Ammissione al passivo - fallimento - Stato passivo - Crediti prededucibili sorti prima e nel corso della procedura - Superprededuzione rispetto ai crediti concordatari - Esclusione - Ragioni.
In tema di stato passivo fallimentare, ai crediti prededucibili sorti nel corso di una precedente procedura concordataria non spetta una prededuzione privilegiata rispetto agli altri crediti prededucibili sorti nel corso della procedura fallimentare, poiché l'art. 111-bis l.fall. detta una disciplina unitaria per tutti i crediti prededucibili, non contemplando alcuna ipotesi di superdeduzione e non esiste alcuna disposizione volta a consentire una collocazione differenziata degli uni rispetto agli altri.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3187 del 08/02/2025 (Rv. 673956-01)