Liquidazione controllata - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17508 del 29/06/2025 (Rv. 675220 - 01)
Postergazione del credito ex art. 2467 c.c. - Inesigibilità - Debiti scaduti - Inclusione - Fondamento.
In tema di liquidazione controllata, la postergazione del credito del socio ex art. 2467 c.c., configurandosi quale condizione d'inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del "finanziamento", non esclude il debito della società che, quando non viene soddisfatto entro il termine previsto, è, a tutti gli effetti giuridici, un debito "scaduto", seppure ancora inesigibile fino alla permanenza dell'impedimento previsto da detto articolo; ne consegue di esso deve tenersi conto ai fini della determinazione dell'ammontare dei debiti scaduti e non pagati indicato dall'art. 268, comma 2, c.c.i.i. per l'assoggettamento del debitore alla procedura di liquidazione controllata.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17508 del 29/06/2025 (Rv. 675220 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2467
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