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Crediti per corrispettivi delle prestazioni eseguite – Cass. n. 19146/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - in genere - Amministrazione straordinaria - Continuità di esecuzione dei contratti - Crediti per corrispettivi delle prestazioni eseguite nel periodo tra apertura della procedura e decisione di scioglimento dal contratto - Prededuzione - Sussistenza anche nel successivo fallimento - Fattispecie.

 

La funzione recuperatoria e conservativa dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza comporta, di regola, la continuità di esecuzione dei contratti pendenti - ex art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999, come interpretato dall'art. 1 bis del d.l. n. 134 del 2008, convertito con l. n. 166 del 2008 - con la conseguenza che i crediti per i corrispettivi delle prestazioni effettivamente eseguite nel periodo fra l'apertura della procedura e la decisione di scioglimento dal contratto comunicata dal commissario devono essere riconosciuti in prededuzione anche nel successivo fallimento, in forza dell'art. 52 dello stesso d.lgs. e dell'art. 111, comma 1, n. 1, l.fall. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'esecuzione di un contratto di allibo - relativo alla erogazione dei servizi di alleggerimento del carico di navi per consentirne l'attracco portuale - fosse proseguita sino alla comunicazione della decisione di sciogliersi dallo stesso da parte del commissario, confermando la decisione di merito, di rigetto della richiesta di ammissione al passivo, in quanto non relativa ai corrispettivi dei servizi di trasporto effettivamente compiuti).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19146 del 14/06/2022 (Rv. 664951 - 01)

 

Corte

Cassazione

19146

2022