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Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4201 del 18/02/2025 (Rv. 673852-01)

Imprese soggette - Limite di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l. fall. - Debiti tributari - Accoglimento dell’istanza rateizzazione del debito tributario - Rilevanza ai fini del computo dell’importo del debito - Esclusione - Fondamento.

In tema di requisiti di fallibilità, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione non esclude che, ai fini del computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., occorre tener conto dell'intero importo del debito tributario iscritto a ruolo, quale debito scaduto e non pagato, in quanto - in forza del principio sancito dall'art. 1231 c.c. - tale adesione non comporta alcuna novazione né del titolo, né dell'oggetto dell'obbligazione, ma riguarda la mera possibilità di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico, conservando peraltro l'Agenzia il diritto di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4201 del 18/02/2025 (Rv. 673852-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1231