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Esenzione dalla revocatoria – Cass. n. 16773/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - Esenzione dalla revocatoria ex art. 1, comma 3, d.l. n. 80 del 2008 - Ambito applicativo - Tutti i pagamenti eseguiti nel periodo considerato - Sussistenza - Valutazione dei soli pagamenti funzionali alla continuità aziendale - Esclusione - Fondamento.

 

L'esenzione dalla revocatoria, disposta dall'art. 1, comma 3, d.l. n. 80 del 2008 (conv. con modif. in l. n. 11 del 2008), attiene a qualunque pagamento eseguito da Alitalia-Lai s.p.a. dall'entrata in vigore del menzionato d.l. fino al termine indicato nel secondo comma dello stesso articolo, e non riguarda i soli pagamenti che risultino funzionali alla continuità aziendale, poiché l'esenzione opera come se la compagnia aerea fosse soggetta a un piano attestato di risanamento (che però non esiste) e ogni pagamento, effettuato nell'arco di tempo indicato, è considerato equivalente a quelli che, nelle condizioni di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., sarebbero esenti, perché posti in essere in attuazione di detto piano.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16773 del 24/05/2022 (Rv. 664944 - 01)

 

Corte

Cassazione

16773

2022