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Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – Cass. n. 16531/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Procedura di concordato preventivo con riserva - Dichiarazione di inammissibilità - Successiva procedura di amministrazione straordinaria - Crediti sorti dopo il deposito della domanda di concordato e prima della dichiarazione di insolvenza - Prededucibilità - Condizioni.

 

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ove l'ammissione a tale procedura segua la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato con riserva, i crediti sorti dopo il deposito della domanda di concordato e prima della dichiarazione di insolvenza sono prededucibili, ma occorre verificare: i) che tali crediti discendano da un atto legalmente compiuto (e cioè da un atto di straordinaria amministrazione preventivamente autorizzato o da un atto di gestione che, seppur non autorizzato, risulti funzionale alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio); ii) che esista un rapporto di consecuzione tra le due procedure, per essere entrambe volte a regolare una coincidente situazione di dissesto.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16531 del 23/05/2022 (Rv. 664952 - 01)

 

Corte

Cassazione

16531

2022