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Concordato preventivo omologato – Cass. n. 15553/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti - Concordato preventivo omologato - Creditore anteriore - Azione esecutiva individuale nei confronti del garante dell'assuntore - Ammissibilità - Fondamento.

 

In tema di concordato preventivo, il creditore anteriore ha diritto di esercitare, a propria tutela, l'azione esecutiva individuale, ai sensi dell'art. 184, comma 1, ultima parte, l.fall., nei confronti del garante dell'assuntore del concordato omologato del proprio debitore, per il trasferimento del suo patrimonio all'assuntore medesimo, avendone legittimazione quale titolare del relativo rapporto obbligatorio, in quanto beneficiario della garanzia che ad esso accede e dà origine ad un rapporto obbligatorio tra il garante e il creditore medesimo.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15553 del 16/05/2022 (Rv. 664715 - 01)

 

Corte

Cassazione

15553

2022