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Ammissione del debitore a procedura concorsuale – Cass. n. 8121/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - in genere - Terzo datore di pegno - Legittimazione del creditore garantito a insinuare al passivo la garanzia - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di amministrazione straordinaria, ma con principio applicabile anche al fallimento, la garanzia (nella specie, un diritto di pegno su azioni) costituita da un terzo in relazione ad obbligazioni contratte da una società successivamente assoggettata a procedura concorsuale, non può essere insinuata nel passivo di quest'ultima dal creditore garantito come causa di prelazione relativa al credito verso il debitore assoggettatovi, atteso che alla massa attiva dei beni del debitore non può essere acquisita la cosa oggetto del pegno, della quale il terzo costituente non ha perduto né la proprietà, né il diritto alla restituzione, in caso di integrale soddisfazione del creditore nell'ambito della procedura concorsuale.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8121 del 14/03/2022 (Rv. 664359 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2784

 

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