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Ammissione dei crediti al passivo fallimentare – Cass. n. 11000/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Domande c.d. ultratardive - Prova del ritardo non imputabile - Contenuto.

 

In tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 101 l. fall., relativo alle domande c.d. "ultratardive", va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell'atto, dovendo escludersi che, venuto meno l'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 11000 del 05/04/2022 (Rv. 664735 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697

 

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Cassazione

11000

2022