credito postergato ex art. 2467 c.c. - Utilizzabilità ai fini della compensazione ex art. 56 l. fall. - Esclusione - Fondamento. In tema di fallimento, il rapporto tra l'istituto della postergazione dei crediti da rimborso dei finanziamenti dei soci, regolato dall'art. 2467 c.c. e quello della compensazione in sede fallimentare, di cui all'art. 56 l.fall., si pone in termini di ontologica incompatibilità, nel senso che il creditore postergato non può compensare nella predetta sede i crediti di cui al menzionato art. 2467 c.c. con gli eventuali debiti verso il fallito, stante la inderogabile finalità di protezione dei creditori perseguita dalla disciplina in tema di finanziamento soci. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1865 del 27/01/2025 (Rv. 673552-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2467, Cod_Civ_art_1241, Cod_Civ_art_1242, Cod_Civ_art_1243 …...
Societa' a responsabilita' limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - capitale sociale - conferimenti -Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15196 del 30/05/2024 (Rv. 671470-03)
Finanziamenti dei soci in favore della società - Postergazione legale ex art. 2467 c.c. - Natura sostanziale - Finalità - Restituzione del finanziamento da parte degli amministratori - Responsabilità. In tema di finanziamenti dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria, con conseguente responsabilità degli amministratori della società, poi fallita, che abbiano restituito ai soci somme in violazione della norma predetta. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15196 del 30/05/2024 (Rv. 671470-03) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2467, Cod_Civ_art_2392, Cod_Civ_art_2476 …...
Società a responsabilità limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15196 del 30/05/2024 (Rv. 671470-02)
Capitale sociale conferimenti - fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - finanziamenti dei soci in favore della società - Obbligo di restituzione del rimborso percepito entro l’anno anteriore al fallimento - Azione del curatore - Natura - Fondamento. In tema di finanziamenti dei soci in favore della società, l'azione del curatore volta ad ottenere la restituzione del rimborso, percepito entro l'anno anteriore al fallimento, non ha natura di ripetizione dell'indebito, bensì di revocatoria di carattere speciale, poiché l'art. 2467, comma 1, c.c. (ratione temporis applicabile) delinea un'inefficacia ex lege del rimborso e stabilisce una presunzione assoluta della scientia decotionis. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15196 del 30/05/2024 (Rv. 671470-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2467 …...
Società' - di capitali - società' a responsabilità' limitata (nozione, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30054 del 30/10/2023 (Rv. 669362 - 01)
Capitale sociale - conferimenti - Art. 2467 c.c. - Nozione di finanziamento - Limitazione alla categoria dei contratti di credito - Esclusione - Rilascio di garanzie e forniture senza corrispettivo - Rilevanza. In tema di fallimento, ai fini dell'ammissione allo stato passivo, la nozione di finanziamento dei soci a favore della società, di cui all'art. 2467 c.c., non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma, così da assumere rilevanza anche il rilascio di garanzie e l'effettuazione di forniture senza corrispettivo, in quanto ciò si traduca in un volontario apporto economico utile proveniente dal socio, che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30054 del 30/10/2023 (Rv. 669362 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2467 …...
Versamenti "in conto capitale" del socio – Cass. n. 33957/2022
Società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - costituzione - modi di formazione del capitale - limite legale - conferimenti - obbligazioni in genere - cessione dei crediti - obbligo di garanzia del cedente - Versamenti "in conto capitale" del socio - Natura giuridica - Conseguenze - Credito alla restituzione - Inesistenza - Cessione - Disciplina - Art. 1266 c.c. - Applicabilità.   I versamenti "in conto capitale" del socio - a differenza dei finanziamenti in senso stretto, che comportano un diritto del socio alla loro restituzione anche se questi ceda a terzi la propria partecipazione - sono assimilabili ai conferimenti ed al capitale "di rischio" della società, così da entrare a far parte del suo patrimonio, senza che sorga alcun credito alla restituzione, che è solo eventuale, in quanto dipendente dalla condizione in cui si troverà il patrimonio sociale al momento della liquidazione e, in particolare, dalla presenza di valori sufficienti a consentire il rimborso dopo l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Tuttavia, ove il socio ceda a terzi, a titolo oneroso, tale inesistente credito restitutorio verso la società, il relativo contratto non è nullo per mancanza dell'oggetto, ma determina a favore del cessionario l'attribuzione della garanzia dell'esistenza del credito, di cui all'art. 1266, primo comma, c.c., essendo lo stesso tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebito. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33957 del 17/11/2022 (Rv. 666240 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2438, Cod_Civ_art_2442, Cod_Civ_art_1266, Cod_Civ_art_2467   Corte Cassazione 33957 2022 …...
Danno al patrimonio sociale – Cass. n. 15875/2022
Società - di capitali - Società di capitali - Danno al patrimonio sociale - Opposizione di terzo revocatoria - Legittimazione attiva del socio - Condizioni - Solo qualora il socio sia anche creditore della società - Ragioni - Fattispecie.   In tema di società di capitali, il socio può proporre opposizione di terzo revocatoria, non nella qualità di socio, facendo valere il pregiudizio patrimoniale che il danno al patrimonio sociale abbia prodotto sul valore della sua quota di partecipazione, attesa la natura meramente riflessa e non autonomamente risarcibile di tale pregiudizio; bensì quale creditore della società, qualora abbia effettuato dazioni di denaro in favore dell'ente, che abbiano natura di vero e proprio finanziamento, riconducibile allo schema del mutuo, idoneo a far sorgere un credito restitutorio certo e non meramente eventuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva ritenuto il socio non legittimato a proporre opposizione di terzo avverso un lodo arbitrale, non avendo accertato se egli fosse anche creditore della società, verificando se la dazione di denaro da lui erogata avesse natura di finanziamento, non imputabile a capitale di rischio, e non di conferimento). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15875 del 17/05/2022 (Rv. 664782 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_827, Cod_Civ_art_2462, Cod_Civ_art_2467   Corte Cassazione 15875 2022 …...
Versamento del socio in conto futuro aumento di capitale – Cass. n. 34503/2021
Società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - costituzione - modi di formazione del capitale - limite legale - conferimenti - in genere - Versamento del socio in conto futuro aumento di capitale - Caratteristiche - Iscrizione in bilancio come riserva - Necessità - Fondamento - Fattispecie.   In tema di società di capitali, l'erogazione di somme di denaro "in conto futuro aumento di capitale", effettuata dal socio in favore della società, deve essere iscritta in bilancio come riserva, e non come finanziamento soci, in quanto, ove l'aumento intervenga, le somme confluiscono automaticamente nel capitale sociale, mentre, in caso contrario, devono essere restituite, in conseguenza del mancato perfezionamento della fattispecie programmata. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto nullo il bilancio approvato dall'assemblea, ove i versamenti in conto capitale dei soci erano stati iscritti come debiti societari). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 34503 del 16/11/2021 (Rv. 663311 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2379, Cod_Civ_art_2423 bis, Cod_Civ_art_2438, Cod_Civ_art_2440, Cod_Civ_art_2467   Corte Cassazione 34503 2021 …...
Dazione di denaro dei soci alla società – Cass. n. 29325/2020
Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - bilancio - contenuto - criteri di valutazione - Dazione di denaro dei soci alla società - Diverse tipologie - Contabilizzazione in bilancio - Criteri - Modifica ingiustificata da un esercizio all'altro - illegittimità - Fattispecie. In tema di società di capitali, le dazioni di denaro dei soci in favore della società possono essere effettuate per finalità tra loro molto diverse, a cui risponde una diversità di disciplina (conferimenti, finanziamenti, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale), sicché l'organo amministrativo non è arbitro di appostare in bilancio tali dazioni, né di mutare la voce relativa, successivamente alla iscrizione originaria, dovendo quest'ultima rispecchiare l'effettiva natura e la causa concreta delle medesime, il cui accertamento, nell'interpretazione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento riservato al giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva affermato la nullità del bilancio, in cui si era proceduto ad inserire le dazioni di denaro di alcuni soci tra i debiti della società, mutando, senza alcuna spiegazione, la collocazione tra le riserve, operata nell'esercizio precedente, ritenuta dal giudice corretta, in quanto rispondente alla qualificazione di tali dazioni in termini di versamenti in conto futuro aumento capitale). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29325 del 22/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2423_2, Cod_Civ_art_2434_2, Cod_Civ_art_2379_1, Cod_Civ_art_2467, Cod_Civ_art_2342 corte cassazione 29325 2020 …...
Societa' - di capitali - societa' a responsabilita' limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - capitale sociale - conferimenti – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 7919 del 20/04/2020 (Rv. 657564 - 01)
Erogazioni del socio in favore della società - Natura giuridica - Distinzione fra finanziamento e versamento -Diritto alla restituzione - Condizioni. L'erogazione di somme dai soci alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato a confluire in apposita riserva "in conto capitale"; in quest'ultimo caso non nasce un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla posizione del socio quale "residual claimant". Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 7919 del 20/04/2020 (Rv. 657564 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2438, Cod_Civ_art_2467, Cod_Civ_art_2481_1 …...
Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - ritenute alla fonte - interessi e redditi di capitale - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2057 del 30/01/2020 (Rv. 656785 - 01)
Interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata -Rinuncia del socio nei confronti della società - Regime fiscale del credito - Ritenuta fiscale -Necessità - Fondamento. In tema di imposte sui redditi di capitale, la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non altera il regime fiscale del credito oggetto di rinuncia, sicché, dovendosi considerare il credito comunque utilizzato, sebbene materialmente non incassato, sussiste l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2057 del 30/01/2020 (Rv. 656785 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI RITENUTE ALLA FONTE   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20649 del 31/07/2019 (Rv. 654671 - 01)
Passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo Finanziamento del socio - Fallimento della società - Applicabilità dell'art. 2467 c.c. - Ammissione al passivo - Rango postergato - Fondamento. In tema di insinuazione allo stato passivo, il credito derivante dal finanziamento alla società fallita in qualunque forma effettuato dal socio, in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento ai sensi dell'art. 2467 c.c., va ammesso al concorso con il rango postergato non essendo equiparabile ad un credito chirografario. Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20649 del 31/07/2019 (Rv. 654671 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2467, Dlgs_14_2019_art_200, Dlgs_14_2019_art_204 …...
Societa' a responsabilita' limitata (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3017 del 31/01/2019
Societa' - di capitali - societa' a responsabilita' limitata (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3017 del 31/01/2019 Capitale sociale - conferimenti - in genere - Società - Finanziamento dei soci - Nozione di cui all'art. 2467 c.c. - Limitazione alla categoria dei contratti di credito - Esclusione - Ragioni. La nozione di "finanziamento dei soci a favore della società" di cui all'art. 2467 c.c. non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati "in qualsiasi forma" e, quindi, ogni atto che comporti un'attribuzione patrimoniale accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione, senza che rilevino la misura della partecipazione sociale e l'eventuale proposizione di azioni giudiziarie volte a recuperare il credito. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3017 del 31/01/2019   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18489 del 12/07/2018 (Rv. 649678 – 01)
Concordato preventivo - Crediti dei soci per finanziamento ponte in funzione del concordato - Concessione del finanziamento prima dell'entrata in vigore della novella apportata dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella l. n. 134 del 2012 - Prededucibilità del credito - Esclusione - Prededucibilità del credito ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall. - Esclusione - Fondamento. In tema di prededuzione in sede fallimentare, il credito derivante dal finanziamento del socio "in funzione della presentazione della domanda di concordato" (cd. "finanziamento-ponte"), ad una s.r.l. ammessa al concordato preventivo e poi fallita, concesso, prima dell'entrata in vigore della novella all'art. 182-quater l.fall., (avvenuta con il d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella legge n. 134 del 2012), non può essere ammesso al passivo in prededuzione, in mancanza di una norma espressa, grazie alla quale fosse prevista l'estensione ai crediti dei soci la prededucibilità, come quella successivamente introdotta dal citato decreto legge, in deroga al disposto dell'art. 2467 c.c.; né per tali finanziamenti il rango prededucibile può trovare fondamento nell'art. 111, comma 2, l. fall., in quanto, in assenza di una deroga espressa, deve trovare comunque applicazione la disciplina dell'art. 2467 c.c., in base alla quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri crediti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18489 del 12/07/2018 (Rv. 649678 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_101, Dlgs_14_2019_art_221, Dlgs_14_2019_art_006, Cod_Civ_art_2467 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16348 del 21/06/2018 (Rv. 649566 - 01)
Crediti di rimborso dei soci per finanziamento a favore della società - Postergazione rispetto agli altri creditori - Conseguenze in materia di suddivisione dei creditori in classi - Collocazione dei soci finanziatori in autonoma classe di creditori chirografari - Ammissibilità - Condizioni. Nel concordato preventivo la proposta del debitore, di suddivisione dei creditori in classi, può prevedere il riconoscimento del diritto di voto a quei creditori che siano stati inseriti in apposita classe e postergati, perché titolari di crediti inerenti il rimborso ai soci di finanziamenti a favore della società, nelle ipotesi previste dall'art. 2467 c.c., purché il trattamento previsto per detti creditori sia tale da non derogare alla regola del loro soddisfacimento sempre posposto rispetto a quello, integrale, degli altri chirografari. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16348 del 21/06/2018 (Rv. 649566 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_108, Dlgs_14_2019_art_109, Dlgs_14_2019_art_110, Cod_Civ_art_2467 …...
Società - di capitali - società a responsabilità limitata - capitale sociale - conferimenti - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10509 del 20/05/2016
Finanziamenti del socio a società cooperativa - Compagnia finanziaria "ex lege" n. 49 del 1985 - Postergazione ex art. 2467 c.c. - Esclusione - Ragioni. I finanziamenti erogati dalle compagnie finanziarie ai sensi dell'art. 17 della l. n. 49 del 1985, come modificato dall'art. 12 della l. n. 57 del 2001, in qualità di soci sovventori di società cooperative ex art. 4 della l. n. 59 del 1992, non sono soggetti alla postergazione prevista dall'art. 2467 c.c., atteso che, giusta l'art. 2519 comma 1, c.c., alle cooperative risulta applicabile la disciplina delle società per azioni che non riproduce l'effetto postergativo. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10509 del 20/05/2016   …...
Società di capitali - società a responsabilità limitata - capitale sociale - conferimenti - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10509 del 20/05/2016
Finanziamenti del socio a società cooperativa - Compagnia finanziaria "ex lege" n. 49 del 1985 - Postergazione ex art. 2467 c.c. - Esclusione - Ragioni. I finanziamenti erogati dalle compagnie finanziarie ai sensi dell'art. 17 della l. n. 49 del 1985, come modificato dall'art. 12 della l. n. 57 del 2001, in qualità di soci sovventori di società cooperative ex art. 4 della l. n. 59 del 1992, non sono soggetti alla postergazione prevista dall'art. 2467 c.c., atteso che, giusta l'art. 2519 comma 1, c.c., alle cooperative risulta applicabile la disciplina delle società per azioni che non riproduce l'effetto postergativo. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10509 del 20/05/2016   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2706 del 04/02/2009 (Rv. 606617 - 01)
Crediti di rimborso dei soci per finanziamento a favore della società - Postergazione rispetto agli altri creditori - Condizioni - Presupposti di cui all'art. 2467 cod. civ. - Conseguenze in materia di suddivisione dei creditori in classi - Collocazione dei soci finanziatori in autonoma classe di creditori chirografari - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Derogabilità del principio - Condizioni. In tema di suddivisione dei creditori in classi nell'ambito della domanda di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, i crediti di rimborso dei soci per finanziamenti a favore della società - in quanto postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, se i finanziamenti sono stati effettuati verso una società in eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o in una situazione che avrebbe giustificato un conferimento di capitale, e da restituire, se percepiti nell'anno anteriore all'eventuale fallimento, ai sensi dell'art. 2467, primo comma, cod. civ. - non possono essere inseriti in un piano di cui facciano parte anche altri creditori chirografari, violando tale collocazione la necessaria omogeneità degli interessi economici alla cui stregua, ex art. 160, primo comma, lett. c), legge fall., vanno formate le classi. Tuttavia, trattandosi pur sempre di creditori, da soddisfare dopo l'estinzione degli altri crediti, è ammessa la deroga al principio della postergazione, se risulta il consenso della maggioranza di ciascuna classe e non già il solo consenso della maggioranza assoluta del totale dei crediti chirografari. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2706 del 04/02/2009 (Rv. 606617 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2467, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_117 …...

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a cura di
Domenico Condello - Avvocato Foro di Roma - Già Docente di Informatica Giuridica Università di Urbino
Edizione Luglio 2026 - Foro Europeo Editore.