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Decreto di chiusura del fallimento – Cass. n. 12666/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - decreto di chiusura - in genere - Reclamo - Oggetto - Sussistenza di una delle ipotesi di chiusura di cui all'art. 118 l.fall. - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

 

La cognizione rimessa al giudice in sede di reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento, ai sensi dell'art. 119, comma 2, l.fall., è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 118 l.fall., potendo il fallito o chiunque altro ne abbia interesse far valere nelle sedi proprie, esterne alla procedura, tutte le doglianze riferite alla conduzione del fallimento da parte dei suoi organi.(Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto della Corte d'Appello che aveva revocato la chiusura del fallimento per avvenuta ripartizione

dell'attivo in ragione della pendenza di un giudizio di opposizione avverso il decreto di trasferimento di un immobile appreso alla massa).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12666 del 20/04/2022 (Rv. 664680 - 01)

 

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Cassazione

12666

2022