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Principio di non contestazione – Cass. n. 19481/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - in genere - Opposizione allo stato passivo - Principio di non contestazione - Interpretazione della disciplina legale - Applicabilità - Esclusione - Fatti da accertare - Applicabilità - Conteggi per crediti da lavoro - Fattispecie.

 

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo in cui sia costituita la procedura si applica il principio di non contestazione che, quando riguardi l'accertamento di pretese retributive di cui il ricorrente abbia fornito propri conteggi, opera distintamente, risultando irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo. (Affermando tale principio la S.C. ha ritenuto che il giudice del merito, alla luce della sentenza prodotta dalla ricorrente circa l'an della spettanza di retribuzioni da determinarsi in separato giudizio, avrebbe dovuto dare rilievo al contegno di non contestazione che la curatela aveva osservato rispetto a conteggi sindacali prodotti dall'istante, escludendo che la domanda di insinuazione al passivo potesse rimanere inficiata dalla mancata produzione delle buste paga).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19481 del 16/06/2022 (Rv. 664971 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_2697

 

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Cassazione

19481

2022