Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17326 del 27/06/2025 (Rv. 675324 - 01)
Concordato preventivo - effetti - Concordato preventivo con cessione dei beni - Omologazione - Legittimazione processuale del liquidatore giudiziale - Litisconsorzio necessario in controversia tra imprenditore in c.p. e creditore - Esclusione - Fondamento.
L'omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, intervenuta nel corso di un giudizio di appello nei confronti del debitore, esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del liquidatore giudiziale, che ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, ma non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e di pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, rispetto alle quali non è configurabile alcun litisconsorzio necessario poiché l'accesso alla suddetta procedura concorsuale non determina lo spossessamento dell'imprenditore e la perdita della sua capacità di stare in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17326 del 27/06/2025 (Rv. 675324 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102
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