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Notifica del ricorso e del decreto di convocazione – Cass. n. 32533/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Notifica del ricorso e del decreto di convocazione - Società estinta e cancellata dal registro delle imprese - Notifica effettuata personalmente presso il liquidatore della società ex art. 145 c.p.c. - Nullità - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, è valida la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione delle parti, effettuata, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., personalmente presso il liquidatore della società debitrice, oramai estinta e cancellata dal registro delle imprese, poiché le speciali modalità di notificazione previste dall'art. 15 l.fall. sono dettate da esigenze di celerità, connaturate alla peculiarità del procedimento, ma non per questo determinano l'invalidità di ogni altra forma di notificazione scelta dal creditore istante che si riveli più garantista per il debitore, consentendo a quest'ultimo di esercitare più agevolmente il diritto di difesa.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32533 del 04/11/2022 (Rv. 666446 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_145, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160

 

Corte

Cassazione

32533

2022