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Riferibilità della data certa al documento e non al negozio – Cass. n. 36602/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - in genere - Inopponibilità ex art. 2704 c.c. - Riferibilità della data certa al documento e non al negozio - Conseguenze in relazione a contratto soggetto a forma scritta ad substantiam.

 

L'inopponibilità di cui all'art. 2704 c.c., che non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e che non attiene all'efficacia dell'atto, ma alla prova di esso che si intende dare a mezzo del documento, implica che il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso; tuttavia, ove il contratto sia soggetto alla forma scritta "ad substantiam", l’assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto non può essere sostituita da altra prova ed il creditore non può, conseguentemente, far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito che si fondi sul detto titolo negoziale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36602 del 14/12/2022 (Rv. 666527 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704

 

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Cassazione

36602

2022