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Inefficacia assoluta del decreto ingiuntivo – Cass. n. 8110/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere - Opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore opponente - Conseguenze - Inefficacia assoluta del decreto ingiuntivo - Esclusione - Mera inopponibilità nei confronti della massa - Fattispecie.

 

Il fallimento del debitore, intervenuto nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non determina l'inefficacia assoluta di quest'ultimo ma la sua mera inopponibilità alla massa, con la conseguenza che, una volta tornato "in bonis" il debitore, i relativi effetti tornano a dispiegarsi, divenendo definitivi qualora il processo di opposizione (interrotto a seguito dell'apertura della procedura concorsuale) non sia stato tempestivamente riassunto dall'opponente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, a seguito della mancata riassunzione del giudizio di opposizione instaurato dal debitore successivamente fallito, aveva ritenuto che il decreto ingiuntivo rappresentasse titolo esecutivo idoneo a fondare l'intervento dei creditori nella procedura esecutiva immobiliare instaurata dopo la chiusura del fallimento, secondo la prelazione derivante dall'ipoteca originariamente iscritta).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8110 del 14/03/2022 (Rv. 664251 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_653

 

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