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Notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione – Cass. n. 7258/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - in genere - Fallimento - Notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione - Notifica a mezzo PEC non andata a buon fine - Impossibilità di notifica presso la sede dell'impresa - Attestazione dell'ufficiale giudiziario - Conseguenze - Deposito dell'atto presso la casa comunale.

 

L'art. 15, comma 3, l. fall., come novellato dall'art. 17, comma 1, lett. a), d.l n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, che l'ufficiale giudiziario che si é recato personalmente presso la sede dell'impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche, al fine di accertare l'irreperibilità del destinatario, sicché, una volta attestata l'impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell'atto presso la casa comunale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7258 del 04/03/2022 (Rv. 664522 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_145

 

Corte

Cassazione

7258

2022