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Principio di non contestazione – Cass. n. 17731/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Principio di non contestazione - Curatore fallimentare - Applicabilità - Fondamento - Coordinamento con i poteri di rilievo officioso del giudice - Necessità - Conseguenze.

 

In tema di opposizione allo stato passivo, il principio di non contestazione si applica anche al curatore fallimentare, quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, risultando perciò irrilevante la sua posizione di terzietà. Tuttavia, tale principio deve necessariamente coordinarsi con i poteri del giudice delegato quanto al regime delle eccezioni rilevabili d'ufficio, sì che la non contestazione del curatore può non comportare l'automatica ammissione del credito allo stato passivo, attesa la competenza del giudice delegato a sollevare a sua volta, in via ufficiosa, eccezioni circa l'ammissibilità del credito. Anche in tale prospettiva comunque, la posizione assunta dal curatore, in ordine ai fatti incidenti sull'ammissione del credito allo stato passivo, resta rilevante, poiché non può essere disattesa dal giudice delegato in via astratta e generalizzata, in assenza, cioè, di ulteriori fatti che impongano di formulare eccezioni ufficiose rispetto agli elementi che risultino già in possesso del curatore, o senza che tali elementi siano specificamente verificati, eventualmente nel contraddittorio delle parti.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17731 del 31/05/2022 (Rv. 665115 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

17731

2022