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Credito insinuato al passivo in privilegio – Cass. n. 9730/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - in genere - Credito insinuato al passivo in privilegio - Richiesta di ammissione in chirografo in sede di opposizione - Domanda nuova - Esclusione -Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di opposizione allo stato passivo, la circostanza che tale procedimento abbia natura impugnatoria, come tale retto dal principio di immutabilità della domanda, non esclude la facoltà del creditore di richiedere soltanto in sede di opposizione l'ammissione del proprio credito in chirografo, anche se nell'insinuazione si domandava l'ammissione del credito in via privilegiata, non determinandosi alcuna mutazione degli elementi costitutivi della domanda ma una semplice rinuncia alla collocazione privilegiata originariamente dedotta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di ammissione di interessi previsti dall'art. 1 del d.lgs. n. 231 del 2002, formulata per la prima volta in chirografo in sede di opposizione allo stato passivo, a fronte di una iniziale insinuazione - respinta - con grado privilegiato).

Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9730 del 25/03/2022 (Rv. 664428 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345

 

Corte

Cassazione

9730

2022