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Curatore fallimentare costituito – Cass. n. 14589/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Opposizione allo stato passivo - Principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. - Curatore fallimentare costituito - Applicabilità - Fondamento.

 

In tema di opposizione allo stato passivo, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. si applica anche al curatore fallimentare costituito, ancorché questi non abbia la disponibilità dei diritti della massa, in quanto la non contestazione non è equiparabile alla confessione e non implica la disposizione dei diritti, ma costituisce un fatto processuale che opera ai soli fini della delimitazione del "thema probandum" (c.d. "relevatio ab onere probandi").

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14589 del 09/05/2022 (Rv. 664766 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115

 

Corte

Cassazione

14589

2022