Ordine di distribuzione - creditori privilegiati - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. - Applicazione - Prestazioni professionali in senso stretto - Esclusività - Fattispecie.
In tema di titoli di prelazione, il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751-bis, n. 2, c.c. per le retribuzioni dei professionisti, presuppone che il credito sia maturato non per lo svolgimento di qualsiasi attività che dia diritto ad un compenso, ma soltanto per quelle che essi sono abilitati a svolgere, in ragione dello statuto normativo cui sono assoggettati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il privilegio per l'attività di mediazione di fatto svolta da un avvocato).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4650 del 21/02/2025 (Rv. 673859-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2751_2, Cod_Civ_art_1754