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Proposta da parte di un creditore – Cass. n. 19707/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - omologazione (giudizio di) - in genere - Concordato fallimentare - Proposta da parte di un creditore - Parere contrario del c.d.c. - Mancata ammissione al voto - Opposizione ex art. 129 l.fall. - Legittimazione attiva del creditore proponente - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di concordato fallimentare, il creditore che abbia avanzato una propria proposta e che, avendo ricevuto il parere negativo del comitato dei creditori ed il diniego di ammissione al voto dal giudice delegato, non abbia immediatamente reclamato tali atti, difetta di interesse a proporre opposizione alla omologazione di una diversa proposta di concordato fallimentare, in quanto non riveste posizione di proponente concorrente, diversamente dal caso in cui anche la sua proposta fosse stata ammessa al voto e risultasse perciò concretamente pregiudicato dall'omologazione della proposta preferita, considerato altresì che la nozione di "qualsiasi altro interessato", di cui all'art. 129, comma 2, l.fall., non può estendersi sino al punto da ricomprendere qualunque terzo contrario alla omologazione, ma privo di un interesse giuridicamente tutelato ad opporvisi.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19707 del 17/06/2022 (Rv. 664974 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100

 

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Cassazione

19707

2022